Inabilità temporanea o definitiva, l’iter di accertamento per ottenere l’indennità o la pensione
Un welfare più efficace parte dalla conoscenza dei propri diritti. È questo il presupposto del nuovo libro di Patrizio Rossi, sanitario di fiducia di Inarcassa. “La tutela previdenziale e assistenziale delle Casse dei professionisti” (464 pagine, Giuffrè Editore) è un saggio che offre una panoramica completa sulle Casse di previdenza che tutelano i liberi professionisti indicando le procedure e le modalità di accesso alle prestazioni di previdenza e di assistenza. Tra queste anche la poco conosciuta Indennità per Inabilità Temporanea (ITA).
Dottor Rossi, che cos’è l’ITA?
“Dobbiamo in primo luogo definire l’inabilità che è un sostanziale impedimento a compiere le funzioni che la professione richiede. Questo impedimento può essere definitivo o temporaneo. Nel primo caso può portare al riconoscimento di una pensione, mentre nel secondo può essere finalizzato al riconoscimento dell’Indennità per Inabilità Temporanea. Questa distinzione è importante perché in quest’ultimo caso è stata valutata una inabilità assoluta rispetto alle funzioni e al lavoro svolto nel momento dell’infortunio, mentre nel primo caso l’inabilità è permanente ed è valutata rispetto a categorie di lavoro generali. Facciamo un esempio: se un ingegnere dovesse ricoprire – al momento dell’infortunio – una funzione particolare come la verifica delle linee elettriche in alta montagna, ciò è utile ai fini della valutazione della ITA. Ma questo elemento non è considerato, invece, nella valutazione della pensione per inabilità permanente”.
Quali strumenti ha Inarcassa per accertare l’inabilità temporanea assoluta?
“Inarcassa avvia un’istruttoria amministrativa molto dettagliata che non si limita all’acquisizione della domanda attraverso il certificato redatto dal medico di famiglia, ma è assai più complessa. Il fascicolo viene inoltrato alla consulenza medica che ravvede eventuali carenze documentali e istruttorie e chiede all’ufficio preposto di acquisirle. È una sorta di integrazione reciproca tra la Cassa e il medico. All’esito di un’istruttoria così realizzata, verrà rilasciato un giudizio medico-legale che indicherà i periodi di ITA in relazione al tipo di patologia riscontrata e del tipo di lavoro specifico che in quel momento il professionista stava svolgendo. Questo è il procedimento più frequente. Non sono esclusi, però, accertamenti attraverso visita diretta, soprattutto quando non c’è chiarezza nell’interpretazione degli atti o quando gli atti hanno limiti interpretativi che solo una visita diretta può superare. In questo caso, viene incaricato un medico sul territorio, che visita il richiedente. Il suo parere viene inoltrato all’ufficio centrale che lo valida e la pratica è praticamente conclusa”.
Se invece l’invalidità o l’inabilità fosse definitiva, come può un architetto o un ingegnere essere tutelato?
“Se il professionista dovesse inoltrare una domanda di pensione per invalidità o inabilità permanente, Inarcassa dispone l’invio presso la residenza del richiedente di un medico fiduciario territoriale. Di conseguenza, l’istruttoria documentale che è utile per l’avvio del procedimento, viene comunque integrata da un accertamento di visita diretto e in quella circostanza il professionista può ulteriormente integrare il proprio fascicolo, fornendo elementi che possano contribuire al giudizio finale”.
Questi benefici sono soggetti, comunque, a revisione?
“Sì. Il regolamento di Inarcassa prevede alcune procedure in tal senso. Queste hanno modalità temporali ben precise per essere svolte. Normalmente, le Casse eseguono questi controlli con un limite triennale rigido e fisso. Alcune, dopo due o tre rinnovi, ritengono questo beneficio definitivo. Per Inarcassa, i limiti revisionali non sono così rigidi perché la Cassa cerca di venire incontro alle necessità del professionista. Infatti, qualora la revisione sia disposta rigidamente al triennio, se un iscritto a Inarcassa produce una domanda di pensione di invalidità per una diagnosi di tumore, il medico, per determinare se l’invalidità è permanente quando visita il richiedente, è portato a non riconoscere questo requisito perché di fatto modulato dalla lunghezza del periodo revisionale. L’elasticità del regolamento di Inarcassa permette, invece, di definire periodi più brevi di revisione (1 o 2 anni) di fronte a patologie che si modificano velocemente, in modo di riconoscere la permanenza dell’inabilità. Se non avessimo questa possibilità, sapendo che il soggetto presumibilmente dopo un anno potrebbe essere idoneo al lavoro, non verrebbe dichiarato invalido. Ferma restando questa elasticità nella revisione periodica, l’accertamento delle condizioni invalidanti viene effettuato da Inarcassa fino al compimento dell’età pensionabile (66 anni). Oltre questo termine la pensione diventa definitiva”.
Quali altre indicazioni offre il suo libro ai professionisti iscritti a una Cassa di previdenza?
“Nel libro vi è – anzitutto – una ricognizione di tutti gli istituti previdenziali e assistenziali. Informazioni che un lavoratore può trovare normalmente esposte in maniera più formale e complessa all’interno dei siti web delle varie Casse. Nel testo, invece, questa ricognizione viene esplicitata e commentata permettendo al lettore una migliore conoscenza di quelle che sono le procedure di accertamento e di istruttoria. Il professionista ha così la possibilità di prendere coscienza dei diritti assistenziali e previdenziali che sono offerti dalle Casse. Nel libro, però, non parlo solo di inabilità al lavoro ma anche della prevenzione degli infortuni e della sanità integrativa. Si pensi che molte di queste coperture assicurative permettono indennizzi importanti con invalidità superiore al 66%. Molti professionisti, oggi, non conoscono affatto i propri diritti. Il libro permette una conoscenza vasta di questi istituti, ampliando la possibilità di tutela del professionista”. ■
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