Inabilità Temporanea Assoluta, cardine del welfare integrato

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La previdenza rappresenta la prima missione di Inarcassa e il suo oggetto sociale. Ma la vita di un professionista – a maggior ragione un ‘libero’ professionista che rischia ogni giorno investendo il suo capitale di conoscenze e competenze – è fatta di eventi molteplici e diversi che generano esigenze differenti. Per questo Inarcassa è nata con il duplice compito della previdenza e dell’assistenza. Una missione che, negli anni, l’Ente ha fatto evolvere in un’ottica di vero e proprio welfare integrato: studiando e predisponendo strumenti di aiuto e sostegno agli associati sia nell'ambito delle loro vite famigliari che professionali. Ma Inarcassa, come noto, non è un Servizio Sanitario Nazionale, né un’assicurazione privata o un istituto di credito di categoria. È un gestore di previdenza, impegnato a far fruttare appieno i buoni risultati dell’amministrazione del patrimonio per finanziare servizi mirati, che integrino e diversifichino nel tempo i benefici della funzione pensionistica.

Dai numeri è facile comprendere l’importanza progressiva che l’Associazione ha voluto dare nel tempo al finanziamento delle diverse forme di assistenza, raggiungendo la cifra di 100 mln di euro annui liquidati, inclusa la polizza sanitaria, che da sola vale 15 milioni.

Molti dei servizi assistenziali concepiti e realizzati dalla Cassa negli ultimi anni sono dedicati a colmare il gap nelle tutele sociali che di fatto esclude i liberi professionisti dalle garanzie offerte dallo Stato ai lavoratori dipendenti, come quelle dell’Inail in caso di incidenti sul lavoro.

È il caso dell’Indennità per inabilità temporanea assoluta, introdotta da Inarcassa nel 2012 e fortemente voluta dal Comitato nazionale dei Delegati, dopo una ‘gestazione ministeriale’ di circa 7 anni, proprio per garantire agli associati un ammortizzatore sociale tipicamente assente per i lavoratori autonomi. Un supporto economico all’impossibilità di esercitare l’attività, legata a un evento che renda inabili, totalmente seppure temporaneamente, all’esercizio della professione per oltre 40 giorni.

Solo nell’ultimo anno, Inarcassa ha liquidato circa 2 mln di euro di Indennità.

Ma cos’è l’ITA?

È un'indennità giornaliera che viene corrisposta al verificarsi di un effettivo e accertato stato di totale inabilità all'esercizio della professione, per l'intero periodo che comporta la sospensione dal lavoro.

Per ‘inabilità temporanea’ si intende dunque un’incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto di svolgere la propria attività in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione.

 

I requisiti per ottenerla

L’indennità viene erogata a condizione che:

 

  • la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 giorni solari;
  • l'associato, al momento della domanda, sia iscritto continuativamente a Inarcassa nei tre anni immediatamente precedenti l'insorgenza dell'inabilità e sia in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso d’infortunio;
  • l’interessato resti iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;
  • l'associato non sia già pensionato Inarcassa;
  • l'evento inabilitante si sia verificato prima della data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2017: 66 anni di età e 32 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).

L’indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali e assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione. Nello specifico l’indennità non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, con l’indennità di maternità, con l’erogazione di sussidi e con la diaria giornaliera prevista nel piano base della polizza sanitaria “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”.

 

Come si chiede?

È necessario presentare una domanda. Il modello, disponibile sul sito della Cassa, va compilato in ogni sua parte dall’iscritto o, in caso di suo impedimento, da un familiare e deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di inizio dello stato di inabilità.


 

Le domande presentate oltre il termine, ma comunque entro la fine del periodo di inabilità temporanea, saranno valutate solo se adeguatamente motivate.

Alla domanda di inabilità deve essere allegato un

certificato a valenza medico legale , da redigere a cura di un medico di una struttura Pubblica o di un medico della ASL (il cui modello è disponibile sempre sul sito di Inarcassa) comprovante:
 

  • la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea;
  • il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all’infortunio o alla malattia;
  • le motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale a esercitare la libera professione nel periodo di inabilità.

 

Al certificato medico dovrà essere allegata idonea documentazione medica e clinica, dalla quale si evinca la natura dell’infortunio o della malattia, con la relativa prognosi. Nello specifico dovrà essere prodotta:

 

  • cartella clinica/referto di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero;
  • referti di controlli clinici e/o strumentali effettuati presso ambulatori specialistici, ospedalieri o di altra struttura di cura, successivamente ai trattamenti iniziali;
  • ulteriore documentazione sanitaria disponibile.

 

Chi opta per il regime Iva del contribuente minimo o forfettario può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto, utilizzando il modulo di dichiarazione, sempre disponibile on line.


 

Come si calcola?

L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:

 

  • al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità;
  • all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

 

Indennità minima e massima

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere:

 

  • inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento, rapportato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni; per l’anno 2016 l’indennità giornaliera minima è pari a euro 62,00;
  • superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per l’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera; per l’anno 2016 l’indennità giornaliera massima è pari a euro 251,00.

 

Quando e in che modo viene corrisposta?

Sulla domanda e sul parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva dell’Associazione, la quale autorizza e liquida l’indennità.

In caso vi siano dichiarazioni riferite ad annualità pregresse non ancora presentate, è necessario compilare e inviare anche l'apposito modulo di dichiarazione, (Modulo P160) reperibile on line.

L’indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi.

 

Si può prorogare?

Nel caso in cui la prognosi clinica accertata in prima istanza venga integrata con ulteriori periodi sarà necessario trasmettere a Inarcassa un nuovo certificato medico redatto dal medico legale di una struttura pubblica o, in alternativa, dal medico della ASL, utilizzando il modulo disponibile sul sito, allegando la relativa documentazione medica e clinica rilasciata dalla struttura pubblica.

 

Controlli e verifiche

Inarcassa può effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare il perdurare dello stato di inabilità, sia tramite il Sanitario di fiducia sia tramite la struttura medica provinciale dell'Inail. Se l’iscritto non viene giudicato più inabile a seguito di accertamento diretto, l’indennità è revocata con effetto immediato.

 

Approfondiamo la conoscenza

L’inserto di questo numero è interamente dedicato all’ITA, con il dettato integrale del Regolamento Inarcassa, la Nota operativa in tema di accertamenti medico legali e le Linee Guida 2016.

 

L’ITA costituisce un passo importante, che consolida il welfare integrato realizzato in questi anni da Inarcassa. Sono molte infatti le azioni intraprese a favore delle classi “deboli”: basti pensare alla pensione minima, mantenuta anche nel metodo contributivo, vincolata a precisi parametri e al bisogno effettivo. Senza dimenticare, solo per citare le prestazioni più significative, le pensioni di inabilità e di invalidità, ad alto valore assistenziale perché intervengono su associati in difficoltà essendo generate da eventi gravi con forti ricadute sulla famiglia o da un contesto professionale e di mercato difficile. E, nella stessa direzione, le misure adottate di recente in favore degli figli degli associati colpiti da disabilità.

 

Il Welfare di Inarcassa si è espresso e continuerà ad esprimersi compiutamente nel tempo, con scelte coerenti con le missioni istituzionali e nel rispetto dei propri associati nei momenti di bisogno, ma soprattutto nella ricerca di valide alternative allo sviluppo di un modello di tutela e assistenza sempre più moderno e innovativo.

 

 

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