Ricongiunzione GS Inps – Inarcassa
In un periodo storico in cui l’attività dell’architetto e dell’ingegnere sarà sempre più flessibile, con periodi di contribuzione diversificati presso vari enti durante la propria carriera professionale, semplificare la materia della ricongiunzione dei periodi contributivi dei propri associati diventa uno degli obiettivi principali di un ente di previdenza, quale Inarcassa.
Ad oggi un iscritto a Inarcassa non può utilizzare l’istituto della ricongiunzione dei versamenti effettuati in Gestione Separata INPS, ma può accedere esclusivamente agli istituti della totalizzazione e del cumulo, perdendo possibili vantaggi in termini pensionistici. La ricongiunzione è un’opzione che prevede il trasferimento fisico dei contributi da un ente previdenziale a un altro. Questo processo consente al professionista di consolidare i propri contributi come se fossero stati versati sin dall’inizio alla Cassa di destinazione. Sebbene la ricongiunzione possa comportare dei costi, questi sono talvolta contenuti, soprattutto per chi ha versato contributi alla Gestione Separata, dove le aliquote sono generalmente più alte rispetto ad altre casse professionali. Inoltre, Inarcassa consente comunque la ricongiunzione non onerosa per chi ha più di quindici anni di contribuzione.

Attualmente la Gestione Separata INPS permette di accedere, ai fini pensionistici, agli istituti della totalizzazione e del cumulo, a condizione che si sia proceduto al versamento dei contributi per un minimo di cinque annualità piene. Ne consegue, ad esempio, che un iscritto a Inarcassa con soli due anni di versamenti presso G.S. INPS, nell’intera carriera professionale, perde i contributi versati in quei due anni e, all’atto della domanda di pensione, si troverà costretto a lavorare due anni in più per raggiungere i requisiti minimi.
In controtendenza si pone la recente pronuncia del Tribunale di Torino, che ha affermato il diritto di ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata dell’INPS con quelli di Inarcassa (Causa RLG n. 3511/2024). L’INPS, ancora oggi, ostacola questa possibilità, sostenendo che la Legge n. 45/90 non contempli esplicitamente la Gestione Separata tra gli enti dai quali è possibile ricongiungere i contributi versati.
Invece, già con precedenti sentenze1 la giurisprudenza si era espressa in favore dei professionisti, contraddicendo la posizione dell’INPS. La Cassazione ha stabilito, ad esempio, che i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private, come Inarcassa, hanno il diritto di ottenere la ricongiunzione dei contributi maturati presso Gestione Separata per il calcolo di una pensione unica, sottolineando che le differenze nei metodi di calcolo delle pensioni tra le diverse Casse non influiscano sulla possibilità di ricongiungere i periodi contributivi.
Sono quindi maturi i tempi per arrivare a una regolamentazione armonica tra enti di previdenza nella direzione indicata dalle recenti sentenze. ■
1. Sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019; Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3635 del 7 febbraio 2023; Corte d’Appello di Milano n. 1623/2021; Sentenza del Tribunale di Padova n. 538/2022; Sentenza del Tribunale di Milano n. 3344/2023.
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