La periodica revisione del Codice dei Contratti
Necessario aumentare l’arco temporale di validità dei requisiti professionali per le gare
Come è ben noto, il Codice dei Contratti ha ridotto da 10 a 3 anni l’arco temporale di riferimento della validità dei requisiti necessari per ammettere architetti e ingegneri alle gare per l’affidamento degli incarichi pubblici.
Il Codice prevede infatti la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere quale requisito necessario per dimostrare la capacità economica e finanziaria, l’aver eseguito nel triennio precedente all’indizione della gara, contratti analoghi a quello oggetto di affidamento.
Il limite di 3 anni riduce evidentemente in misura drastica la possibilità di concorrere, per i professionisti dotati di strutture più piccole, che notoriamente rappresentano la stragrande maggioranza degli studi italiani e costituisce oltretutto un’inspiegabile discriminazione, rispetto al trattamento riservato alle imprese di costruzione, che sono qualificate sulla base di 15 anni di referenze.
Una discriminazione ingiusta e illogica, in quanto se le imprese sono qualificabili in base a una struttura costituita da personale e mezzi, che quindi vale in quanto permanente al momento dell’affidamento, ciascun architetto o ingegnere è invece portatore di un’esperienza soprattutto personale, che è riferibile alla sua intera carriera professionale.
È evidente che il mantenimento dei requisiti su base triennale provocherebbe la rapida uscita dal mercato della stragrande maggioranza degli studi più piccoli, con la perdita di esperienze preziose maturate nel corso degli anni, la relativa dispersione di conoscenze preziose e insostituibili, con un grave danno occupazionale, che colpirebbe un settore già in perenne difficoltà e provocherebbe infine una riduzione della concorrenza, che sarebbe del tutto contraria ai principi e agli obiettivi dell’Unione Europea.
ALA ritiene quindi del tutto appropriato che i requisiti che ciascun architetto o ingegnere possa validamente produrre possano corrispondere alle prestazioni fornite durante tutto l’arco della sua carriera professionale.
Tuttavia, nell’attesa di definirne in modo adeguato e si spera partecipato, le modalità di qualificazione, ritiene che il periodo di riferimento non debba essere limitato a un arco di tempo inferiore ai 15 anni, corrispondente a quello in vigore per le imprese appaltatrici. L’occasione della prossima revisione del Codice dei Contratti sarà un momento opportuno per riconsiderare il limite triennale attuale e per aprire effettivamente al mercato l’accesso alle gare, con corrispondente incremento della qualità delle prestazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione.■
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