Competenze previdenziali per gli amministratori di enti e società
Spesso colleghi chiedono quale configurazione sia corretta nei rapporti tra liberi professionisti ingegneri o architetti amministratori di società e le società stesse. Ancora più problematico è rilevare che i rapporti sono già stati impostati in forma di collaborazioni coordinate e continuative, creando problemi dal punto di vista contributivo, alla luce dell’incompatibilità dell’iscrizione a Inarcassa con l’iscrizione ad altra forma previdenziale.
Vediamo di approfondire. La collaborazione coordinata e continuativa (cd. lavoro parasubordinato) è una categoria intermedia fra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente, si concretizza in una prestazione d’opera eseguita in piena autonomia ed è inserita in un rapporto di lavoro unitario e continuativo con il committente, ma si pone al di fuori da ogni vincolo di subordinazione.
Fiscalmente, così come le ex collaborazioni a progetto1, rientrano nell’ambito dei Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Art. 50, comma 1, lettera c-bis del DPR 917/1986 - TUIR) e vanno dichiarate nel quadro RC della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza la contribuzione previdenziale rientra nelle competenze della Gestione Separata Inps.
I rapporti di collaborazione “tipici" comprendono gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione e altri enti, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e la partecipazione a collegi e commissioni. Quelli "atipici" vengono individuati in base a criteri di carattere oggettivo quali la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica del committente. Tali attività devono essere svolte senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
In entrambi i casi non si configurano come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente. In particolare:
- rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente le attività che si collocano nelle mansioni proprie del lavoro dipendente;
- mentre, per stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, occorre valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In questa ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo e dovranno essere fatturati e dichiarati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi2.
In particolare le istruzioni al quadro RC della dichiarazione dei redditi Modello unico persone fisiche precisano che: “Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile)”.
L’esercizio dell’attività professionale di ingegnere o di architetto in qualità di amministratori. Obblighi di contribuzione a Inarcassa
La Corte di Cassazione3 ha precisato che il concetto di esercizio della professione non deve essere interpretato in senso statico ma deve tenere conto della continua evoluzione delle competenze.
Infatti, secondo la Corte, l’esercizio della professione attiene non solo all’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “all’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa”. Ciò in quanto queste ultime richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio della sua attività e nel cui svolgimento, di conseguenza, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione4.
A questa concezione “allargata” consegue che l’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di categoria5.
Ne consegue che per i nostri associati l’attività di amministratore molto spesso può, o meglio, deve essere configurata nell’ambito della prestazione professionale con conseguente emissione della fattura, comprensiva di contributo integrativo e di successiva contribuzione previdenziale a favore di Inarcassa. Ingegneri e architetti, considerando l’ampiezza delle competenze apprese nella propria formazione professionale, devono configurare l’attività di amministratore nell’ambito di un rapporto specifico di collaborazione coordinata e continuativa solo in casi residuali. ■
1. La disciplina delle collaborazioni a progetto, artt. da 61 a 69-bis del D.lgs. 273/2003 è stata abrogata dall’art. 52 del DL 81/2015, con effetto dal 25/06/2015. La norma continua ad applicarsi esclusivamente per la regolamentazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto. 2. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 67/e del 06/07/2001; n. 105/e del 21/12/2001. Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4594 del 25/02/2015. Circolare Inps n. 72 del 10/04/2015. 3. Sentenza della Corte di Cassazione n. 1347/2016, n. 14684/2012, n. 5827/2013. 4. Sentenza della Corte di Cassazione n. 14684/2012. 5. Circolare Inps 72/2015.
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