Il regime forfetario e la flat tax incrementale dopo la Legge di bilancio per il 2023

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La Legge di bilancio per il 2023 ha ampliato l’ambito di applicazione del regime forfetario, estendendolo ai fatturati fino a 85.000 euro, in luogo dei 65.000 euro previsti dalla precedente normativa. Un’altra novità è la “flax tax incrementale”, introdotta limitatamente al 2023, cui possono aderire coloro che non hanno adottato il regime forfetario; prevede un’imposta del 15% sul maggiore reddito conseguito rispetto al reddito più elevato degli anni 2020-2022. L’articolo esamina, mediante un’analisi per figure tipo, le convenienze individuali di natura fiscale e contributiva, derivanti dall’applicazione del regime forfetario e della flat tax incrementale, che beneficiano di un’imposta proporzionale del 15% in luogo della tassazione Irpef progressiva. L’articolo illustra, inoltre, le caratteristiche della platea degli iscritti ad Inarcassa che ha aderito al regime forfetario nel 2019 e nel 2020.

1. Il regime forfetario
Il regime forfetario, introdotto dalla Legge di stabilità per il 2015, opera a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. 
Prevede un’imposta ad aliquota proporzionale pari al 15%, applicata ad una base imponibile forfetaria. Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi (fatturato) alcuni “coefficienti di redditività” differenziati per attività economica; per i professionisti il coefficiente è pari al 78% ed equivale dunque ad una deduzione forfetaria del 22%.
Questo regime agevolato è sostitutivo di Irpef e Irap.
La Legge di stabilità per il 2015 prevedeva l’applicazione del regime forfetario fino a determinate soglie di ricavi, comprese tra 25.000 e 50.000 euro a seconda dell’attività esercitata; per le attività professionali, la soglia era di 30.000 euro.
La Legge di bilancio per il 2019 ne aveva ampliato l’ambito di applicazione, estendendolo ai ricavi fino a 65.000 euro.
La più recente Legge di bilancio per il 2023 ha esteso ulteriormente questo ambito fino agli 85.000 euro di ricavi. Il regime forfetario cessa di avere applicazione: i) dall’anno successivo, in caso di ricavi tra 85.001 e 100.000 euro; ii) dallo stesso anno, in caso di ricavi superiori a 100.000 euro.


1.1 Convenienze fiscali: analisi per figure tipo
Con la Legge di bilancio per il 2023, che alza, come detto, la soglia dei ricavi a 85.000 euro, le convenienze fiscali vengono dunque estese ad una platea più ampia.
L’adesione al forfetario comporta: i) l’applicazione di un’aliquota fissa al 15%; ii) l’abbattimento del fatturato nella misura forfetaria del 22%. Il primo punto rappresenta un vantaggio per il contribuente, in quanto la flat tax al 15% è inferiore alle aliquote per scaglioni del regime ordinario; il secondo punto costituisce un vantaggio per chi presenta costi inferiori al 22%. Il beneficio fiscale derivante dal primo punto rende, tuttavia, conveniente l’adesione al forfetario anche per chi presenta costi superiori, entro determinate soglie, al 22%. Per il singolo professionista, il risparmio dipenderà dunque dal livello dei ricavi e dei costi effettivi.
Gli esempi proposti a seguire prendono in considerazione:
i) due diversi livelli di ricavi (fatturato), rispettivamente di 65.000 € e 85.000 €;
ii) due diversi profili di costo: spese di esercizio pressoché nulle (5% del fatturato), che potrebbe rappresentare anche la situazione dei “collaboratori con partite IVA” nell’ambito di strutture professionali, e spese pari al 18% del fatturato.

 


L’analisi evidenzia che il risparmio, per un architetto o ingegnere libero professionista che sostiene costi piuttosto contenuti, sarebbe complessivamente di circa 3.500 € per fatturati di 30.000 €, di oltre 10.000 € per fatturati di 65.000 € e arriverebbe a oltre 16.000 € in prossimità della soglia di fatturato di 85.000 €. In presenza di costi più elevati, pari al 18% del fatturato, il risparmio si riduce, rispettivamente, a circa 2.200 €, 6.700 € e 10.500 €.
Il “risparmio” è di due tipi:
i) contributivo: per un minor contributo soggettivo;ii) fiscale: per minori imposte.
Gli esempi proposti nella tabella si riferiscono a costi effettivi inferiori al 22%, inferiori cioè alla deduzione forfetaria utilizzata per determinare l’imponibile ai fini del contributo soggettivo; in questi casi si produce un risparmio contributivo, che si aggiunge al risparmio fiscale. Per costi effettivi superiori al 22%, l’adesione al forfetario determina, invece, un contributo soggettivo più elevato, che sarebbe però più che compensato dal risparmio dell’Irpef. In particolare, il vantaggio, in termini economici, per questo regime permarrebbe per costi fino a circa il 40-45% del fatturato (cfr. Allegato 1). Vi sarebbe poi un vantaggio legato ad una serie di semplificazioni contabili.
Per semplicità di analisi, non si è tenuto conto delle addizionali Irpef regionali e comunali, dovute nel regime ordinario e non in quello forfetario, e delle detrazioni di imposta, che in genere non sono riconosciute nel forfetario. Al riguardo, va evidenziato che per redditi molto bassi, intorno ai 10.000€, risulterebbe più conveniente il regime ordinario: a livello contributivo, è dovuto in ogni caso il contributo minimo; a livello fiscale, le detrazioni di imposta per lavoro autonomo (con la no tax area di 5.500€) determinano minori imposte nel regime ordinario rispetto al forfetario.
Va considerato, tuttavia, che nel forfetario chi inizia l’attività ha diritto ad un’imposta del 5% per i primi 5 anni, in luogo del 15%.
A livello individuale, l’opzione per il forfetario avrà un effetto negativo sulla pensione futura, che dipenderà dagli anni di permanenza nel regime e dal livello dei costi effettivi.


2. L’adesione al forfetario degli iscritti
L’analisi a seguire approfondisce le caratteristiche degli iscritti Inarcassa che hanno aderito al regime forfetario nel biennio 2019/2020, sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

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Si evidenzia, anzitutto, come il regime forfetario rappresenti la scelta prevalente per gli iscritti con fatturato fino a 65.000€, la soglia in vigore nel 2019-2020; il numero di iscritti che ha aderito, in media nei due anni, al forfetario supera le 88.000 unità, corrispondenti al 65% della platea potenziale.
L’innalzamento della soglia da 30.000€ a 65.000€, previsto dalla Legge di bilancio 2019, ha determinato un incremento di circa 25.000 iscritti aderenti al forfetario. Agli aderenti al forfetario vanno sommati quasi 7.000 iscritti che, nel biennio in esame, risultavano ancora all’interno del cd. “regime di vantaggio (nota1)”, che è stato abrogato dal 1° gennaio 20161 e sostituito con il regime forfetario. Il bacino di contribuenti presente nel “regime di vantaggio” è pertanto in esaurimento ed è destinato a confluire progressivamente nel forfetario.
Nel complesso, aderiscono ai regimi agevolati (forfetario e di vantaggio) quasi 95.000 iscritti, corrispondenti al 70% della platea potenziale.

1. Il cd. “regime di vantaggio” era rivolto a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con fatturato fino a 30.000€ ricadenti in una delle seguenti condizioni: i) under 35; ii) over 35 per i primi 5 anni di attività. Possono permanere nel regime coloro che ne hanno aderito entro tale data, fino alla naturale scadenza del requisito di accesso (compimento del 35º anno di età o del 5° anno dall’inizio dell’attività); ad esempio, un contribuente che ha aderito nel 2015 all’età di 25 anni ha diritto a permanerne fino al 2025 (35 anni di età).


A parità di professione, l’adesione ai regimi forfetario e di vantaggio è maggiore per le donne rispetto agli uomini (pari a circa l’80% contro il 65% della platea potenziale). Si evidenziano, inoltre, significative differenze per età: tra gli under 35, solo il 4% ha aderito al regime ordinario contro il 40% degli over 45, mentre il 73% e il 24% hanno optato, rispettivamente, per il forfetario. A parità di queste caratteristiche, gli aderenti al forfetario presentano, inoltre, un fatturato medio sistematicamente inferiore rispetto a coloro che hanno scelto l’ordinario.

All’interno della platea potenziale, si osserva infatti una maggiore adesione ai regimi agevolati (forfetario e di vantaggio) da parte degli iscritti con fatturati più bassi; la percentuale di adesione è pari in media al 70%, ma sale al 75% per gli iscritti con fatturati fino a 30.000€ e scende al 58% per quelli con fatturati da 30.001€ a 65.000€. Gli iscritti con fatturati più bassi potrebbero preferire il forfetario per le semplificazioni contabili rispetto al regime ordinario o per un profilo dei costi più favorevole.


All’interno della stessa fascia di fatturato, si conferma la maggiore propensione per le donne rispetto agli uomini: 82% contro 71% nella fascia fino a 30.000€ e 65% contro 57% nella fascia 30.001-65.000€; si evidenzia, inoltre, una (leggera) maggiore adesione ai regimi agevolati da parte degli iscritti del Sud rispetto a quelli del Centro-Nord (77% contro 74% nella fascia fino a 30.000€ e 64% contro 57% nella fascia 30.001-65.000€).


3. La flat tax incrementale
Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario, la Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, la cd. flax tax incrementale. Il nuovo regime prevede un’imposta proporzionale del 15%, sostitutiva dell’Irpef, sul maggior reddito conseguito rispetto al reddito più elevato realizzato nel triennio precedente (2020-2022). La base imponibile così ottenuta è decurtata del 5% (del reddito più elevato 2020-2022) e non può comunque essere superiore a 40.000 €.


3.1 Convenienze fiscali: analisi per figure tipo
L’applicazione della flat tax del 15% sul reddito “incrementale” realizzato nel 2023, fino ad una soglia massima di 40.000 euro, determina un vantaggio fiscale, che è pari, in sostanza, alla differenza tra l’aliquota marginale Irpef e l’imposta del 15%.
Considerato che questo regime è rivolto a chi non opta per il forfetario, riguarderà, in genere, redditi imponibili superiori a 60.000€, i cui aumenti sarebbero pertanto soggetti, nel regime ordinario, ad un’aliquota marginale del 43%. Gli esempi proposti prendono a riferimento 2 livelli di reddito professionale (100.000 e 200.000€) da cui è stato sottratto il contributo soggettivo per determinare l’imponibile Irpef; l’ipotesi è che nel 2023 quest’ultimo sia aumentato e che la parte incrementale, soggetta all’imposta del 15%, sia pari, in un primo caso, a 30.000 € e, in un secondo caso, a 40.000 €.


I risultati evidenziano che il risparmio fiscale, per redditi professionali di 100-200 mila€, è di oltre 8.000 € in presenza di un reddito incrementale di 30.000 €, sale oltre 11.000 € se il reddito incrementale è di 40.000 €. Per livelli di reddito professionale superiori a 200.000 €, il risparmio si mantiene costante in valore assoluto, a parità di reddito “incrementale”, in quanto l’aliquota marginale è sempre del 43%. Il risparmio maggiore, pari a 11.200 €, si avrà in corrispondenza della soglia massima, pari a 40.000 €, di reddito incrementale soggetto all’imposta del 15% (40.000€*15% = 6.000€) anziché all’aliquota marginale del 43% (40.000€*43% = 17.200€). La convenienza per il regime della flat tax incrementale è esclusivamente di natura fiscale.
Non ci sono, quindi, convenienze di natura contributiva.
L’adesione a questo regime, pertanto, a parità di tutte le altre variabili/parametri, non produce un impatto sul gettito contributivo di Inarcassa.
Potrebbe eventualmente manifestarsi un impatto indiretto tramite un effetto di “emersione redditi”, con conseguenti maggiori entrate contributive.


 

Allegato 1

 

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