Tariffe minime e costi di produzione

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Qual è l'equo compenso per le prestazioni professionali?

I senatori Pepe e Davico hanno presentato un disegno di legge per abrogare le disposizioni della legge Bersani 248/2006 sulla concorrenza fra i professionisti e per reintrodurre tariffe minime obbligatorie.

I senatori ritengono che la legge Bersani ha reso le professioni intellettuali “lavori impoveriti”, poiché la concorrenza illimitata ha drammaticamente ridotto i compensi e con ciò abbassato la qualità dei servizi.

Al momento, la committenza pubblica è governata dal Regolamento che disciplina i corrispettivi a base di gara per servizi di progettazione (DM 143/13) e la liquidazione giudiziaria delle parcelle avviene a partire dal DM 140, il cosiddetto “decreto Parametri”, introdotto nel 2012. Nonostante le norme, gli importi a base d’appalto dei bandi di gara sono tuttavia spesso casuali, illogici rispetto a quanto richiesto e seguiti da centinaia d'offerte, con ribassi oltre ogni limite di congruenza tra lavoro e compenso.

Se è così, il ddl, reintroducendo tariffe minime obbligatorie per riconoscere ai liberi professionisti la perduta dignità, è destinato si a migliorare il mercato pubblico, che rappresenta però una frazione del tutto, ma anche quello privato, che è rimasto senza regole e riferimenti, e quindi il ddl vorrebbe correggere, con il minimo tariffario, principalmente i contratti tra clienti privati e progettisti.

 
Palermo, Fontana Pretoria, foto di Tiziano Suffredini

 
 
Palermo, Chiesa di S. Francesco, foto di Ubaldo Castelli
 

Le argomentazioni del ddl sono largamente condivise dai liberi professionisti, ma il rimedio proposto lascia alcuni dubbi: in primis perché il ritorno a una tariffa che non fa riferimento al mercato è reso ormai debole da una giurisprudenza nel frattempo consolidata.  

In aggiunta, una tariffa minima che predetermina deduttivamente il compenso sulla base di un costo presunto dell’opera, indipendentemente da ogni fattore oggettivamente disponibile in fase di acquisizione dell’incarico, non può dirsi parametro oggettivo di pattuizione di un equo compenso.

 

Principalmente, ci sentiamo di eccepire che le tariffe non erano applicate che in casi residuali, già prima dell'abrogazione della legge 143/1949, e che pertanto non si vede come la loro reintroduzione potrebbe essere risolutiva oggi.

 

Tuttavia, la fiducia dimostrata da molti colleghi architetti e ingegneri per l’ipotesi di una restaurazione dell’ancien regime è un dato politico ed economico che pretende una risposta coerente con la dignità del lavoro intellettuale e con gli interessi dell'economia nazionale. Peraltro, in un'economia di mercato appare più corretto e politicamente difendibile il concetto di “equo compenso”; ci riferiamo ad un corrispettivo calcolato a partire da una base di costi “di produzione”del servizio, che formano la componente oggettiva del prezzo e divengono implicitamente parametro d'efficienza del gruppo di progettazione. A questi s'aggiungerà la componente soggettiva, la creatività innanzitutto, che è un fattore individuale e costituisce il valore aggiunto, ma ancora l'organizzazione, che sul piano pratico consente di gestire i tempi d'espletamento e, inoltre, di garantire la disponibilità di conoscenze specifiche che facilitano la soluzione di problemi complessi e con ciò di favorire il raggiungimento degli obiettivi del committente.

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