Opere pubbliche e sviluppo sostenibile quanto conta l’aspetto ambientale?

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Il nuovo Codice dei contratti indica come il principio di economicità debba considerare anche la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico

L’aspetto ambientale è un elemento importante e, alcune volte, ridondante delle opere pubbliche e private che vengono realizzate nel nostro Paese. Oggi, il dibattito su questa tematica è centrale in quanto un’opera ha necessariamente un impatto sull’ambiente negativo, in un contesto di crescita e di competizione infrastrutturale tra aree economiche diverse. Termini come “sviluppo sostenibile”, green economy, tutela della natura sono usati e abusati quotidianamente, anche quando – il più delle volte – interessi economici divengono preponderanti rispetto alla mera difesa della natura. Nasce, così, un conflitto – causato dalla confusione sui reali obiettivi che si vogliono perseguire – fra ciò che è necessario per supportare un’economia vivace che richiede nuove infrastrutture (cantieri, strade, porti, edifici, ecc.) e la difesa dell’ambiente secondo il concetto già espresso nel 1972 nella conferenza Onu di Stoccolma.
 
Lago di Como, Villa Carlotta, fotografia di Dario Fusaro
 
Oggi, un’ampia fetta dell’opinione pubblica associa alla realizzazione di opere pubbliche inquinamento e devastazione della natura. Ciò ha spinto a cambiare anche la filosofia progettuale delle opere attraverso una necessaria interdisciplinarietà professionale che contempli le regole dello “sviluppo sostenibile” in difesa dell’ambiente rispetto all’inserimento di un’opera nel contesto esistente. D’altro canto anche l’articolo 4 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) spiega che “ L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi e forniture dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte dall’ambito della applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”. “Il principio di economicità deve essere ispirato alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”, recita l’articolo 30 dello stesso decreto. Ma questa norma crea confusione nella sua applicazione perché il prezzo più basso ovvero l’offerta più vantaggiosa deve rapportarsi (in deroga?) con la promozione dello sviluppo sostenibile (compreso il risparmio energetico) diventando ciò un criterio selettivo o di aggiudicazione del bando. Hanno, inoltre, un vantaggio quelle aziende in “ possesso di un marchio di qualità ecologica dell’unione europea (ECOLABEL UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto stesso”, come si legge nell’articolo 95. Di fronte a questa confusione, sarà necessario appellarsi alla giurisprudenza. Ma come si muoveranno, in attesa, i professionisti? È necessaria, quindi, una multidisciplinarietà nella progettazione: architetti, ingegneri, chimici, biologi laureati nelle discipline ambientali e forestali devono collaborare per ottenere un progetto compatibile sotto il profilo ambientale. Non è facile ma necessario. Perché la normativa è volta a ridurre gli sprechi e il deperimento dell’ambiente per un futuro calibrato ed equilibrato che preservi la natura e il nostro futuro. 

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