Modello F24 diventa realtà. Ora è possibile compensare i crediti fiscali con Inarcassa

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Un nuovo strumento di pagamento e più opportunità per gli associati che possono avere maggiore liquidità e adempimenti semplificati

Gli associati a Inarcassa potranno compensare i crediti fiscali in fase di pagamento dei contributi all’Ente attraverso il Modulo F24. L’avevamo preannunciato sul numero 3/2018 della Rivista che nei mesi successivi ci sarebbe stata la possibilità di pagare i contributi Inarcassa mediante la “Delega unica F24” che si affianca al pagamento tramite bollettino MAV e all’addebito in conto tramite SDD. Un ulteriore passo in avanti nel quadro di una strategia a sostegno dei bisogni di liquidità degli associati e della semplificazione degli adempimenti.
La Convenzione tra Inarcassa e Agenzia delle Entrate è stata sottoscritta a fine 2019. Con la Risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia ha pubblicato l’istituzione delle “ causali contributo” da utilizzare nella compilazione del modello F24 per attribuire i versamenti destinati alla Cassa. Il servizio è in linea dal 1° giugno.
La diversificazione degli strumenti di pagamento costituisce una risposta a bisogni differenziati degli associati. Il bollettino MAV come è noto può essere pagato con la Inarcassa Card, in un’unica soluzione o in modalità revolving. L’addebito in conto mediante SDD (System Direct Debt) è preferito da coloro che puntano ad una rateizzazione dei pagamenti evitando di incorrere in ritardi e dimenticanze. Il modello F24 sfrutta il meccanismo legale della compensazione debito/credito per non intaccare la liquidità impiegata nell’esercizio dell’attività e quindi il ricorso a ulteriore indebitamento.
 
Quali sono le somme che il contribuente Inarcassa può pagare con l’F24? Il Modello F24 può essere utilizzato per il pagamento dei seguenti contributi: • Contributo soggettivo • Contributo integrativo • Contributo di maternità e paternità
In questa prima fase operativa la nuova modalità di pagamento potrà essere utilizzata dai seguenti contribuenti: a) gli iscritti, per il pagamento dei contributi minimi 2020 in scadenza nel corso dell’anno 2020 (30 giugno, 30 settembre e scadenze personalizzate per i neo iscritti) e il conguaglio da dichiarazione 2019 con scadenza il 31 dicembre;
b) i non iscritti e le società di ingegneria, per il pagamento del contributo integrativo con scadenza il 31 agosto.
Non è invece possibile pagare gli oneri accessori alla contribuzione (sanzioni, interessi e spese), dei debiti pregressi notificati mediante gli istituti di conciliazione ACA/ROP, né i contributi in riscossione mediante il sistema Sepa Direct Debit (contributi minimi bimestrali, conguaglio rateizzato). Ai fini della compilazione del Modello F24 sono state istituite le causali contributo inserite nel box che segue.
 

 
In una successiva fase saranno valutate eventuali estensioni ad ulteriori tipologie di versamenti.
 
Come utilizzare il Modello F24 All’interno dell’Area riservata di Inarcassa On Line, alla voce di menu Adempimenti - Gestione pagamenti è disponibile a ogni scadenza di pagamento la funzione per generare il bollettino MAV o il Modello F24. La stessa funzione verrà proposta all’interno della dichiarazione annuale on line. Il professionista e la società hanno la possibilità di scegliere la modalità con la quale preferiscono effettuare il pagamento.
 

 
Se l’associato sceglie il pagamento con il Modello F24 si apre una pagina con l’elenco dei contributi che può pagare con questa modalità.
 

 
Il Modello F24 è predisposto con file pdf in triplice copia:
1. copia per la banca/posta/agente di riscossione; 2. copia per la banca/posta/agente di riscossione; 3. copia per il soggetto che effettua il versamento.
Sono precompilati tutti i campi necessari al versamento dei contributi ad Inarcassa:
Codice Ente: 011. Causale contributo: codici dei contributi Inarcassa. Periodo di riferimento: mese ed anno di scadenza del contributo da versare.
 

 
Nel caso in cui i codici contributo selezionati eccedano lo spazio riservato nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” si genereranno più F24, che è possibile stampare e/o salvare sul proprio computer. Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il Modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.
I versamenti possono essere effettuati direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisconline, o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). I versamenti possono anche essere effettuati attraverso intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf).
Le somme corrisposte mediante il canale F24 sono riversate dall’Agenzia delle Entrate a Inarcassa entro il decimo giorno successivo a quello della riscossione.
 
Compensazione tra debiti e crediti
Il Modello F24 offre al professionista e alla società la possibilità di utilizzare i crediti di imposta per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti a Inarcassa. Per usufruire della compensazione vi è l’obbligo di presentare il modello F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo) esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. Non è ammesso, in questo caso, l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da banche e Poste.
Possono essere utilizzati in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti derivanti da agevolazioni da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
 
L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio nell’utilizzo del credito. Qualora a seguito dell’attività di controllo i crediti indicati nel Modello F24 si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica una sanzione per un importo massimo di 250 euro. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. Se non si rilevano anomalie il versamento si considera effettuato alla data indicata nel Modello F24.
 
Informazioni esaustive relative alla compilazione del Modello F24 e alla modalità di compensazione, sono contenute nella Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate e reperibili sul sito cliccando qui.

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