Le domande degli iscritti
Contributo integrativo e calcolo della pensione
Ho chiesto agli uffici Inarcassa di rielaborare il calcolo della mia pensione avendo rilevato che, contrariamente a quanto disposto dall’art.20.2 del Regolamento, non erano state inserite nel ricalcolo le quote dei contributi integrativi versati prima del 2012. Ho fatto osservare che la mia pensione rientra tra quelle denominate “Pensione di vecchiaia unificata” non avendo raggiunto il requisito di anzianità contributiva minima prevista di trent’anni. Il regolamento prevede che, nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità minimo, anche la quota relativa all’anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° gennaio 2013 venga calcolata solo con le modalità di cui all’art. 26 del regolamento e quindi tenendo conto della contribuzione soggettiva versata e della quota della contribuzione integrativa versata secondo le modalità di computo previste nel comma 5 dello stesso articolo.
Un collega ingegnere di Agrigento
Non avendo il collega raggiunto il requisito di anzianità contributiva minima richiesto, la quota relativa alle anzianità maturate anteriormente al 2013 è stata calcolata con il sistema contributivo.
In base al Regolamento generale della Previdenza il contributo integrativo è retrocesso a fini previdenziali nel montante individuale a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, nel Suo caso, in una percentuale pari 25% prevista per i titolari di pensione di altro ente.
Ricongiunzione o cumulo?
Sono stato iscritto a Inarcassa dal 16/01/1988 al marzo 1990 quando, a seguito di apposito concorso, sono stato assunto presso un ente pubblico ove tuttora presto servizio.
Ora, stanco della vita di ufficio, è mia intenzione poter ritornare a svolgere la libera professione e pertanto presentare le dimissioni.
Vorrei sapere se una volta dimessomi e riaperta la partita IVA posso iscrivermi ad Inarcassa magari mantenendo la vecchia matricola.
Una volta iscritto nuovamente ad Inarcassa posso chiedere il “ricongiungimento non oneroso ai fini pensionistici” degli anni di servizio svolti dal 1990 presso la pubblica amministrazione e a ricongiungimento effettuato, potrò accedere all’anticipato pensionamento al 63° anno di età?
Nel caso non potessi optare per tale soluzione, al fine di risolvere la problematica e alla luce delle recenti novità in materia di «ricongiungimento da altri Enti, una volta reiscritto ad Inarcassa potrei avvalermi del cumulo dei contributi per andare in pensione unificata anticipata? (63 anni di età e 32 e mesi sei di contributi).
Sto valutando in alternativa la possibilità di usufruire di “quota 100 “ ma dovrei aspettare altri due anni in ufficio (per l’età anagrafica) e il riscatto degli anni di laurea e il ricongiungimento degli anni di libera professione (dal 1988 al 1990 Inarcassa) sembrerebbe troppo oneroso.
Un collega ingegnere di Catanzaro
Si, il collega una volta dimessosi dal rapporto di lavoro dipendente deve iscriversi ad Inarcassa in quanto l’’art. 7 dello Statuto stabilisce l’iscrizione obbligatoria per i professionisti iscritti all’albo professionale, titolari di partita I VA e non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, in vigore dal 2015, consente all’associato che richieda la ricongiunzione ex L. n. 45/1990 di avvalersi della ricongiunzione contributiva non onerosa anche per i periodi fino al 31 dicembre 2012. La ricongiunzione contributiva si definisce a seguito del reale trasferimento ad Inarcassa dei contributi da parte dell’altro Ente interessato. Ai sensi del Regolamento Generale di Previdenza 2012, (modificato e integrato nel 2018 per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita), è possibile anticipare la pensione di vecchiaia unificata a 63 anni e 3 mesi, a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, (pari a 33 anni nel 2019).
In alternativa alla ricongiunzione, per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria, sono previsti la totalizzazione e il cumulo contributivo per i quali sono previsti specifici requisiti anagrafici e contributivi. Con domanda all’ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione verrà verificata la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta.
In base alla normativa attualmente vigente, infine, la contribuzione versata presso Inarcassa potrebbe dare luogo ad autonoma pensione di vecchiaia unificata posticipata al raggiungimento del settantesimo anno di età.
Pensione in cumulo
Sono attualmente un lavoratore dipendente iscritto all’INPS. Vorrei sapere quale sia la contribuzione utile per una eventuale domanda di pensione in cumulo e se sarà comunque liquidata e a quale data la quota Cassa in una eventuale pensione di vecchiaia in cumulo.
Un architetto di Crotone
La Legge di stabilità del 2017 ha introdotto la possibilità, per tutti i lavoratori, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti gestioni previdenziali, senza oneri per l’interessato, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo. Il cumulo contributivo rappresenta una alternativa pensionistica rispetto alla ricongiunzione (L. n. 45/90) e alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
È esercitabile da tutti i lavoratori (dipendenti pubblici e privati, autonomi, commercianti, artigiani, iscritti alla gestione separata dell’Inps, iscritti alle Casse Professionali) che sono stati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative.
Le prestazioni conseguibili con il cumulo contributivo sono:
Pensione di vecchiaia – per averne diritto occorre soddisfare i requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle rispettive gestioni interessate al cumulo nonché gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Per gli iscritti ad Inarcassa i requisiti previsti per il 2019 sono 66 anni e 3 mesi di età e 33 anni di anzianità contributiva. Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell’Inps e degli altri enti interessati per stabilire l’esatta data di conseguimento del diritto.
Pensione anticipata – si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (con una finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti per la decorrenza) a prescindere dall’età anagrafica, nonché degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritta.
Pensione di inabilità – il diritto matura in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell’evento inabilitante. Per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e l’iscrizione al momento della domanda e si prescinde dall’anzianità minima quando l’inabilità è causata da infortunio.
Pensione indiretta – il diritto matura in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti dalla gestione dove si è iscritti al momento del decesso. Per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e si prescinde dall’anzianità minima quando il decesso è causato da infortunio.
La liquidazione del trattamento in regime di cumulo è attivata su domanda dell’interessato (o dei superstiti) presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione. Quest’ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione e accerterà il diritto e la decorrenza della prestazione. Ciascun ente determina la quota di pensione in base alle proprie regole di calcolo ma il pagamento dell’unica pensione sarà effettuato dall’Inps.
Coloro i quali hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione, anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge (01/01/2017) e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al cumulo dei periodi assicurativi. Con la modifica del Regolamento Generale Previdenza 2012, Inarcassa ha recepito i contenuti della legge 232/2016 e Il sistema di calcolo del pro-quota di pensione è definito come segue:
a) Contributivo per coloro che non hanno conseguito presso Inarcassa l’anzianità minima prevista per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (33 anni per il 2019);
b) Pro-rata (retributivo per i periodi fino al 2012 e contributivo per i periodi dal 2013) per coloro che hanno conseguito presso Inarcassa l’anzianità minima prevista per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (33 anni per il 2019). ■
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