Approvato il Regolamento Generale Assistenza
Il mondo cambia, nuove esigenze contingenti e ricorrenti si presentano quotidianamente agli occhi di tutti. In un contesto sempre meno prevedibile di una società destrutturata e invecchiata Inarcassa punta ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della categoria con un modello di Welfare più ampio, flessibile, solidale e sostenibile. Tutto questo sarà possibile con il Regolamento Generale di Assistenza (RGA) appena approvato dai Ministeri vigilanti che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.
Tra le novità l’assegno per la non autosufficienza che sarà erogata agli iscritti e ai pensionati che hanno bisogno di assistenza continuativa per svolgere gli atti di vita quotidiana.
Dal 1° gennaio 2024, nuovo modello di welfare per gli associati, più ampio, flessibile, solidale e sostenibile
Le trasformazioni sociali in atto, legate a fattori di natura demografica, al superamento del prototipo di famiglia tradizionale, al mercato del lavoro caratterizzato da svantaggi territoriali e di genere, ai mutamenti degli stili di vita delle nuove generazioni, richiedono politiche di welfare sistemiche e inclusive per poter rispondere efficacemente a pluralità di bisogni polverizzati. Richiedono inoltre competenze, politiche per l’invecchiamento “attivo” e un ripensamento critico dei modelli organizzativi di riferimento per la erogazione di servizi alla collettività. Lo Stato non potrà certamente sopperire da solo a tutte le istanze sociali, soprattutto sul fronte sanitario- assistenziale. Da qui l’importanza di coordinare le azioni dei diversi player istituzionali pubblici-privati (PA centrale e locale, fondi, associazioni di categoria, Casse previdenziali) per ottimizzare le risorse e, al contempo, ridurre le disomogeneità di tutela, ancora evidenti tra le diverse categorie di lavoratori (dipendenti, autonomi e liberi professionisti), a beneficio di una maggiore equità.
L’Associazione, sempre attenta a cogliere le mutate esigenze degli associati, dai più giovani che si affacciano al mondo del lavoro, ai professionisti con alle spalle anni di esperienza professionale, ai pensionati, è costantemente impegnata a sostenere momenti di difficoltà e a rafforzare le opportunità professionali con servizi innovativi per assecondare per quanto possibile un diffuso benessere degli associati, senza compromettere la funzione principale di garantire pensioni adeguate a fine carriera.
L’iter istituzionale per arrivare all’approvazione del Regolamento Generale Assistenza è stato lungo e complesso. La discussione all’interno del Comitato Nazionale dei Delegati è stata infatti avviata nel 2019. La fonte normativa primaria che individua le attività assistenziali che Inarcassa può porre in essere è rappresentata dall’articolo 3 dello Statuto. Le diverse prestazioni sono state finora disciplinate in specifici Regolamenti. Nella riunione del 28-29 novembre 2019 il Comitato ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di redigere un Regolamento unico che comprendesse tutte le forme assistenziali in atto identificando una specifica fonte di finanziamento delle diverse prestazioni.
Il nuovo Regolamento è stato varato dal Comitato nella sua prima versione, alquanto tempestivamente, nella riunione il 24-25 e 26 giugno del 2020. La complessità del testo e la pluralità di istituti regolari cha richiesto tuttavia un attento vaglio da parte dei Ministeri che in due occasioni hanno formulato osservazioni e richieste di chiarimento essenzialmente di carattere formale. Accolte le obiezioni la versione definitiva del testo è stata adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 29-30 novembre 2022, cui è seguita l’approvazione ministeriale del 6 aprile 2023.
Cosa cambia per gli associati
Le principali novità del Regolamento Generale Assistenza (RGA) si possono riassumere in alcuni punti qualificanti:
• raccoglie in un Testo Unico i vari regolamenti che disciplinano le prestazioni assistenziali di Inarcassa che fino ad ora sono state ricomprese in una pluralità di Regolamenti con un duplice obiettivo: quello di uniformare gli aspetti di carattere procedimentale ma, soprattutto, quello di agevolare, in ottica di una migliore comunicazione e di una maggiore trasparenza, la comprensione delle diverse tutele disponibili da cui l’associato può trarre beneficio;
• individua un tetto massimo alla spesa di Assistenza, nella misura dell’8% dei contributi integrativi a garanzia dell’equilibrio di lungo periodo dei conti finanziari della Cassa, potendo comunque fare affidamento su risorse certe e ricorrenti per sostenere i bisogni specifici della categoria;
• introduce un sussidio per la non autosufficienza per iscritti e pensionati, erogato come assegno mensile per dodici mensilità vita natural durante;
• integra le attuali misure di sostegno finanziario agli associati (fondi di garanzia, prestiti d’onore e finanziamenti agevolati) con una quota dello 0,2% del contributo integrativo in aggiunta allo 0,34% degli interventi tradizionalmente impiegati con le iniziative e progettualità della Fondazione Inarcassa;
• definisce ambiti di intervento potenzialmente più estesi per le prestazioni sanitarie che potranno essere erogate a copertura di grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi ancorché non comportino un intervento chirurgico, per prestazioni di medicina preventiva e eventi di premorienza e infortuni.
Fondi con il supporto di garanzie Inarcassa per finanziare l’attività professionale
Come si articola il nuovo regolamento
Il Regolamento si sviluppa in quattro Titoli nei quali sono elencate le prestazioni e sono individuati i requisiti per poterne beneficiare.
Il Titolo I contiene le disposizioni di carattere generale e comuni per l’accesso alle prestazioni a sostegno della famiglia, della professione e della salute e le relative modalità di richiesta e di erogazione. Sono definiti termini e modalità per presentare la domanda che va inoltrata esclusivamente in modalità telematica, anche tramite familiari o soggetti delegati. Gli uffici devono concludere il procedimento e liquidare la prestazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda completa e regolare.
Domanda telematica che può essere presentata anche da eredi o persone delegate
Per avere diritto alla prestazione è necessario essere in regola con gli adempimenti contributivi e dichiarativi. È prevista tuttavia una tolleranza per i contributi minimi dell’anno corrente la cui omissione non impedisce la liquidazione del trattamento assistenziale.
Analogamente a quanto previsto in materia di pensioni, il richiedente ha la possibilità di sanare la posizione contributiva per ottenere il beneficio a cui ha diritto entro il termine perentorio di 180 giorni dalla richiesta degli uffici; diversamente la domanda decade.
Regolarità contributiva per accedere alle prestazioni, ma i contributi minimi sono tollerati
Nel Titolo II sono disciplinate le diverse prestazioni assistenziali (beneficiari, requisiti e modalità di calcolo della prestazione), sono raggruppate in tre macrocategorie: prestazione a sostegno della famiglia, prestazioni a sostegno della professione e prestazioni a sostegno della salute.
CAPO I - Prestazioni a sostegno della famiglia
a) indennità di maternità,
b) indennità di paternità,
c) sussidi per situazioni di disagio economico,
d) sussidi per l’assistenza a figli disabili gravi,
e) sussidi per l’assistenza a figli disabili.
CAPO II - Prestazioni a sostegno della professione
a) indennità per inabilità temporanea assoluta,
b) contributi per danni subiti a seguito di calamità naturali,
c) mutui fondiari-edilizi,
d) fondi di garanzia e agevolazioni per l’accesso al credito,
e) prestazioni per la promozione e lo sviluppo della professione e la qualificazione professionale.
CAPO III - Prestazioni a sostegno della salute
a) prestazioni sanitarie,
b) sussidio per la non autosufficienza.
Dati OCSE prevedono il raddoppio della quota della popolazione di età superiore ai 60anni entro il 2050, quella con età superiore a 80 anni sarà triplicata e i Governi dovranno affrontare strutturalmente le esigenze sociosanitarie connesse a un numero sempre maggiore di persone anziane con difficoltà e non autonome. Il sussidio per la non autosufficienza introdotto per la prima volta andrà a completare il ventaglio delle prestazioni che Inarcassa propone agli associati a tutela degli eventi salute e si affiancherà all’indennità per inabilità temporanea assoluta, all’assegno per i figli con disabilità, alle coperture sanitarie, ai trattamenti per l’invalidità e inabilità permanente.
Con tale scelta, Inarcassa contribuirà ad alleviare il bilancio di quei nuclei familiari interessati da eventi di lungodegenza e, indirettamente, contenere anche gli oneri del sistema ad esso correlati che verosimilmente cresceranno in misura esponenziale nel corso degli anni a venire.
Lungodegenza e non autosufficienza: la nuova frontiera
La nuova prestazione, prevista dall’articolo 43 del RGA, sarà erogata agli iscritti e ai pensionati, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 80 e s.m.i. la stessa norma che regola la concessione dell’Indennità di accompagnamento nel sistema pubblico.
Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto alle persone fisiche nei cui confronti sia accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino i) nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (ad esempio quando si è immobilizzati a letto) o ii) nell’incapacità di provvedere a se stesso e di compiere autonomamente i gesti semplici della vita quotidiana (come lavarsi, vestirsi, prepararsi da mangiare).
Possono beneficiare del sussidio di Inarcassa coloro che alla data della domanda: a) siano iscritti o titolari di pensione erogata da Inarcassa; b) si trovino in stato di non autosufficienza, sopravvenuto all’iscrizione o al pensionamento, c) abbiano maturato almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda(sono sufficienti due anni per i professionisti con età anagrafica, uguale o inferiore a 40 anni); d) non siano titolari di pensione diretta di altro Ente.
Il sussidio consiste in un assegno mensile, erogato dal mese successivo alla presentazione della domanda in dodici mensilità, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Nel Titolo III è individuata la fonte di finanziamento e le modalità di programmazione della spesa assistenziale. In particolare – con l’eccezione delle indennità di maternità e paternità pubbliche finanziate da apposito contributo – le risorse sono reperite dallo stanziamento annuale di bilancio fino ad un massimo dell’8% del gettito del contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente la ripartizione dello stanziamento tra le varie prestazioni assistenziali.
Nel Titolo IV viene semplicemente definita l’entrata in vigore del Regolamento al 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale.
Per Inarcassa è un ulteriore passo importante nella definizione di una strategia di welfare integrato; per gli associati si aprono nuove opportunità e prospettive di sostegno concrete e sicure per affrontare le sfide della libera professione del futuro. ■
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