Indennità di paternità: al via il nuovo istituto per la Cassa
Le modifiche al Regolamento generale di previdenza approvate all’inizio dell’anno hanno introdotto l'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti a Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità, per le nascite, adozioni, affidamenti che avverranno dal 1° gennaio 2018.
Lo scorso ottobre il Consiglio di Amministrazione ha fissato i valori minimo e massimo dell’indennità, definendo le modalità del calcolo:
- valore minimo: importo corrispondente a tre mensilità di retribuzione calcolata nella misura del 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni dalla Legge 537/1981 e successive modificazioni), nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- valore massimo: importo corrispondente a cinque volte il valore minimo.
I valori saranno determinati ogni anno insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati provvisoriamente, salvo aggiornamenti per il 2018, a € 2.231 per l’indennità minima e a € 11.155 per quella massima.
Sono stati stabiliti anche i termini di presentazione delle domande:
- in caso di nascita, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dalla data del parto;
- in caso di adozione e di affidamento, entro il termine di 180 giorni dalla data dell’effettivo ingresso del figlio in famiglia.
Fino ad oggi l’indennità di paternità prevista dal DL n. 80/2015, modificativo del D.Lgs. n. 151/2001, veniva riconosciuta per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato, nei casi di abbandono, morte o grave infermità della madre, purché fosse anch’essa libera professionista. Ora la tutela concepita da Inarcassa è certamente più ampia, in quanto riconosce all’iscritto un’indennità anche quando la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice, per il periodo in cui essa non ne abbia diritto, per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia.
“Sono molti anni che lavoriamo per un welfare integrato – dichiara il presidente Giuseppe Santoro – e per una Cassa sempre più a fianco degli iscritti. Il nostro è un percorso che mette in campo le migliori energie coniugate con le best practice più avanzate, per divenire un soggetto in grado di accompagnare gli iscritti durante tutto l’arco della vita. Un welfare di ultima generazione, pensato non solo per una popolazione che invecchia, ma rivolto a tutti i nostri associati”.
Non resta che valutare l’effettivo interesse a questa nuova tutela da parte degli iscritti. Al via, dunque, la presentazione delle domande. I professionisti interessati dovranno specificare il tipo di scelta per la liquidazione del trattamento, se il D.Lgs. 80/2015 o se il regolamento generale di previdenza 2012; indicare le modalità di pagamento per l’accredito della somma spettante e compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare dopo la nascita o dopo l’ingresso del bambino in famiglia. ■
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