Regolamento Inarcassa per le Società che operano nel settore dell’ingegneria e architettura

Aggregatore Risorse

Chiariti gli obblighi per i contraenti generali che realizzano opere di progettazione e costruzione

Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 110 del 14.05.2025, si è concluso l’iter di approvazione ministeriale del Regolamento Generale Società (RGS) che disciplina, in un unico testo, l’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto. La redazione di uno specifico regolamento guarda con attenzione alla evoluzione della professione organizzata anche in forma di impresa e costituisce un tassello per una maggiore trasparenza e chiarezza degli obblighi contributivi degli operatori del settore con il fine di agevolarne gli adempimenti.
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicano a tutti gli operatori economici abilitati a svolgere in Italia servizi di ingegneria e architettura in ambito pubblico e privato costituiti nelle forme di società di ingegneria (SdI), di società di professionisti (SdP), di società tra professionisti (StP). Nella figura della società di ingegneria sono ricompresi i soggetti che operano come contraenti generali e che realizzano opere di ingegneria e architettura chiavi in mano.
Le motivazioni che hanno condotto l’Associazione a redigere un regolamento specifico per le società sono legate alle modifiche del contesto legislativo, socio-economico e di mercato: crescita sostenuta delle commesse del settore; tendenza all’aggregazione come risposta alla crescente complessità della libera professione e alle pressioni competitive in ambito nazionale e internazionale, necessità di dotarsi di una dimensione tecnica, organizzativa e finanziaria adeguata a cogliere nuove opportunità di mercato, continui cambiamenti legislativi che hanno generato anche dubbi interpretativi (v. il codice contratti pubblici). Il Regolamento Generale Società accoglie in un unico testo la disciplina previdenziale dei soggetti societari definendo requisiti e obblighi contributivi. Le tutele previdenziali e assistenziali dei singoli soci nonché le misure di sostegno alla professione sono previste separatamente nel Regolamento Generale Previdenza e nel Regolamento Generale Assistenza dell’Associazione.
Di seguito si riportano gli elementi salienti e le principali novità.

1. Requisiti delle società professionali
Le strutture societarie disciplinate dal Regolamento sono identificate da un requisito soggettivo (forma giuridica prevista dalle rispettive normative), da un requisito oggettivo (attività professionali di ingegneria e/o architettura) e dalla specificità della compagine societaria (artt. 2, 3 e 4):
• In merito alla forma giuridica vengono ripresi i contenuti del codice dei contratti pubblici ex legge Merloni (art. 66 D.Lgs. n. 36/2023) e della legge 183/2011 che disciplina le società tra professionisti. Per l’esercizio delle attività sono disponibili tre figure societarie: le Società di Ingegneria (SdI) costituite in forma di società di capitali, le Società di Professionisti (SdP) costitute esclusivamente in forma di società di persone, le Società tra Professionisti (StP) costitute sia in forma di società di capitali che di persone. Per tutte le tre figure professionali è possibile ricorrere alla figura della cooperativa.
• In merito al requisito oggettivo, al fine dell’inclusione nel campo di applicazione del Regolamento Generale Società è sufficiente il potenziale svolgimento di attività riconducibili alle professioni di ingegnere e di architetto. Il Regolamento considera infatti condizione sufficiente la sola indicazione nell’oggetto sociale dello svolgimento di attività di tipo ingegneristico/ architettonico a prescindere dal concreto svolgimento dell’attività medesima.
L’iscrizione a Inarcassa ricorre quando nell’oggetto sociale sono ricomprese una o più delle seguenti attività: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ovvero attività professionali attinenti i servizi definiti dai relativi ordinamenti professionali. Una caratteristica precipua delle società di ingegneria è che possono in aggiunta svolgere attività di produzione di beni connesse ai predetti servizi.
• Con riferimento alla compagine dei soci, le società possono ricomprendere, come noto, anche soci appartenenti a professioni diverse (ingegneri, architetti, geometri, periti, etc.) assumendo una vocazione mercatistica multidisciplinare. Le società di ingegneria e tra professionisti possono includere nella compagine anche soci non professionisti e/o soci finanziatori, ipotesi non ammessa invece dalla legge per le società di professionisti.

2. Società di ingegneria, Società di costruzioni e progettazione, General contractor
Il nuovo Regolamento offre una definizione estesa delle società di ingegneria soggette agli obblighi verso Inarcassa, tema anche questo talvolta in passato controverso. Rientrano nella definizione delle società di ingegneria anche quegli operatori economici che realizzano opere c.d. “chiavi in mano” attraverso la stipula di “contratti aventi ad oggetto la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera completa… di ingegneria e architettura”.
Sotto un profilo previdenziale la qualificazione di società di ingegneria è molto ampia e annovera al suo interno anche gli operatori economici che svolgono in via principale attività diverse (come ad es. quelle delle costruzioni) ma che contestualmente assumono nei confronti dei committenti pubblici o privati commesse che ricomprendono servizi professionali di ingegneria e architettura nel rispetto delle previsioni di legge (v. l’ipotesi dell’appalto integrato di cui all’ art. 44 Codice dei contratti pubblici). Come noto, per operare in regime di appalto integrato è necessaria l’attestazione SOA di “qualificazione per progettazione e costruzione” oppure fare ricorso a progettisti esterni qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.


3. Obbligo di registrazione (art. 5)
Una ulteriore novità del Regolamento Generale Società riguarda l’indicazione espressa dell’obbligo di registrazione a Inarcassa in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra indicati. La registrazione della società scatta a prescindere dall’esercizio effettivo delle attività professionali per il solo fatto di prevedere nell’oggetto sociale le attività inerenti i servizi di ingegneria e architettura. La domanda deve essere effettuata entro il 31 ottobre dell’anno successivo al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale. In assenza di domanda la registrazione sarà disposta d’ufficio.


4. Volume di affari imponibile del contributo integrativo (art. 6)
Il nuovo Regolamento chiarisce il concetto di “prestazioni imponibili” del contributo integrativo delle società di ingegneria, talvolta equivocate costituendo fonte di contenzioso. Viene precisato che il volume di affari imponibile è determinato dal totale dei corrispettivi fatturati per attività attinenti ai servizi di ingegneria e/o architettura svolti per committenti pubblici e privati eseguiti da professionisti ingegneri e/o architetti iscritti ai rispettivi Albi, “in qualità di soci, dipendenti o collaboratori, in relazione alla quota di attività professionale eseguita”. Viene quindi ribadito che la società di ingegneria può svolgere l’attività verso terzi non solo per il tramite di soci professionisti facenti parte della compagine societaria ma anche attraverso la collaborazione di professionisti esterni e/o professionisti dipendenti della società stessa e che le prestazioni previdenzialmente imponibili sono costituite dal fatturato complessivo prodotto da tutti i soggetti interni ed esterni.


5. Calcolo del contributo, rivalsa e deduzione degli importi versati a terzi (artt. 8 e 9)
Le società devono addebitare il contributo integrativo del 4% sui corrispettivi professionali rientranti nel volume di affari IVA, ad eccezione delle prestazioni extraterritoriali (c.d. prestazioni estere). Il contributo va versato ad Inarcassa indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del committente. Il contributo previdenziale va addebitato anche sulle prestazioni effettuate a favore di altri ingegneri e architetti anche riuniti in forma associativa o societaria. Per evitare la doppia imposizione la società ha comunque la facoltà di dedurre il contributo corrisposto a soggetti terzi (professionisti, associazioni, società) risultanti dalle fatture passive, a condizione che la società non operi come committente finale della prestazione. Su questo punto negli anni sono stati riscontrati frequenti errori da parte delle società che hanno scomputato impropriamente il contributo nell’anno di ricezione della fattura. Si conferma che la deduzione opera in base al principio di cassa e spetta nell’anno in cui viene pagata la fattura del prestatore, comprensiva del 4%. In caso di incapienza del contributo da dedurre(contributo versato maggiore di quello incassato) non è possibile compensare l’importo nella successiva dichiarazione.


6. Scadenza di versamento del contributo
Novità sono previste anche sulle scadenze di versamento. L’Associazione ha accolto le sollecitazioni degli operatori del settore che negli anni hanno lamentato una difficoltà a rispettare il precedente termine di pagamento anticipato del contributo (31 agosto) rispetto a quello della dichiarazione (31 ottobre) con il rischio di frequenti errori e rettifiche. Dal 2025 c’è infatti tempo fino al 31 dicembre per il versamento del contributo, mentre per la dichiarazione resta confermato il termine annuale del 31 ottobre. Resta inoltre possibile posticipare l’invio della dichiarazione fino al 31 dicembre senza incorrere in sanzioni, ma a condizione di rispettare la scadenza di versamento prevista.
Nulla è innovato riguardo ai soggetti obbligati al pagamento del contributo: le società di ingegneria e i soggetti ad esse equiparate (v. General contractor) sono tenute direttamente a saldare il contributo dovuto, al netto delle deduzioni spettanti, mentre per le società di professionisti e tra professionisti tale obbligo grava sui singoli soci ingegneri e architetti.


7. Contributo dovuto dai General Contractor
Come già evidenziato rientrano nella definizione di Società di ingegneria anche le società contraenti generali o general contractor che realizzano opere complete chiavi in mano. Per consentire a tali società di assolvere l’obbligo contributivo in maniera agevole a fronte di commesse spesso complesse per le quali può risultare difficile distinguere le diversi componenti di ricavo (prestazione professionale rispetto alla componente più propriamente realizzativa dell’opera) l’Associazione ha previsto due differenti regimi contributivi. Se nell’anno di imposta la società può dimostrare di aver realizzato un valore delle opere di ingegneria e architettura complete chiavi in mano pari ad almeno il 30% della produzione media dell’ultimo triennio, ha la facoltà di scegliere tra:
• Metodo ordinario: il contributo è commisurato alla quota dei corrispettivi professionali che compongono il volume di affari dichiarato ai fini IVA, al netto della deduzione spettante per contributi versati a soggetti terzi professionisti e società per il medesimo anno.
• Metodo forfettario: il volume di affari imponibile del contributo integrativo è determinato parametricamente su due scaglioni del volume di affari complessivo annuo, nella misura del:
– 10% fino a euro 3 milioni di euro di fatturato;
– 5% per la parte eccedente i 3 milioni di euro di fatturato.
Il metodo forfettario è già di fatto in uso da diversi anni sulla base di Protocolli di intesa stipulati da Inarcassa e alcune associazioni di categoria e riportato nella stesura del nuovo Regolamento. Per potersi avvalere del criterio di calcolo semplificato del contributo la società di ingegneria deve certificare in sede di comunicazione annuale il possesso dei requisiti (opere chiavi in mano >= 30% produzione media triennale) sulla base dei dati di bilancio.

8. Poteri di accertamento e sistema sanzionatorio
Come noto, per le società professionali di emanazione della c.d. legge Merloni (società di professionisti e società di ingegneria) – a differenza delle società tra professionisti disciplinate dalla legge 183/2011 – non è previsto alcun obbligo di registrazione all’ordine di categoria e ciò rappresenta un vulnus legislativo che rende più onerose le attività di identificazione e di accertamento dei soggetti passivi previdenziali.
Per tale ragione nel nuovo Regolamento sono stati rafforzati gli strumenti atti a prevenire e contrastare fenomeni di elusione ed evasione contributiva e confermati gli istituti di conciliazione per agevolare la composizione di eventuali controversie.
In primo luogo, l’Associazione può accedere direttamente alle dichiarazioni fiscali risultanti dall’Anagrafe Tributaria nonché acquisire gli accertamenti definitivi disposti dall’Agenzia delle Entrate. In secondo luogo, può esigere dalla società la documentazione contabile (ad esempio contratti e fatture) atta a comprovare la correttezza dei valori imponibili indicati nella comunicazione annuale.
Inoltre, con il nuovo regolamento Inarcassa ha la facoltà di porre in essere attività di vigilanza al fine di verificare il rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi da parte delle società, in conformità all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 124/2004 (previste per gli enti previdenziali quali l’INPS, INAIL ENPALS). Questa nuova operatività potrà essere sviluppata anche attraverso accordi di collaborazione con enti e istituzioni preposte e/o con la stipula di convenzioni per l’accesso a banche dati pubbliche da cui attingere informazioni rilevanti sulle attività svolte e sui corrispondenti valori imponibili.
Il sistema sanzionatorio che regola il recupero delle morosità e gli strumenti di deflazione del contenzioso restano sostanzialmente invariati. L’omesso o ritardato pagamento è sanzionato con una maggiorazione percentuale mensile che può arrivare fino al 30% del contributo non corrisposto, oltre gli interessi di mora, mentre l’infedele dichiarazione è soggetta ad una sanzione pari al 50% dei contributi evasi. In caso di Ravvedimento operoso spontaneo (ROP) la sanzione è ridotta del 70% (quindi al massimo si versa il 9% del contributo dovuto), mentre l’accertamento d’ufficio (ACA) consente di ottenere una riduzione della sanzione nella misura del 30%.


9. Società di ingegneria top player di mercato
Le società di ingegneria (cfr. fig. 1) hanno fatto registrare negli ultimi anni una notevole crescita per la loro capacità di attrarre capitali e la possibilità di spaziare tra attività imprenditoriale e attività professionale, quindi più predisposte a rispondere alle sfide e complessità del mercato.


Le società tra professionisti ex lege 183/2011 (cfr. fig. 2) pur con una storia più recente stanno evidenziando le proprie potenzialità di crescita per la possibilità di limitare le responsabilità sociali e di includere soci di capitali, pur persistendo alcuni vincoli normativi non ancora risolti tra cui l’impossibilità di accedere al regime fiscale forfettario.


Le società di professionisti ex legge Merloni (cfr. fig. 3) sono di fatto destinate all’estinzione in quanto meno attrattive delle società tra professionisti per le limitazioni legate alla compagine sociale e alle responsabilità illimitata dei soci.

Tagcloud

#tagCloud
Seleziona un argomento
tra quelli più cercati