È arrivato il momento della dichiarazione dei redditi online

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Entro il 31 ottobre gli iscritti dovranno comunicare il reddito professionale e volume di affari per l’anno 2018

Come ogni anno, entro fine ottobre gli iscritti a Inarcassa sono tenuti a dichiarare all’Associazione i redditi professionali. L’Ente ha scelto di migliorare i servizi offerti prendendo spunto dai suggerimenti degli associati raccolti attraverso Inarcassa Ascolta, strumento a loro disposizione oramai da due anni per avanzare proposte e segnalare esigenze diffuse.
 
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Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi e volume di affari 2018 da presentare on line, allo scopo di avvicinare le procedure alle esigenze degli associati, Inarcassa ha introdotto alcune novità. In primo luogo è stata ridisegnata l’architettura della dichiarazione telematica creando una procedura più “light” che permette di bypassare la sequenza obbligata delle varie sezioni proponendo in fase di accesso poche semplici domande, così da modulare la propria dichiarazione per arrivare brevemente alla sezione del reddito professionale IRPEF e del volume d’affari IVA attraverso un percorso guidato, con gli help on line e la funzione “salva” disponibile su ogni pagina. In secondo luogo è stato eliminato l’obbligo di allegare le attestazioni di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS, consentendo così agli associati interessati di chiedere il frazionamento del reddito 2018 con un semplice flag nell’apposito campo di “Gestione Separata” che vale come dichiarazione di iscrizione a tale gestione nell’anno 2018. È stata, inoltre, resa più semplice la rateizzazione del conguaglio contributivo 2018: è posticipato il termine per la presentazione della richiesta che può essere inviata o contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2018, e cioè entro il 31 ottobre, oppure successivamente entro il 30 novembre. Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, in regola con gli adempimenti previdenziali possono così rateizzare il conguaglio contributivo 2018, in scadenza il 31 dicembre 2019, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2020, a un tasso di interesse dell’1,5% senza acconto. Il pagamento avverrà attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico alla propria banca). Inoltre, da quest’anno eventuali modifiche reddituali (in aumento o in diminuzione) trasmesse entro il 31 dicembre non avranno effetti sulla richiesta e il piano decade soltanto in caso di rettifiche in aumento al reddito e/o al volume di affari, che comportano quindi una maggiore contribuzione dovuta, comunicate successivamente al 31 dicembre.
Queste modifiche offrono agli ingegneri e architetti una procedura più snella e fluida e garantiscono quindi una durata media di utilizzo della procedura più breve con conseguente riduzione del rischio di rallentamenti causati dall’intenso traffico sui server.
 
Chi deve inviare la dichiarazione • Gli ingegneri e gli architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività; • Le Società di professionisti; • Le Società tra professionisti; • Le Società di Ingegneria; • Gli eredi dei professionisti deceduti. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
 
Chi non deve inviare la dichiarazione Gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa che nel 2018: • erano privi di partita IVA; • erano iscritti anche in altri albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad un’altra Cassa previdenziale prima del 1° gennaio 2018.
 
Quando inviare la dichiarazione La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31 ottobre 2019. Per gli eredi dei professionisti deceduti, il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato a 12 mesi dalla data dell’avvenuto decesso. Raccomandiamo di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza nei quali è inevitabile un intenso traffico sui server e anche sulle linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione.
 
Come inviare la dichiarazione La dichiarazione del reddito professionale o del volume d’affari riferita all’anno 2018 deve essere presentata accedendo, con le credenziali di accesso personali, all’apposita sezione presente nella propria area riservata Inarcassa On Line nel menu “Adempimenti”. Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico, ma sono tenuti a trasmettere il modello cartaceo (disponibile sul sito) all’indirizzo protocollo.pec@ inarcassa.org.
 
Regimi agevolati Chi si è avvalso, per l’anno 2018, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 – e i professionisti che hanno adottato il regime forfettario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014 tenuti a compilare il quadro LM della Dichiarazione dei Redditi 2018, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale e il volume di affari derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni disponibili in procedura.
 
Prestazioni con Iva a esigibilità differita A partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2016, il calcolo del contributo integrativo dovuto a Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). Questo comporta un beneficio per il professionista in quanto il contributo integrativo viene versato nell’anno in cui la prestazione è divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. A questo fine, nella sezione A della dichiarazione va indicata la quota di volume di affari professionale prodotto nell’anno 2018 con IVA esigibile negli anni successivi.
Solo chi nella precedente dichiarazione 2017 (redditi 2016) ha compilato il modulo di autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA a esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012), deve riportare per quest’anno, nei campi della colonna 11 (per i professionisti) o colonna 9 (per le società), i dati relativi alle sole fatture con Iva a esigibilità differita, già indicate nella precedente dichiarazione, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 2018. Il contributo integrativo corrisposto riferito a queste fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l’anno 2018 che non potrà comunque essere inferiore alla quota minima.
 
Professionisti iscritti a Inarcassa e alla Gestione Separata INPS I professionisti iscritti per una frazione dell’anno 2018 che hanno già versato sullo stesso reddito professionale da dichiarare a Inarcassa la contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata Inps (contestualmente a un rapporto di lavoro dipendente o assimilato), possono procedere a dichiarare il reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa, così da evitare duplicazione contributiva sullo stesso reddito. Ricordiamo che da quest’anno non è più necessario allegare la documentazione dei versamenti contributivi effettuati alla Gestione Separata.
 
Come e quando pagare il relativo contributo soggettivo e/o integrativo I professionisti non iscritti a Inarcassa e le società di ingegneria devono provvedere al pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2018 entro il 31 agosto 2019, con bollettino Mav, generato accedendo su iOL al menu “Adempimenti”, mentre l’invio della dichiarazione obbligatoria deve essere effettuato entro il 31 ottobre (si consiglia, se possibile, di effettuare, contestualmente al calcolo del contributo integrativo, anche la dichiarazione allo scopo di evitare i rischi legati al rinvio a ridosso della scadenza). I professionisti iscritti a Inarcassa devono procedere al pagamento del conguaglio del contributo soggettivo e integrativo a saldo dell’anno 2018 in un’ unica soluzione entro il 31 dicembre di quest’anno con bollettino Mav che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2018, deve essere generato seguendo le istruzioni.
Il conguaglio, se pari o superiore a 1.000 euro può essere saldato in tre rate (marzo, luglio e novembre) mediante il sistema SDD (Sepa Direct Debit), con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5% annuo. La richiesta può essere effettuata contestualmente alla compilazione della dichiarazione o anche successivamente, utilizzando il medesimo applicativo iOL, ma comunque non oltre la data del 30 novembre 2019. L’agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati iscritti - ad esclusione di coloro che abbiano in corso la domanda di pensione o che abbiano esercitato la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo per l’anno 2018 - in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi scaduti. Chi intende fare richiesta, può controllare la propria posizione accedendo all’estratto conto on line ed eventualmente sanarla entro il 30 novembre.
 
Cosa deve fare chi si è avvalso della deroga Gli associati in deroga per l’anno 2018, dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando il bollettino Mav da pagare entro il 31 dicembre 2019. Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a € 15.724, oltre al conguaglio, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell’anno 2018, a decorrere dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2018).
 
Contributo facoltativo Dopo aver presentato la Dichiarazione on line 2018, gli iscritti, anche pensionati, possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) così da incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può scegliere l’importo del versamento e generare il bollettino Mav dall’apposita voce di menu all’interno del nuovo iOL, entro il 31 dicembre 2019.
 
Compilazione facile In ogni campo della Dich On Line è prevista una funzione di Help che consente di rendere immediato l’inserimento dei dati necessari. Ad inizio di ogni sezione è illustrata la compilazione e infine ricordiamo che le istruzioni complete sono disponibili sul sito www.inarcassa.it. Su ogni pagina della Dich On Line è prevista la funzione “salva” che consente di interrompere la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento e di riprenderla successivamente. Su ogni pagina è disponibile il numero di telefono dedicato al servizio di assistenza dichiarazione. Un team di operatori esperti risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 per garantire un supporto nella compilazione e nella navigazione della procedura on line di dichiarazione dei redditi e volume di affari.
 
Feedback di gradimento Al termine del processo di dichiarazione chiediamo di rispondere a poche domande per raccogliere il giudizio sulla procedura on line,per migliorare costantemente il servizio.
 
Pec e recapiti Prima di compilare la dichiarazione richiediamo di inserire o di verificare i dati di contatto (telefono fisso, cellulare, mail, posta elettronica certificata) utilizzati per inviare informazioni, avvisi di cortesia su scadenze, eventi e iniziative. Ricordiamo che la Pec è obbligatoria per ricevere le comunicazioni istituzionali.
 
Codici di accesso a Inarcassa On Line Sulla pagina di autenticazione al nuovo iOL, è presente una funzione per rigenerare la password e il pin che consentono l’accesso ai servizi on line. È sufficiente avere a portata di mano la matricola, il codice fiscale e l’indirizzo Pec e cliccare su “hai dimenticato la password?” ed eventualmente “Hai dimenticato anche il codice Pin? Clicca qui”. Ricordiamo che per accedere a tutti i servizi del nuovo iOL sono obbligatorie la Pec, l’email e il cellulare.
 
Fac-simile dei modelli e istruzioni per la compilazione Sono pubblicati su www.inarcassa.it i fac-simile in pdf dei modelli, resi disponibili a puro scopo illustrativo, che potranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica attraverso il nuovo iOL. Informazioni approfondite sulle dichiarazioni dei redditi dovute a Inarcassa, sono disponibili sul sito per gli iscritti e non alla voce “Comunicazione dei redditi”, per le Società, alle voci “Comunicazioni annuali” sotto il menu “Regole per le Società”.

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