Polizze RC professionali Caratteristiche e attenzioni

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Alla luce dei recenti Superbonus, uno dei temi che sta maggiormente focalizzando l’attenzione di noi professionisti è quello delle coperture assicurative. Vediamo innanzitutto di chiarire alcuni aspetti di carattere generale.
Innanzitutto, è importante sapere che le polizze di responsabilità civile professionali sono del tipo “claims made”, che letteralmente significa “quando nasce la richiesta”, un regime che opera intervenendo sui danni a terzi denunciati durante la vigenza della polizza. Per questo motivo, una polizza professionale, a meno che non sia esplicitamente espresso il contrario nelle condizioni, copre da qualsiasi danno, a prescindere da quando si siano verificati i lavori anche se in quel tempo non si aveva alcuna copertura assicurativa. Normalmente le polizze “claims made” godono di retroattività illimitata, ma è sempre è opportuno verificare con attenzione le eventuali clausole di retroattività.
Proprio a causa della loro natura, che copre quindi da sinistri sulla base del momento in cui vengono denunciati, nelle polizze RC professionali bisogna avere l’accortezza di segnalare alla Compagnia eventuali contenziosi in essere o eventuali probabili rischi di risarcimento per evitare effetti di riduzione o aggravamento del rischio, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 C.C.
C’è anche da specificare che le polizze professionali in genere coprono da qualsiasi danno a terzi e pertanto, a meno che non sia esplicitato, tutte le polizze professionali coprono per danni a terzi anche per i lavori di cui all’art. 119 del d.l. 24/2020 (Superbonus).
Quello che ogni professionista dovrebbe sapere è che le polizze non coprono da qualsiasi rischio anche quando la polizza si definisce “All risks”. Andiamo a vedere i casi particolari. Come già è stato riportato nella newsletter Inarcassa di settembre, ricordiamo che sono quasi sempre esclusi dalla RC professionale i rischi di natura finanziaria intesi come rischi collegati al pagamento o al rimborso di finanziamenti ricevuti allo scopo di acquisire fondi o disponibilità liquide e alle garanzie prestate a fronte di contratti di finanziamento in quanto non attinenti alla libera professione (art. 4, comma 2. Regolamento IVASS n. 29/2009). Non esiste inoltre alcuna polizza professionale che copra da sanzioni in quanto vietato dall’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 1418 codice civile.
Attenzione, inoltre, alle coperture per dolo o colpa grave, quasi mai è presente l’estensione al dolo inteso come danno consapevole o intenzionale. Ad esempio: siamo consapevoli che quella soluzione progettuale potrebbe generare delle problematiche ma ugualmente decidiamo di intraprendere quella scelta. Molto importante è invece la copertura assicurativa sulla colpa che può non essere presente in polizza. Per quanto riguarda la polizza professionale Inarcassa in convenzione Assigeco c’è una specifica estensione di copertura alla colpa anche grave, alla negligenza, all’imprudenza ed all’imperizia. Una copertura essenziale che dovremmo sempre verificare.
Infine, ricordiamo sempre che la polizza professionale copre i danni a terzi ma non le cause che li hanno generati. Per questo motivo, se ad esempio per un errore degli elaborati esecutivi disegniamo una soglia di marmo larga 20cm quando sarebbe necessaria una dimensione di almeno 30cm e per questo errore si sia generato un danno da infiltrazione, la polizza paga il danno da infiltrazione ma rimangono a carico del progettista i costi correlati all’eliminazione della causa. In questo caso quindi, la rimozione ed il ripristino di nuove soglie di misura adeguata, sarebbe a carico del tecnico che ha commesso l’errore.
 
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Un’ultima attenzione infine all’assistenza legale. In genere sarebbe consigliabile una polizza a parte per l’assistenza legale per due ordini di ragioni. Il primo motivo risiede nel fatto che, qualora si abbia la copertura legale come estensione di polizza e fossimo di fronte ad un danno non indennizzabile, verrebbe meno anche l’assistenza legale della stessa polizza. Altra motivazione potrebbe essere quella di rivalersi sulla stessa Compagnia. L’assistenza legale infatti è prestata sino a quando la Compagnia e l’Assicurato hanno interessi convergenti ed è fatto espresso divieto di porre in essere azioni che ledano il diritto di difesa della Compagnia.
Fatte queste dovute precisazioni, avendo chiarito il principio di copertura delle polizze RC Professionali, è chiaro che, nel corso degli anni, con l’aumentare del numero dei lavori eseguiti e dell’entità economica degli stessi, sarebbe opportuno gradualmente adeguare il massimale. Un tipico errore è quello di abbassare il massimale in un periodo di flessione lavorativa. Questa scelta potrebbe esporci ad un elevato rischio in quanto, qualora in quel momento dovessimo ricevere una richiesta di risarcimento danni per un vecchio lavoro svolto, potremmo rischiare di non avere un’adeguata copertura. Per lo stesso motivo è assolutamente necessario tenere sempre attiva la polizza professionale in quanto, se dovessimo ricevere una richiesta di risarcimento in un momento in cui fossimo sprovvisti di copertura, sarebbe come se non avessimo mai stipulato una polizza. Il regime “claims made” quindi è certamente favorevole per il fatto che copre da qualsiasi richiesta risarcitoria, anche di lavori meno recenti, ma allo stesso tempo ci impone una copertura assicurativa continua e costante. Per questo motivo, quando si va in pensione o si cambia ragione sociale, ad esempio da partita Iva si passa ad una società, è sempre necessario stipulare una decennale postuma in modo da metterci al riparo da qualsiasi rischio per il decennio precedente. Ovviamente ciò non vale per le società di capitali che, una volta liquidate, cessano di avere responsabilità, mentre permane per i soggetti persone fisiche come i liberi professionisti.
Concludendo, il mondo assicurativo è complesso e necessita di una conoscenza di base dei principi assicurativi. Inoltre, sono pochi coloro i quali leggono attentamente le condizioni di polizza prima di firmare. Attenzione sempre alle esclusioni e alle franchigie e scoperture. Un professionista che si rispetti deve essere consapevole dei rischi e delle potenziali carenze, solo così è possibile intraprendere un lavoro senza brutte sorprese perché nella maggior parte dei casi, quando succede qualcosa, non è quasi mai “colpa” della polizza o della compagnia assicurativa ma del professionista che non ha prestato sufficiente attenzione nella lettura delle condizioni.

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