Società di ingegneria che operano nel mercato privato

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Obblighi contributivi verso Inarcassa

Con la sentenza n. 184 del 21 novembre 2024 la Corte Costituzionale – intervenendo definitivamente in un contesto in cui l’evoluzione normativa, non sempre lineare, ha generato confusione – ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di L’Aquila con riguardo all’art. 1, commi 148 e 149, della Legge n. 124 del 2017, norma, quest’ultima, che ha riconosciuto la validità dei contratti stipulati tra società di ingegneria e committenti privati dalla data di entrata in vigore della Legge n. 266 del 19971. Al riguardo appare utile un sintetico excursus normativo.
Come noto, la costituzione di società aventi ad oggetto l’espletamento di attività professionali è stata a lungo vietata dall’art. 2 Legge n. 1815/1939 (“È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa dal precedente articolo [ndr, associazioni di professionisti], società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”).


1. La Legge sulla Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) ha confermato la possibilità per le società di ingegneria di espletare attività professionali anche nel mercato privato, riconoscendo la validità dei contratti tra società di ingegneria e soggetti privati conclusi a decorrere dall’11 agosto 1997 (data di entrata in vigore della Legge n. 266/97).

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Tale disposizione – in deroga alla quale l’art. 17 della Legge Merloni (Legge n. 109/94) aveva operato il riconoscimento delle sole società di ingegneria operanti in ambito pubblico – è stata abrogata dall’art. 24, primo comma, Legge n. 266/1997. Il secondo comma del medesimo art. 24 prevedeva l’emanazione di un regolamento disciplinante i requisiti per l’esercizio delle attività di assistenza e consulenza nelle materie sopra indicate.
Regolamento che, tuttavia, non è stato mai emanato. Successivamente, l’art. 10 della Legge n. 183/2011, intitolato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”, ha abrogato l’intera Legge n. 1815/1939 – di cui alcune norme erano ancora vigenti – e indicato i requisiti per la costituzione delle società tra professionisti. Il comma 9 della stessa disposizione ha, inoltre, espressamente fatte salve “le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La legittimazione a costituire società di ingegneria anche per l’espletamento in ambito privato è stata successivamente sancita con la Legge n. 124/2017 che, da un lato, ha abrogato il secondo comma dell’art. 24 L. n. 266/1997 (che, come rilevato, demandava a un regolamento la disciplina dello svolgimento di attività professionali in forma societaria) e, dall’altro, ha previsto, in applicazione dell’art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, la validità dei “…rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali” (art. 1, commi 148 e 149 Legge 124/2017).
Tale disposizione prende atto della prassi – già evidenziata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7310 del 22 marzo 20172 – della stipula di contratti di appalto fra soggetti privati e società di ingegneria istituite ai sensi del Codice degli Appalti e compie di fatto una sanatoria per il passato, considerando espressamente validi ed efficaci i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della medesima legge.


2. La Suprema Corte nella sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017 chiariva che: “Il legislatore del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi dell’art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato”.

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Con riferimento ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 124/2017, la norma richiede inoltre che la società di ingegneria abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni causati nell’esercizio della professione e che la medesima attività sia svolta da professionisti iscritti nei relativi Albi.
Anche nel caso di società di ingegneria operanti in ambito privato è necessario, quindi, che l’attività sia resa da un professionista iscritto all’Albo.
L’art. 1, commi 148 e 149, Legge 124/2017 peraltro non fa riferimento all’obbligo per la società di ingegneria di disporre di un direttore tecnico; requisito che, sia il previgente art. 3 D.M. 263/2016, sia l’attuale art. 36 All.II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, dettati in materia di contratti pubblici, considerano necessario ai fini della “partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” e non anche ai fini della qualificabilità della società come società di ingegneria.
La Corte Costituzionale, in conclusione, nella sentenza n. 184 del 21 novembre 2024 afferma che la norma del 2017 – che ha riconosciuto la validità dei contratti conclusi fra società di ingegneria con committenti privati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 266/97 – ha inteso risolvere incertezze interpretative e supera il vaglio di legittimità costituzionale.
I giudici della Consulta chiariscono inoltre che: “l’affermata validità dei contratti stipulati con soggetti privati da società di ingegneria costituite nelle forme delle società di capitali o di società cooperative rispetta i limiti di cui all’art. 41, secondo comma, Cost. ed è coerente con una piena tutela della libera iniziativa economica privata, di cui all’art. 41, primo comma, Cost., anche per come interpretato alla luce dei principi concorrenziali desumibili dal diritto dell’Unione europea”.
Le società di ingegneria menzionate dalla legge del 2017 sono, dunque, le stesse previste dal Codice dei Contratti pubblici3 e sono soggette a una disciplina complessivamente ispirata alla garanzia dei committenti (sia pubblici che privati), che si traduce nel principio dello svolgimento delle prestazioni professionali da parte di soggetti iscritti ai relativi albi.
In tale contesto non può non richiamarsi l’art. 36, All. II.12, del D.Lgs. n. 36/2023 (previgente art. 8 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263) il quale stabilisce che alle attività professionali prestate dalle società di ingegneria si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento, in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Stabilisce inoltre che “Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
Il suddetto obbligo contributivo è attualmente disciplinato, per Inarcassa, dall’art. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza, a norma del quale le società di ingegneria sono tenute ad applicare una maggiorazione percentuale (4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA relativi alle attività professionali “ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA”.
L’assolvimento di tale obbligo, in conclusione, è previsto per una società di ingegneria nelle fattispecie in cui fatturi a committenti pubblici o privati attività professionali di ingegneria e/o di architettura, esplicandosi tali attività nell’opera di professionisti ingegneri e/o architetti iscritti ad Albo, in qualità di soci, dipendenti o collaboratori esterni della società medesima.


3. Art. 66, c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 - previgente art. 46, c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016.
 

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