Cambia la normativa sull’inquinamento acustico Nuovi parametri per definire il rumore

Aggregatore Risorse

Aggiornate le regole per l’accesso alla professione. Presto tecnici competenti in acustica solo con la laurea

A distanza di più di venti anni la legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447 e i suoi decreti attuativi hanno subìto una necessaria revisione che comporta un progressivo e graduale adeguamento all’evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze in materia di acustica. Il decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017, “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico” risponde a queste esigenze, apportando rilevanti modifiche all’attuale quadro legislativo. Queste novità riguardano la definizione di nuovi parametri limite del rumore, le modalità di coordinamento tra mappature acustiche e relazioni sullo stato acustico, tra piani d’azione e piani di risanamento, la revisione di alcuni aspetti del sistema sanzionatorio, la revisione di parte dei decreti attuativi della legge quadro 447/95. Viene, inoltre, rivista integralmente la regolamentazione della figura del tecnico competente in acustica e viene prevista l’emanazione di specifiche disposizioni per la disciplina dell’inquinamento acustico degli impianti eolici e di altre nuove sorgenti.
 
Novità per le relazioni sullo stato acustico La normativa in materia di mappature acustiche ha semplificato le procedure per i comuni più popolosi (oltre i 50 mila abitanti), allineando gli intervalli temporali di ripetizione della analisi dei livelli di rumore in ambito urbano e riducendo il numero dei comuni interessati. La mappatura riguarda, oggi, solo le amministrazioni con più di 100 mila abitanti, i quali devono compilare la “Relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune”. Contemporaneamente vengono esonerati da questo obbligo i comuni individuati quali “agglomerati” dalle regioni ai sensi del D.Lgs. 194/2005 e che quindi già predispongono una mappa acustica strategica secondo le specifiche della Direttiva 49/2002/CE. La relazione biennale dello stato acustico voleva essere uno strumento conoscitivo della reale situazione acustica dei comuni. Il decreto, raddoppiando la soglia minima della popolazione residente nei comuni che fa scattare l’obbligo della predisposizione della Relazione sullo stato acustico, porta di conseguenza a una perdita di informazione sulle reali situazioni di rumore presenti sul territorio nazionale. Tuttavia, estendendo il periodo di copertura da due a cinque anni permette un allineamento con le mappature ai sensi del D.Lgs. 194/2005, riducendo l’impatto economico sulle finanze comunali.
 
Piani di risanamento e di azione L’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali (trasporti) è prevista nella legge quadro e ha richiesto la successiva emanazione di specifici decreti che disciplinino le emissioni sonore dovute a specifiche attività (per i trasporti, traffico veicolare, ferroviario, marittimo, aereo) oltre che definire i criteri per la predisposizione, da parte dei gestori dei servizi o delle infrastrutture, dei piani di intervento per il contenimento e l’abbattimento del rumore (D.M. 29 novembre 2000). Il decreto stabilisce che gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico delle società e degli enti gestori, che destinano a questa finalità una percentuale specificata dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture.
 
Revisione dei limiti Il Decreto Legislativo n. 42/2017 introduce una modifica importante nella definizione dei valori di attenzione che diventano dei livelli sonori il cui superamento impone un intervento di risanamento urgente e prioritario. Definisce, inoltre, il valore limite di immissione specifico, il “ valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore”, dove per sorgente sonora specifica si intende la “ sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale” configurandolo quindi come valore di immissione di una singola sorgente. Il decreto ha introdotto anche un importante punto relativamente all’applicabilità di questi valori nelle zone già urbanizzate. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto risulta naturale considerare limiti di immissione specifici quelli introdotti dai regolamenti di esecuzione (DPR 142/2004 per le strade, DPR 459/1998 per le ferrovie, ecc. con eventuali adeguamenti e/o correzioni), mentre per tutte le altre tipologie di sorgenti (attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e pubblici esercizi) risulta interessante l’analisi dei due casi principali di applicazione: quello che riguarda l’insediamento di nuove attività o l’ampliamento delle esistenti e quello del risanamento di aree con sorgenti già presenti. Per le sorgenti esistenti, fatto salvo quanto già esposto, in caso di necessità di un intervento di risanamento per il superamento dei valori limite assoluti di immissione di cui alla Tabella C, del DPCM 14/11/1997, ogni sorgente dovrà garantire il rispetto del proprio limite di immissione specifico. Per le nuove attività invece si dovrà prevedere il rispetto del limite di immissione specifico e dovrà altresì essere garantito che il nuovo contributo non determini il superamento dei limiti di immissione, eventualmente anche con la messa in opera di adeguate misure di contenimento.
 
Regolamentazione delle nuove sorgenti Altra importante novità introdotta dal decreto è la possibilità di introdurre con normativa specifica la regolamentazione di sorgenti di rumore precedentemente mai considerate, quali gli eliporti, gli impianti eolici, gli impianti a fune e a cremagliera, semplificandone l’iter di approvazione e trasformando questa normativa in decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Il tecnico competente in acustica Il decreto ha ridefinito i criteri generali per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica abrogando anche il D.P.C.M. del 31 marzo 1998 e imponendo l’obbligo di iscrizione ad un nuovo Elenco nominativo nazionale presso il Ministero dell’Ambiente. I tecnici che vogliono inoltrare la domanda dovranno attestare il possesso di una laurea a indirizzo tecnico o scientifico (che rientri tra quelle previste nell’apposito elenco) e di almeno uno dei requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 22 del D.Lgs. N°42/2017. Diversamente da quanto precedentemente previsto saranno ammessi in elenco solo tecnici laureati, con l’eccezione di un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del decreto, entro il quale possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco nazionale anche i diplomati a indirizzo tecnico o maturità scientifica. Coloro che sono già stati riconosciuti come “tecnici competenti” prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017, devono presentare, entro il 19 aprile 2018, alla regione o provincia autonoma una richiesta di inserimento nel nuovo Elenco Nazionale. Sono stati previsti anche corsi di aggiornamento.
 
Sostenibilità economica Viene data attuazione al criterio di delega della legge n. 161/2014, relativa all’introduzione nell’ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella Direttiva 2002/49/CE. È previsto che la sostenibilità economica degli obiettivi, relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, sia disciplinata sulla base di specifici criteri riguardanti anche gli interventi in ambienti in cui sono presenti attività produttive, ora considerati ambienti abitativi.
 

Lago di Como, Villa Monastero, fotografia di Dario Fusaro

 
Questi criteri dovranno inoltre tenere in conto anche gli aspetti di tipo strategico e di carattere urbanistico e paesaggistico, dei quali si dovrà tenere conto nella progettazione e realizzazione di piani di risanamento, nonché agevolare il graduale e strategico adeguamento.
 
Valutazione di impatto acustico La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all’immissione del rumore. Non è più possibile per il costruttore di edifici abitativi, ai fini del rilascio del permesso di costruire, sostituire la relazione acustica con una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. Per la realizzazione di strutture residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo deve essere presentata una valutazione previsionale. 

Tagcloud

#tagCloud
Seleziona un argomento
tra quelli più cercati