Nuove figure professionali ai tempi del Coronavirus: Nasce il “Covid Manager”

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Il termine “Covid Manager” ha cominciato a diffondersi durante la fase di lockdown per assumere un ruolo sempre più di rilievo a seguito dell’ufficializzazione di questa nuova figura professionale nell’ambito di due progetti sperimentali varati rispettivamente dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia in vista della riapertura delle attività produttive. Più specificamente, mentre l’esperienza lombarda ha previsto tale ruolo, in una prima fase, solo in riferimento alla gestione della sicurezza igienico-sanitaria nei mercati alimentari rionali, il progetto della Regione Veneto ha assunto un più ampio respiro e delinea con precisione questa nuova figura professionale di estremo interesse e con potenzialità future da non sottovalutare nel settore del crisis management e dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ma chi è e, soprattutto, cosa fa in concreto un Covid Manager? Il “Manuale per la riapertura delle attività produttive” pubblicato dalla Regione Veneto prevede la possibilità per il datore di lavoro di individuare un “referente unico (Covid Manager), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzione di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale”. In altri termini, il COVID Manager è chiamato a supportare gli imprenditori non solo nell’efficace attuazione, ma anche nel controllo e nella continua implementazione dei protocolli di riapertura delle attività produttive in riferimento all’evoluzione del quadro legislativo, dei dati epidemiologici e delle misure di sicurezza via via ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche specifiche e concrete dei luoghi di lavoro.
Un’attenta analisi della vigente normativa emergenziale alla luce dei principi della responsabilità civile e penale nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della prioritaria tutela dei lavoratori, da un lato, e della salute pubblica dall’altro, consiglia l’istituzione di specifici sistemi di gestione in attuazione dei protocolli di riapertura condivisi nazionali e l’attenta documentazione delle azioni intraprese per la loro osservanza al fine di evitare pesanti sanzioni e di predisporre un impianto probatorio difensivo nel caso di contenziosi civili di risarcimento del danno o in eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.
Per ricoprire questo incarico non vengono previsti pre-requisiti di base, ma è di tutta evidenza che, considerata la delicatezza della funzione, e al fine di non incorrere in responsabilità professionali, il candidato dovrà quanto meno dimostrare di aver seguito uno specifico percorso formativo tecnico e giuridico anche se, in ipotesi, già qualificato quale RSPP.
Nella realtà operativa, il Covid Manager si qualifica come un consulente di direzione, che agisce coordinandosi con i soggetti componenti il team aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, come previsto dal D.lgs. 81/2008, al fine di porre in essere in modo coordinato tutta la capillare attività richiesta dai citati protocolli.
Opera, quindi per un’efficace attività preventiva di informazione, comunicazione e formazione; definisce un piano di rimodulazione delle attività e degli spazi produttivi volto a prevenire le occasioni di contagio dovute all’assenza di regole di distanziamento interpersonale, possibilità di contatto con superfici contaminate e/o omesso o non corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, predispone un’efficace sistema di allerta e risposta per la gestione di persone sintomatiche nei luoghi di lavoro e per la collaborazione con le autorità sanitarie nella ricostruzione della filiera dei cosiddetti “contatti stretti; definisce il coordinamento con il medico competente al fine della massima tutela della salute dei lavoratori, in particolare quelli identificati come “fragili”; è responsabile del corretto funzionamento del Comitato di controllo interno e svolge un ruolo di sorveglianza affinché i dati sensibili dei lavoratori e, più in generale, di chiunque venga sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vengano trattati nel rispetto della vigente normativa e delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la tutela dei dati personali. Infine, definisce una struttura interna in grado di funzionare sia con modalità di prestazione dell’attività lavorativa in presenza sia in telelavoro.
 
IStock.com/AndreyPopov

 
Delineate, così, le caratteristiche principali di questa nuova figura, è necessario capire se si tratterà di una esperienza isolata e destinata a terminare con l’auspicata cessazione dell’emergenza sanitaria, ovvero potrà essere foriera di ulteriori sviluppi professionali. Potrebbe essere maggiormente favorita la seconda opzione per tutta una serie di motivi a partire dalle incertezze epidemiologiche, quanto meno nel medio termine e, quindi, dalla non escludibile recrudescenza dei contagi. In una simile ipotesi, è di tutta evidenza che le realtà imprenditoriali, come anche gli studi di architettura e ingegneria, non potranno più permettersi di essere colte alla sprovvista, a pena della loro stessa sopravvivenza.
Da un ulteriore punto di vista, poi, la gestione di una situazione emergenziale circoscritta e, quindi, per alcuni aspetti più semplice, può costituire un’esperienza di base utile per l’approfondimento di tematiche di più ampio respiro legate alla gestione di situazioni di crisi a diversi livelli e in settori più o meno differenziati della realtà aziendale con ricorso, se del caso, a norme tecniche e sistemi di certificazione.
Sicuramente, il progetto della Regione Veneto merita interesse, soprattutto con riferimento ai suoi risultati che, se positivi, potrebbero anche dare l’impulso necessario a una ufficializzazione del ruolo Covid Manager anche in altre realtà regionali o in ambito nazionale in realtà lavorative complesse.

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