Società di ingegneria: deduzione contributo integrativo versato a collaboratori

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La deduzione del contributo integrativo del 4% è possibile per ingegneri, architetti e società, a condizione che ricevano una fattura passiva con l’addebito del contributo e che il pagamento sia effettivo. Tale deduzione, inserita nella dichiarazione annuale, evita la duplicazione dei versamenti previdenziali ed è consentita fino all’importo del contributo annuo lordo, non potendo essere riportata agli anni successivi

Al fine di evitare fenomeni di elusione e/o evasione, il contributo integrativo sulle prestazioni professionali svolte in regime di collaborazione professionale – prestazioni che fino all’anno 2012 erano esenti da contribuzione sul presupposto che il relativo apporto professionale sarebbe confluito nella prestazione complessiva contabilizzata al committente finale – dal 2013 è dovuto anche sui corrispettivi derivanti da prestazioni effettuate in favore di altri professionisti, associazioni o società (contribuenti Inarcassa).
L’art. 5.5 del Regolamento Generale Previdenza prevede, infatti, al primo periodo, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi inerenti le prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria”.
Tale articolo stabilisce, inoltre, che le società di ingegneria (così come i liberi professionisti ingegneri e/o architetti, le associazioni, le società di professionisti e le società tra professionisti), quali soggetti “cui è addebitato il contributo integrativo”, in sede di dichiarazione annuale possono dedurre dall’importo del contributo integrativo dovuto a Inarcassa – commisurato al volume di affari professionale calcolato annualmente ai fini dell’IVA – la quota di contributo integrativo versata a collaboratori ingegneri, architetti o loro associazioni, altre società di ingegneria, società di professionisti o tra professionisti, risultante dalle fatture passive ricevute da questi ultimi in relazione alle prestazioni professionali rese.
Dall’evoluzione del quadro regolatorio emerge che, sia l’esenzione contributiva a monte – originariamente prevista dall’art. 23.6 del previgente Statuto – sia la debenza del contributo integrativo e successiva deduzione a valle – contemplata dall’attuale art. 5.5 del Regolamento Generale Previdenza – sono da riferire esclusivamente a rapporti di collaborazione professionale fra i diversi soggetti contribuenti Inarcassa (liberi professionisti, associazioni/società) che non siano committenti finali della prestazione stessa.

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La ratio di tale disposizione – esclusivamente previdenziale, atteso che i presupposti da cui origina la facoltà di deduzione non possono essere collegati ad alcun principio fiscale e/o contabile – è quella di evitare una duplicazione di versamento contributivo a Inarcassa, riferito alla stessa prestazione professionale, sia da parte di chi l’ha eseguita, sia da parte di chi l’ha ricevuta e che la dovrà “rifatturare” a un committente finale (soggetto pubblico o privato).
L’art. 5.5 del RGP, laddove riconosce al soggetto cui è addebitato il contributo integrativo la facoltà di dedurre tale contributo dal totale del contributo dovuto in base al proprio volume d’affari professionale, stabilisce, anche, l’obbligo di indicare, in sede di dichiarazione annuale a Inarcassa, i collaboratori ai quali il suddetto “contributo integrativo è stato corrisposto” attraverso la compilazione e sottoscrizione di un modulo riepilogativo dei dati relativi a tali soggetti. Prevede infine, espressamente, che la mancata o infedele compilazione di tale modulo annulla la possibilità di deduzione. Più specificatamente, premesso che la base imponibile contributiva su cui deve essere determinato il “contributo integrativo” annuale è commisurata ai corrispettivi che concorrono alla formazione del volume di affari ai fini IVA e che tale base imponibile è comune a tutte le categorie di contribuenti Inarcassa a prescindere dalla rispettiva soggettività e/o forma giuridica (artt. 5.1 e 5.2 del RGP), la deduzione del contributo integrativo è normativamente collegata a due diversi presupposti:
1) la ricezione della fattura passiva con applicazione della maggiorazione percentuale (“addebito”);
2) l’effettivo pagamento del corrispettivo (comprensivo del contributo integrativo addebitato), che individua il momento di riferimento per l’imputazione temporale della deduzione al rispettivo periodo dichiarativo.
Affinché il contributo possa essere legittimamente portato in deduzione (attraverso la presentazione della dichiarazione annuale Inarcassa, che è il presupposto per l’esercizio di tale facoltà) è quindi richiesto, oltre alla ricezione della fattura, un secondo presupposto individuato nell’avvenuto pagamento del corrispettivo addebitato nella fattura passiva ricevuta.
Solo a partire da tale momento, ossia dall’anno in cui si verifica anche detta seconda condizione, una società di ingegneria è legittimata ad esercitare la facoltà concessa dall’art. 5.5 del Regolamento e può, dunque, portare in deduzione il contributo integrativo versato ai collaboratori Inarcassa inserendo il relativo importo nella dichiarazione da presentarsi tramite Inarcassa online.

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La ricezione della fattura e l’effettivo pagamento del corrispettivo possono verificarsi sia nel medesimo periodo dichiarativo sia in un anno successivo: se ad esempio la fattura di un professionista ingegnere è stata ricevuta e pagata nel 2023, la società di ingegneria potrà dedurre tale contributo in sede di presentazione della comunicazione annuale 2023, da effettuarsi nel 2024.
Se, invece, una fattura è stata ricevuta da una società di ingegneria nel 2023 ma il pagamento della stessa, comprensivo del contributo integrativo, è avvenuto successivamente, ad esempio, nel 2024, il contributo integrativo potrà essere portato in deduzione solamente nel 2025, in sede di presentazione della comunicazione annuale 2024.
Il verificarsi di entrambi i due presupposti, ancorché in momenti temporali differenti, al fine di poter legittimamente esercitare la facoltà di deduzione, è senza dubbio finalizzato ad evitare fenomeni distorsivi della concorrenza. L’eventuale riconoscimento della deduzione esclusivamente nell’anno in cui viene emessa la fattura, senza attribuire alcuna rilevanza al momento di effettivo pagamento della fattura stessa e quindi alla effettiva corresponsione del contributo integrativo, potrebbe infatti comportare, per il soggetto che ha ricevuto la prestazione senza aver pagato il corrispettivo, un duplice “beneficio”: il mancato esborso del corrispettivo e la deduzione del contributo addebitato non ancora pagato.
Le disposizioni di cui all’art. 5.5. del Regolamento Generale Previdenza trovano applicazione indistintamente a tutti i contribuenti Inarcassa, siano esse società di ingegneria o professionisti individuali, associazioni o società professionali, senza che a tal fine assuma rilevanza il regime fiscale adottato, il differente regime contabile di imputazione temporale dei costi e ricavi in bilancio o le differenti regole, sempre ai fini di imputazione temporale, delle imposte dirette cui sono sottoposte le società di ingegneria (società di capitali) rispetto a quelle cui sono sottoposti i liberi professionisti (persone fisiche).

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