Indennità ITA, agevolata la procedura di richiesta

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Due le novità introdotte per venire incontro alle esigenze degli Associati che si trovano in situazioni di difficoltà; in particolare, viene esteso il termine per la presentazione della domanda e non è richiesto di allegare la cartella clinica

Sono numerose le novità introdotte sul versante del Welfare offerto da Inarcassa e, riguardo alle Attività Assistenziali proposte a favore degli Associati, ricordiamo che il primo gennaio di quest’anno è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale Assistenza.
Lo strumento regolatorio ha introdotto una “nuova prestazione” a supporto degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, nonché “importanti modifiche alle prestazioni già previste dai precedenti regolamenti”. Alla “prima”, il “Sussidio alla Non Autosufficienza” abbiamo dedicato uno spazio nel n. 4/2023 della nostra rivista, a cui si rimanda; mentre, per “l’aggiornamento sulle prestazioni assistenziali in essere” garantite da Inarcassa è stata riportata un’ampia disamina nell’inserto del n. 3/2023 del periodico.
Il Nuovo Regolamento Assistenza riunisce infatti tutte le prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa e le classifica in tre sottogruppi:
• prestazioni a sostegno della famiglia;
• prestazioni a sostegno della professione;
• prestazioni a sostegno della salute.
Tra le prestazioni a sostegno della professione, disciplinate nel Capo II del Regolamento Generale Assistenza, è prevista l’Indennità di Inabilità Temporanea Assoluta, ossia una indennità giornaliera erogata per i periodi di totale impedimento a svolgere in concreto l’attività professionale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti durante il periodo di iscrizione all’Associazione. L’inabilità parziale non è indennizzabile.
Possono richiedere questa indennità tutti i professionisti iscritti che non siano pensionati Inarcassa o di altro Ente Previdenziale accedendo alla propria area riservata Inarcassa On Line e compilando il modulo di domanda presente alla voce di menu “Domande e Certificati - Domande” nella sezione “Infortuni e Malattie”. Ovviamente, in caso di impossibilità a presentare la domanda autonomamente, la stessa può essere presentata anche da un familiare, utilizzando il modulo cartaceo disponibile sul sito Inarcassa, nella sezione modulistica.
Al modulo di domanda deve essere obbligatoriamente allegato il certificato medico per inabilità professionale temporanea assoluta, che è possibile scaricare nella sezione “Allegati alla domanda”, appositamente compilato e firmato da un medico di una struttura pubblica. Inoltre, la domanda deve essere sempre corredata dalla documentazione medica comprovante la causa dell’inabilità, la data di insorgenza e la durata della stessa (si ricorda che il periodo minimo per il quale l’indennità viene corrisposta deve essere superiore a 40 giorni solari).
Per andare incontro alle esigenze degli associati, il nuovo Regolamento Generale Assistenza prevede l’estensione dei tempi di presentazione della domanda di Inabilità Temporanea Assoluta entro i 90 giorni successivi alla data dell’infortunio o dall’insorgenza della malattia contro i 30 giorni previsti in precedenza. Ciò permette agli associati di avere più tempo a disposizione per reperire tutta la documentazione medica da allegare e quindi presentare una domanda completa.
Sempre in un’ottica di riduzione dei tempi di lavorazione occorre allegare alla domanda tutta la documentazione comprovante lo stato di inabilità per un periodo superiore ai 40 giorni affinché possa essere inviata subito al medico legale:
• certificato medico, scaricato da Inarcassa On Line, compilato in ogni sua parte e firmato da un medico di una struttura pubblica;
• certificato del primo soccorso (ad esempio una relazione di dimissioni, un referto di pronto soccorso, un certificato del medico in cui viene evidenziata la tipologia e la data di insorgenza dell’evento inabilitante);
• relazione clinica di dimissioni;
• referto del Pronto Soccorso;
• documentazione successiva che attesti la permanenza dell’Inabilità per almeno 40 giorni (specificando anche la tipologia di referto: ortopedico, chirurgico…);
• referti di esami strumentali (risonanza magnetica, spirometria…);
• qualsiasi ulteriore documentazione comprovante la malattia o l’infortunio.
Non è invece necessario allegare la cartella clinica che sarà richiesta dall’ufficio competente via pec solo in pochi casi perché considerata indispensabile per le valutazioni del medico legale.
Secondo il nuovo Regolamento Generale Assistenza, il periodo di inabilità minimo per la liquidazione dell’indennità di Inabilità Temporanea Assoluta deve essere superiore a 40 giorni e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo di 9 mesi. Inoltre, l’indennità non è cumulabile con quelle disciplinate nel Piano Sanitario Base della polizza Blue Assistance offerta da Inarcassa (indennità giornaliera da infortunio e/o indennità sostitutiva). Di conseguenza, per i medesimi giorni per i quali l’associato ha diritto alle indennità sopraindicate, sulle quali si esprime la Compagnia Assicuratrice, Inarcassa non erogherà l’indennità per inabilità assoluta eventualmente riconosciuta dal sanitario di fiducia.

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Nel caso in cui lo stato di inabilità accertato in prima istanza si prolunghi oltre il periodo inizialmente previsto, è possibile richiedere la continuazione dell’indennità di Inabilità Temporanea Assoluta, trasmettendo una domanda di Proroga sempre dalla propria area riservata su Inarcassa On Line, alla voce di menu “Domande e Certificati - Domande” nella sezione “Infortuni e Malattie”.
Anche in questo caso, alla domanda devono essere allegati un nuovo certificato medico sempre redatto e firmato dal medico legale di una struttura pubblica (indicando che si tratta di una continuazione) e la documentazione medica e clinica novitaria rilasciata dalla struttura pubblica.
Infine, il Nuovo Regolamento Generale Assistenza prevede che l’Indennità di Inabilità Temporanea Assoluta possa essere corrisposta solo ai professionisti che abbiano una posizione contributiva e dichiarativa in regola. Di conseguenza, qualora essa risulti irregolare, l’ufficio invierà al professionista una richiesta di regolarizzazione dando al professionista 180 giorni per sanare l’irregolarità della posizione previdenziale e/o trasmettere la domanda regolarizzata e la documentazione integrativa. Trascorso tale periodo la domanda decadrà.
Per ulteriori informazioni sull’Indennità Temporanea Assoluta si invita a visitare il sito della Cassa alla pagina dedicata (https://www. inarcassa.it/articoli/indennita-inabilita-temporanea).

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