Professionisti e professori Quando c’è incompatibilità con l’iscrizione a Inarcassa

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Nel periodo della dichiarazione annuale diversi colleghi chiedono chiarimenti per la loro posizione di professionisti e contemporaneamente insegnanti occasionali per supplenze più o meno lunghe nel corso dell’anno. Per essere iscritti a Inarcassa è necessario che non si sia assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, che si sia iscritti a uno dei due albi professionali e che si possegga la partita Iva. È chiaro che la qualifica di insegnante, anche se solo temporaneamente soggetto a contributi Inps, fa venir meno la prima di queste condizioni e da qui la decadenza dell’iscrizione. Il professionista si trova quindi automaticamente in una diversa posizione: diviene lavoratore dipendente che esercita anche un lavoro professionale. Per questa categoria di lavoratori gli obblighi previdenziali del lavoro dipendente vengono assolti dal datore di lavoro con versamenti all’Inps e trattenute sulla busta paga, mentre gli obblighi previdenziali per il lavoro professionale vengono assolti dallo stesso professionista con l’iscrizione alla Gestione separata Inps con il versamento dei relativi contributi. La variazione di stato comporta anche la comunicazione a Inarcassa della cancellazione, salvo poi riattivare l’iscrizione una volta terminata la supplenza.

In caso di più incarichi, può essere sufficiente una sola comunicazione al termine dei periodi di supplenza, in quanto l’importante è informare la Cassa al fine di non usufruire di prestazioni previdenziali non dovute, con l’onere di doverle restituire. La comunicazione alla Cassa consente di tenere aggiornata correttamente l’anzianità contributiva, evitando spiacevoli sorprese al momento del pensionamento. L’iscrizione alla Gestione separata Inps con i versamenti dovuti evita invece la possibilità di una sovrapposizione di contributi previdenziali.

Il versamento dei contributi alla Gestione separata Inps è dovuto dal 1996 per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo senza iscrizione a specifiche Casse professionali. Si tratta di un versamento che, dopo vari ricorsi e sentenze, è un obbligo oramai chiarito e confermato. L’aliquota sul reddito per il 2018 è del 24% e deve essere versata con modello F24 alle scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi. Nel caso in cui nello stesso anno solare sia stata svolta attività professionale e attività di insegnamento, il reddito professionale prodotto va frazionato in proporzione ai periodi di iscrizione alla Cassa e all’Inps. Se, per esempio, si è prodotto un reddito professionale di 60 mila euro nell’anno in cui ci sono stati quattro mesi di insegnamento anche non continuativi, il reddito su cui calcolare il contributo soggettivo Inarcassa del 14,5% è di euro 60.000X8/12=40.000, mentre il reddito soggetto a Gestione separata Inps con aliquota del 24%, è di euro 60.000x4/12=20.000. La facoltà di considerare il reddito frazionato è possibile soltanto se sono stati comunicati i periodi di cancellazione e se questi risultino noti alla Cassa al momento della denuncia. Si ricorda che l’Inps può richiedere il pagamento dei contributi non versati, oltre alla relative sanzioni, entro i termini della prescrizione di cinque anni. Ovviamente poi, oltre al contributo soggettivo sul reddito frazionato per i periodi di iscrizione, rimane dovuto il contributo integrativo del 4% da versare alla Cassa sull’intero fatturato annuo. I periodi relativi all’insegnamento possono essere oggetto di ricongiunzione a Inarcassa, ricomponendo quindi l’anzianità contributiva, la ricongiunzione però interessa solo i contributi come lavoratore dipendente ma non quelli versati alla Gestione separata che, nel caso più frequente di insegnanti pro tempore, ma liberi professionisti come attività prevalente, possono essere recuperati, oltre che con il cumulo o la totalizzazione, accedendo a una pensione supplementare a carico dell’Inps un volta raggiunta l’età pensionabile, a condizione però di essere già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio per liberi professionisti (in questo caso Inarcassa). Quello delle supplenze scolastiche non è il solo caso in cui per il proseguimento dell’attività professionale in parallelo con altre attività, i professionisti perdono i requisiti di iscrizione alla Cassa ma, come detto in premessa, è un caso tra i più frequenti e che quindi richiede la dovuta attenzione.

 

Ha collaborato all’articolo Sergio Ricci.

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