Criteri Ambientali Minimi

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Padiglione Danimarca, Coastal Imaginaries. 18. Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, The laboratory of the Future. Foto di Matteo de Mayda. Courtesy: La Biennale di Venezia

Parlare di criterio, di questi tempi, quando si affronta una tematica riguardante l’ambiente, lascia subito intendere che ci si riferisca all’ennesima emergenza da affrontare, al rimedio da mettere in atto per superare una calamità naturale, a come trovare la soluzione a un problema incombente. Una volta tanto, invece, si tratta di un principio, rafforzato dall’aggettivo minimo, che lascia intendere quanto sia opportuno fare ancora di più. È l’adozione del classico buonsenso, per prevenire quegli effetti dannosi, o ridurne quanto meno l’impatto nel caso in cui siano eventi accidentali.
Sarà banale ricordarlo, ma è necessario riconoscere che nei passati decenni abbiamo fatto di tutto per agevolare gli eccessi di uno sviluppo nei diversi settori produttivi, della mobilità, dei consumi, trascurando alquanto le conseguenze arrecate all’ambiente che comportava l’agire senza criterio, con poche attenuanti riguardo a esserne, forse in parte, inconsapevoli.
Sono innumerevoli e a lungo sottovalutati gli esempi degli effetti collaterali prodotti senza usare un minimo discernimento, più o meno conosciuti. L’inquinamento dell’aria che respiriamo, dovuto all’emissione di residui dall’uso di combustibili e carburanti fossili che, oltre ad essere dannoso per la salute, è anche la causa degli effetti sullo stravolgente cambiamento climatico, di cui subiamo le recenti disastrose conseguenze. L’abuso e l’abbandono indiscriminato, o lo smaltimento incontrollato per troppi anni di materiali plastici e soprattutto “micro” che, secondo recenti studi, ormai sono presenti in mare, ma anche in acqua dolce ed entrano nella catena alimentare e nell’aria. Due esempi su tutti, per ricordare i danni collaterali più inquietanti causati dalla trascuratezza delle potenziali conseguenze indotte nell’ambiente in cui viviamo.
Ma c’è sempre il momentum, il tempo adatto per ripensare agli errori commessi e prendere atto di dover rimediare, in cui ci si rende conto, purtroppo a posteriori, della necessità di intervenire. E non può che essere una norma di legge, ad imporre regole per il corretto atteggiamento da seguire a salvaguardia dell’ambiente, scongiurando il pericolo che in divenire il danno prodotto sia irreversibile.

È il 1986, quando la legge n. 349 istituisce il Ministero dell’Ambiente, ma per quanto riguarda la tematica che accenniamo qui, acquisita la responsabile consapevolezza, si deve attendere il 2002, l’anno in cui la legge n. 137 all’art. 10 si occupa di “riassetto e codificazione in materia di beni culturali e ambientali” e apre l’iter di preparazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.
Anche l’Unione Europea legifera su una materia rilevante per la nostra disamina e il Parlamento italiano con il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 dà attuazione alla direttiva 2002/91/ CE sul Rendimento energetico nell’edilizia. Ma è il successivo l’anno in cui vede la luce il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 che, dopo vent’anni dall’istituzione del Ministero, decreta la pubblicazione delle Norme in materia ambientale.
Soprattutto, questo è il passaggio fondamentale che anticipa di pochi mesi la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che affidava al Ministero dell’Ambiente la predisposizione del Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).
Due anni dopo, il Piano d’azione sarà approvato con il Decreto Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, volto a favorire pratiche d’acquisto di prodotti e servizi da affrontare prioritariamente ai fini del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale.
Uno strumento normativo a tutti gli effetti ancora attestato al livello programmatico, ma che rappresentava pur sempre un passo avanti e, come indicato nella legge n. 296/2006, stabilisce le misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici.
Così, correndo al tema da trattare, allarghiamo l’obiettivo al settore dell’edilizia, per arrivare al decreto del Ministero dell’Ambiente 7 marzo 2012 di adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento e raffrescamento. I CAM, infatti, sono requisiti volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore lungo l’intero ciclo di vita, dalla composizione dei materiali fino alle modalità di utilizzo e smaltimento o riciclo.
Ripresi tra le disposizioni sul Green Public Procurement (GPP), i cosiddetti Appalti Pubblici Verdi, dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, varata ad ampio spettro sulle disposizioni in materia ambientale, i relativi artt. 18 e 19 sono stati abrogati e ricondotti organicamente nel Codice degli appalti introdotto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 all’art. 34 (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne ha reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie. di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei Criteri Ambientali Minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.
Nell’ambito esaminato, il 4 dicembre 2022 è entrato in vigore il D.M. 23 giugno 2022, il decreto direttoriale di adozione della versione revisionata dei Criteri Ambientali Minimi, per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi. Proprio ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 i nuovi Criteri Ambientali Minimi sono adottati per: a) l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi; b) l’affidamento dei lavori per interventi edilizi; c) l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
I più recenti dei CAM in vigore riguardano l’Arredo urbano, adottato con D.M. 7 febbraio 2023 per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.
In questo numero ci limitiamo a sottoporre il tema alla Vs. attenzione, consapevoli della necessità di argomentarlo entrando nello specifico ma, essendo articolato e vasto, richiede uno spazio adeguato, per essere approfondito. Per questo contiamo di ritornarci.
 

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