Misure governative a sostegno del reddito per i professionisti

Aggregatore Risorse

Nel corso del 2022 il legislatore ha varato nuove misure per liberi professionisti indirizzate a fronteggiare gli effetti negativi dal caro vita imputabile principalmente alla crisi energetica in atto e a sostenere la natalità e le complicanze di gravidanza. Un primo provvedimento è contenuto nella Legge di bilancio 2022 che ha esteso la copertura del periodo di maternità per le libere professioniste prevedendolo di ulteriori tre mesi in presenza di condizioni economiche più disagiate.  
Un secondo provvedimento contenuto nel c.d. Decreto Aiuti ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi /professionisti per alleviare almeno parzialmente le conseguenze dell’impennata dell’inflazione. 
Un ultimo provvedimento riguarda la tutela della gravidanza a rischio estesa ai liberi professionisti. 
Di seguito cerchiamo di fare luce sui contenuti di queste misure che interessano i nostri associati. Breve disamina dei contenuti di interesse per i nostri associati. 


Estensione periodo di maternità/paternità - Legge di bilancio 2022 (L.234/2021) 
L’articolo 1, comma 239 della Legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2021, n. 234) introduce una misura di sostegno al reddito in caso di maternità per le famiglie più bisognose. 
Nello specifico la norma dispone che “alle lavoratrici …, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.
La nuova misura di sostegno si applica alle seguenti categorie di lavoratrici: 
• lavoratrici iscritte alla Gestione Separata; 
• lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (commercianti, artigiani e agricoltori); 
• libere professioniste iscritte alle Casse private e privatizzate. 
L’indennità aggiuntiva di maternità è riconosciuta per i tre mesi immediatamente successivi ai cinque mesi di tutela obbligatoria in caso di parto, adozione o affidamento. L’indennità spetta anche ai padri lavoratori autonomi o liberi professionisti in caso di morte o di grave infermità’ della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il periodo aggiuntivo non riguarda invece l’interruzione di gravidanza spontanea o volontaria per i casi previsti dagli artt. 71 e 73 del D.Lgs. 151/2001. 
Per avere diritto alla copertura aggiuntiva il reddito fiscale complessivo dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo indennizzabile deve essere inferiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato all’indice ISTAT. 
La norma copre i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021). Sono indennizzabili i periodi iniziati in data precedente purché parzialmente ricadenti nel 2022. 
Per ottenere la prestazione maggiorata gli associati possono presentare domanda sulla piattaforma di Inarcassa On Line all’interno della sezione Domande e Certificati
Tutela della gravidanza a rischio per le libere professioniste Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 che recepisce le novità introdotte dalla direttiva UE n. 2019/1158 in materia di conciliazione vita-lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza. 
La norma ha previsto vari istituti a tutela dell’equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita familiare per i genitori lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. 
Tra queste la tutela della gravidanza a rischio per le libere professioniste. Nello specifico la nuova norma che modifica l’articolo 70 del D.Lgs. 151/2001 prevede che “Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici… l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto”.

Indennità una tantum per pensionati e liberi professionisti
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) ha previsto l’indennità una tantum per pensionati, lavoratori autonomi e liberi professionisti quale misura di recupero del potere d’acquisto conseguente alla crisi energetica e all’impennata dei prezzi, per i soggetti che abbiano percepito un reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro. L’indennità è stata aumentata di 150 euro per i titolari di reddito fino a 20.000 euro dal decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter). 

iStock.com/photocanal25

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Può essere ottenuta una sola volta e non è cedibile, sequestrabile e pignorabile. 
I pensionati hanno ricevuto la prima tranche di 200 euro in via automatica dai singoli enti di previdenza senza necessità di alcuna domanda, sulla base dei dati reddituali disponibili dagli stessi e salvo successivo ricalcolo. La misura aggiuntiva di 150 euro sarà riconosciuta ai titolari di pensione con decorrenza 1° ottobre 2022, con reddito personale 2021 inferiore a 20.000 euro, e sarà corrisposta sulla mensilità di novembre 2022.
I lavoratori autonomi e liberi professionisti devono presentare apposita domanda ai rispettivi enti di previdenza. Per ottenere l’indennità è necessario essere iscritti a Inarcassa alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto- legge) e aver effettuato entro la stessa data almeno un versamento, parziale o totale, per la contribuzione dovuta a decorrere dall’anno 2020. 
I professionisti iscritti a Inarcassa devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dal 26/09/2022 al 30/11/2022. Nella domanda occorre dichiarare di aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro (per avere diritto all’indennità di 200 euro) o a 20.000 euro (per avere diritto all’indennità di 350 euro).
Il reddito complessivo deve essere calcolato considerando tutti i valori indicati nel Modello Persone fisiche 2022. Rientrano, a titolo di esempio, anche i redditi di fabbricati conseguiti in regime di cedolare secca e i redditi derivanti da regimi fiscali agevolati. Vanno esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. I contributi previdenziali da sottrarre al reddito complessivo sono quelli effettivamente versati. Non devono essere quindi sottratte le somme riconosciute da Inarcassa a titolo di esonero contributivo nell’anno 2021.
L’indennità una tantum sarà corrisposta da Inarcassa rispettando l’ordine cronologico di presentazione sulla base della dichiarazione resa dal professionista e dei dati reddituali disponibili. Sono previste verifiche successive al pagamento attraverso le informazioni acquisite dall’amministrazione finanziaria.  


* Direzione Attività Istituzionali

In copertina: iStock.com/Ratana21

 

Tagcloud

#tagCloud
Seleziona un argomento
tra quelli più cercati