Novità 2026
Riscatto meno oneroso per gli iscritti a Inarcassa. Molte le novità varate dall’Associazione tra cui la possibilità ai giovani di utilizzare il riscatto ai fini pensionistici senza aggravio di interessi se mantengono l’iscrizione continuativa.
Le modifiche prevedono inoltre un raddoppio del periodo di rateazione fino a 10 anni per il riscatto di laurea per tutti gli iscritti, la possibilità di recuperare i periodi in deroga (con parziale copertura contributiva) fino al pensionamento e la semplificazione delle procedure finalizzate ad accelerare il procedimento amministrativo.
Le modifiche normative sono state approvate dai Ministeri vigilanti in data 07/05/2025 e pubblicate in G.U. Serie Generale n. 140 del 19/06/2025 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
Cos’è il riscatto
Il riscatto è l’istituto che consente di riconoscere a fini previdenziali la durata legale del corso di laurea, il servizio militare e i servizi ad esso equiparati, i periodi di lavoro all’estero che non danno origine a pensione nonché gli anni per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga al contributo soggettivo minimo.
Il riscatto permette di aumentare l’anzianità contributiva maturata e l’ammontare dei contributi utili a fini previdenziali con l’obiettivo di incrementare l’importo della pensione e, in alcuni casi, anche di anticiparne la decorrenza (fermo restando il requisito anagrafico).
Possono esercitare la facoltà di riscatto presso la Cassa tutti gli Associati iscritti non pensionati e i pensionati di invalidità che non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria. Inoltre, la facoltà di riscatto può essere esercitata dagli eredi fino alla presentazione della domanda di pensione indiretta.
La presentazione della domanda di riscatto non è in alcun modo vincolante per l’iscritto. La Cassa invierà una proposta indicando l’onere da saldare e concederà agli associati 3 mesi per decidere se accettare la proposta e procedere con il riscatto oppure rinunciare alla domanda. In quest’ultimo caso, la domanda di riscatto decade ma la facoltà di riscatto non verrà meno poiché l’associato avrà la possibilità di presentare ulteriori domande quando lo riterrà più opportuno e fino al pensionamento.
L’onere di riscatto è deducibile nei casi previsti.
Secondo l’articolo 10, comma 1, lettera e del D.P.R. 917/86, i contributi versati facoltativamente ossia i contributi volontari e gli oneri di riscatto e di ricongiunzione possono essere dedotti dal reddito complessivo.
Tuttavia, la deducibilità è legata al regime fiscale del contribuente, come di seguito indicato:
• per i Professionisti che aderiscono al regime fiscale ordinario sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo sia i contributi obbligatori sia i contributi volontari;
• per i Professionisti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio o al regime forfetario occorre distinguere tra contributi obbligatori e contributi facoltativi: i contributi facoltativi devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP e dedotti dal reddito complessivo mentre i contributi obbligatori, indicati nel quadro LM, contribuiscono all’abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali.
Anzianità riscattabile
l riscatto del corso legale di laurea può essere chiesto per un periodo massimo pari al numero degli anni di corso legale (attualmente pari a 5 anni) sia per i diplomi universitari sia per i diplomi di laurea. È possibile riscattare la laurea, sempre per un periodo massimo di 5 anni, anche se essa è stata conseguita all’estero purché sia riconosciuta da Università italiane.
Il riscatto può essere totale o parziale, tuttavia, in caso di attività concomitanti il periodo è riscattabile solo una volta; quindi, nel caso in cui nello stesso anno si sia svolto sia il servizio militare sia un anno di università, lo stesso si potrà riscattare una sola volta. Il periodo già oggetto di riscatto presso Inarcassa o altro Ente Previdenziale non può essere riscattato una seconda volta.
Il riscatto dei periodi in deroga, invece, deve essere effettuato per intero relativamente all’anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga.
Le novità 2026
L’arrivo del 2026 porta con sé molti cambiamenti tra cui l’approvazione del nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, che introduce novità per il riscatto che diventerà un servizio più vantaggioso, flessibile e snello.
Esaminiamo le novità nel dettaglio.
• RISCATTO SENZA INTERESSE PER I GIOVANI E AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO PER TUTTI
Agevolazioni per gli under 35: gli Associati con meno di 35 anni avranno la possibilità di versare l’onere di riscatto ratealmente senza interessi. Tale misura è condizionata al mantenimento dell’iscrizione per la durata del piano di rateazione e cancellazioni temporanee di durata non superiori ad un anno non fanno perdere il beneficio.
Raddoppio del periodo di rateazione fino a 10 anni per il riscatto di laurea: gli Associati che accettano la proposta di riscatto avranno la possibilità di saldare l’onere di riscatto anche in rate mensili oltre alle rate semestrali. Il numero massimo delle rate concedibili è raddoppiato rispetto alla precedente normativa ed è pari al doppio delle mensilità ricomprese nel periodo riscattato.
Introduzione del pagamento tramite SDD: dal 2026 sarà possibile versare l’onere di riscatto anche tramite SDD, ossia con addebito diretto sul conto corrente. Gli Associati che optano per questa modalità potranno versare l’onere in unica soluzione o optare per la rateazione, purché le singole rate siano di almeno 100 euro. Resta comunque la possibilità di versare l’onere di riscatto con il modello F24 e quindi compensare i crediti presenti nel cassetto fiscale.
• PROCEDURA PIÙ SNELLA
Nuovo calcolo dell’onere del riscatto contributivo: l’onere del riscatto contributivo verrà determinato sulla base del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente quello della domanda di riscatto. Dunque, per ciascuna annualità riscattata, sarà pari al prodotto del reddito professionale netto del secondo anno precedente a quello della domanda per l’aliquota minima del contributo soggettivo vigente per l’anno della domanda.
Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata nei primi due anni di iscrizione l’onere del riscatto contributivo per ciascuna annualità riscattata sarà pari all’ammontare del contributo minimo soggettivo dell’anno della domanda. In questo modo, se la dichiarazione reddituale è stata regolarmente presentata, l’ufficio potrà procedere ad inviare la proposta di riscatto senza dover attendere, come oggi, il 31 ottobre (scadenza dell’invio della dichiarazione relativa all’anno precedente).
Automatizzazione della procedura: a seguito della presentazione della domanda tramite IOL che effettuerà automaticamente alcuni controlli, Inarcassa continuerà ad inviare ai Professionisti la proposta di riscatto tramite PEC. Tuttavia, la revoca della domanda, l’integrazione documentale e l’accettazione (con la scelta delle modalità di pagamento) o la rinuncia della proposta di riscatto potranno essere effettuate direttamente tramite IOL.
La procedura viene quindi snellita poiché gli Associati non dovranno inviare ulteriori comunicazioni tramite PEC.
Disponibilità degli avvisi di pagamento: dopo l’accoglimento della domanda di riscatto, verranno subito resi disponibili in IOL tutti gli avvisi di pagamento PagoPa e i modelli F24 per tutte le rate da saldare entro il 31 dicembre dell’anno di accettazione. Per ogni annualità successiva, nel mese di gennaio di ciascun anno, i Professionisti avranno a disposizione in IOL gli avvisi di pagamento di tutte le rate da saldare entro l’anno. Si ricorda che il mancato pagamento dell’onere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla scadenza di una rata del piano di rateazione determina la decadenza della domanda con conseguente restituzione degli importi versati.
Eliminazione del limite temporale di 5 anni per l’esercizio del riscatto degli anni in deroga: la domanda di riscatto degli anni in deroga può riguardare tutti gli anni che, sin dal 2014 sono stati oggetto di deroga. In questo modo i Professionisti possono quindi riscattare anche gli anni oggetto di deroga precedenti l’ultimo quinquennio e recuperare tutta l’anzianità contributiva non riconosciuta. Le novità potranno essere consultate sul sito Inarcassa www.inarcassa.it. ■
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