Società di ingegneria e contributo integrativo: un obbligo di legge

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Con la Legge Merloni ter è introdotta l’obbligatorietà del pagamento su corrispettivi delle attività svolte in campo tecnico-ingegneristico

L’obbligo di applicazione del contributo integrativo ai corrispettivi derivanti da attività professionali delle società di ingegneria è stato introdotto dalla Legge Merloni ter (18 novembre 1998, n. 415 rubricata “Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici”). L’articolo 6, comma 6, lettera b di questa legge prevedeva infatti che ai corrispettivi relativi alle attività professionali poste in essere dalle società di ingegneria si applicasse “il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto”. 1
Dal 19 dicembre 1998, data di entrata in vigore della legge n. 415/98, è dunque trascorso più di un ventennio da quando le società di ingegneria hanno l’obbligo di applicare il contributo integrativo ai corrispettivi relativi alle attività professionali. La ratio di questa norma è stata senza dubbio quella di estendere alle attività professionali svolte in forma di società di capitali l’obbligo solidaristico di contribuzione integrativa, per continuare a garantire il gettito necessario per l’autofinanziamento delle Casse di previdenza, altrimenti facilmente eludibile dai professionisti attraverso l’escamotage della costituzione di società di capitali sottratte ad obblighi contributivi. 2
Le società di ingegneria sono state riconosciute per la prima volta dall’articolo 17 della Legge “Merloni” (legge 11 febbraio 1994 n. 109), omettendo, tuttavia, l’obbligo di applicazione del contributo integrativo ai corrispettivi derivanti dalle attività professionali poste in essere da questa struttura. L’articolo 17 - all’ottavo comma - stabiliva che sono da considerarsi società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V (SpA), VI (SapA) e VII (Srl) del titolo V e al capo I del titolo VI (Soc. Coop.) del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitino le attività di produzione di beni. Questa norma prevedeva, inoltre, che alle suddette società non si applicasse il divieto di esercizio in forma societaria di attività professionali (art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815), divieto successivamente abrogato dall’art. 24 della legge n. 266/1997.
In seguito, l’articolo 17 della legge n. 109/94 subiva ulteriori modifiche a opera della Legge Lunardi (n. 166 del 1° agosto 2002). Il legislatore precisava, con maggiore chiarezza, l’obbligatorietà dell’iscrizione del professionista firmatario del progetto all’albo professionale rinviando, per quanto relativo agli obblighi contributivi, alla normativa prevista dagli ordinamenti statutari e dai regolamenti vigenti nelle rispettive Casse.
Ulteriori integrazioni al suddetto art.17 venivano introdotte dalla Legge Comunitaria 2006 (legge n. 62 del 18 aprile 2005). L’articolo 24 prevedeva di configurare fra le società di ingegneria, anche le società cooperative a compagine societaria mista (costituite da professionisti e non).
Il successivo Codice degli appalti pubblici, (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), che raccoglieva in un unico testo tutte le leggi in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi emanate dall’Unità d’Italia, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2006, recepiva integralmente l’articolo 17 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.
La normativa vigente che regola le società di ingegneria è contenuta principalmente in tre fonti normative: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, che ha abrogato il previgente Codice De Lise; il decreto del Ministero delle infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263, e infine la legge 4 agosto 2017, n. 124.
La norma di riferimento del Codice dei contratti pubblici è l’art. 46 ( Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) la cui lettera c) definisce società di ingegneria: “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.
Ai fini dell’individuazione di una società tenuta al versamento del contributo integrativo, occorre dunque verificare se la stessa abbia o meno la natura di società di ingegneria. Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 56 del 04/05/2006, in riferimento all’art. 17 della legge n. 109/94 s.m.i., si è in presenza di una società di ingegneria se sussistono contemporaneamente due presupposti: un presupposto soggettivo, costituzione in forma di società di capitali (SpA, SapA, Srl) ovvero nella forma di società cooperative e un presupposto oggettivo, vale a dire “ avere nell’oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali…” elencate dalla norma.
In attuazione dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero delle Infrastrutture ha emanato il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 il cui art. 8, rubricato “ Requisiti di regolarità contributiva”, riprendendo quanto previsto con riferimento alla contribuzione integrativa dal previgente Codice degli appalti pubblici, conferma l’applicazione del contributo integrativo alle attività professionali prestate dalle società di ingegneria “… qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
Dalle citate disposizioni emerge che le attività professionali rese dalle società di ingegneria non sono solamente riconducibili all’attività professionale propria dell’ingegnere o dell’architetto, ma possono anche rientrare nella sfera di competenza di altre categorie professionali tecniche, quali quelle dei geometri, dei geologi, dei periti etc., soggetti ad altre norme ordinistiche e previdenziali. L’individuazione dell’Ente previdenziale “avente diritto” alla percezione del contributo integrativo è effettuata in base al professionista che ha svolto l’attività oggetto del contratto, in virtù del proprio obbligo di iscrizione all’albo professionale.
Inoltre, l’attività professionale resa dalle società di ingegneria non si ferma alla progettazione, ma contempla anche diverse e ulteriori attività professionali, quali ad esempio l’attività di consulenza, ricerche, studi di fattibilità etc., come chiaramente emerge dalla normativa sopra richiamata.
Infine, la Legge sulla Concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124) ha confermato la possibilità per le società di ingegneria di espletare attività professionali anche nel mercato privato riconoscendo, peraltro, la validità dei contratti tra società di ingegneria e privati conclusi già a decorrere dall’11 agosto 1997 3.
 



1. La Merloni ter istituiva, sempre all’art. 6, una nuova figura societaria, la società di professionisti, vale a dire una società professionale costituita, nelle forme di società di persone o anche di società cooperativa, da soli professionisti iscritti negli albi professionali, per lo svolgimento delle medesime attività professionali previste per la società di ingegneria.
2. Trib. Roma, Sez. Lav., 21.03.2003 n. 6728.
3. Data di entrata in vigore della legge n. 266/1997.

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