Sospensione dall’Albo professionale e iscrizione a Inarcassa

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Le sospensioni brevi non intaccano previdenza e welfare

Dal 20 marzo 2024 è entrata in vigore la delibera del Comitato Nazionale dei Delegati riguardante la modifica dell’articolo 7 dello Statuto per offrire maggiori tutele agli Associati, garantendo il mantenimento dell’iscrizione a tutti gli Architetti e Ingegneri liberi professionisti anche in caso di breve sospensione dall’Albo.


Scopo della nuova disposizione è assicurare la continuità dell’iscrizione a Inarcassa e la tutela previdenziale agli Ingegneri/Architetti destinatari di un provvedimento temporaneo di sospensione dall’Albo professionale, purché di durata non superiore a un anno.
La nuova norma si applica ai provvedimenti di sospensione dall’Albo professionale o dall’esercizio della professione notificati dagli Ordini di appartenenza con decorrenza pari o successiva al 20 marzo 2024, data di pubblicazione del decreto interministeriale.
L’articolo 7 dello Statuto stabilisce l’obbligo di iscrizione a Inarcassa per tutti gli Ingegneri e Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità ed esclusività essendo iscritti all’Albo professionale di riferimento, in possesso di partita Iva e non essendo iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. La modifica, che ha comportato un’integrazione dell’art. 7 dello Statuto, prevede “la sospensione dall’Albo professionale per la durata superiore ad un anno in ragione di un provvedimento adottato dall’Ordine professionale di appartenenza costituisce ai fini dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa elemento di decadenza del carattere di continuità dell’esercizio della libera professione”.
La sospensione dall’Albo era stata finora equiparata a una cancellazione dall’Albo poiché in entrambi i casi il professionista è impedito e impossibilitato, seppure provvisoriamente, a spendere il titolo professionale per esercitare l’attività e ciò comportava la cancellazione dalla Cassa per tutta la durata del provvedimento di sospensione e come conseguenza la perdita di tutti i diritti assistenziali e previdenziali. La modifica della disciplina è stata agevolata da un nuovo orientamento giurisprudenziale.
Con sentenza n. 10281 del 27 aprile 2018 la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, che “dal punto di vista logico, il fatto che per alcuni mesi sia vietato lo svolgimento delle attività tipiche della professione […] non costituisce elemento atto, di per sé, a incidere sulla caratteristica della continuità della professione. Nella fattispecie in esame deve ritenersi realizzato, piuttosto, un intervallo o una parentesi, al pari di quanto accade in caso di astensione volontaria dall’attività o di impedimento di altra natura, ad esempio, per malattia, in cui l’esercizio dell’attività riprende il suo corso appena la causa ostativa viene meno”.

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Recependo tale indirizzo giurisprudenziale, Inarcassa ha quindi voluto stabilire esplicitamente un periodo limite entro il quale i provvedimenti di sospensione adottati dall’Ordine di appartenenza per motivi disciplinari, amministrativi o anche conseguenti a condanne penali, fossero ininfluenti agli effetti previdenziali, consentendo di mantenere attive pienamente le tutele a favore degli Associati.
Da un punto di vista operativo occorre distinguere la durata del provvedimento adottato dal Collegio di disciplina all’interno dell’Ordine professionale:

• Sospensione dall’Albo a tempo determinato.
In questo caso, gli effetti previdenziali sono chiaramente individuabili dalla durata del provvedimento. Se la sospensione è fino ad un anno, l’Associato mantiene la continuità dell’iscrizione alla Cassa, mentre se la sospensione è superiore a un anno, l’Associato viene cancellato, d’ufficio per tutta la durata del provvedimento con effetto retroattivo dall’inizio della sospensione.


• Sospensione dall’Albo a tempo indeterminato.
In questo caso gli effetti previdenziali non sono immediatamente definibili e occorre attendere il provvedimento definitivo.
Solo una volta accertato, decorso un anno, il periodo di sospensione effettiva senza che sia intervenuta una riabilitazione professionale, Inarcassa procederà alla cancellazione previdenziale con effetto retroattivo dall’inizio della sospensione e per l’intero periodo di sospensione.
La nuova norma approvata rappresenta un’ulteriore prova della vicinanza di Inarcassa alle reali esigenze dei suoi iscritti e della volontà della Cassa di preservare i diritti dei suoi Associati, anche in caso di eventi indesiderati o fortuiti che possono manifestarsi nel corso vita professionale.

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