La Dichiarazione dei redditi 2023

Aggregatore Risorse

Come ogni anno, entro il 31 ottobre 2024, dovrà essere presentata a Inarcassa la Dichiarazione relativa ai redditi e al volume d’affari professionali 2023 online dalla propria area riservata IOL. Siamo consapevoli che quella del 31 ottobre sia una scadenza importante, di conseguenza abbiamo sviluppato una procedura online semplice, rapida e guidata in ogni passaggio, che verrà resa disponibile a partire da luglio 2024, per garantire un ampio margine per la presentazione entro la scadenza.

I SOGGETTI COINVOLTI
Chi deve inviare la Dichiarazione
In base all’art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza sono tenuti all’invio della Dichiarazione del reddito e del volume d’affari professionali:
•Gli ingegneri e gli architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività e dall’iscrizione a Inarcassa;
•Le Società di professionisti;
•Le Società tra professionisti;
•Le Società di Ingegneria e gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art. 66 comma 1 lett. e) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023);
•Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2023.
Si ricorda a tutti i soggetti sopra elencati che la co-municazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate e se il reddito o il volume d’affari professionali relativi all’anno 2023 sono pari a zero o sono negativi.

Chi non deve inviare la Dichiarazione
Non sono tenuti alla presentazione della Dichiara-zione reddituale gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa che nel 2023 erano:
•privi di partita IVA;
•iscritti anche in altri albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbia-no esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione a un’altra Cassa previdenziale prima del 1° gennaio 2023.

LA TEMPISTICA
Quando inviare la Dichiarazione
La Dichiarazione dei redditi e del volume d’affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il 31 ottobre 2024.
Per gli eredi dei professionisti deceduti, il termine per l’invio della Dichiarazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato a 12 mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

LA COMPILAZIONE E L’INVIO
Come compilare e inviare la Dichiarazione
La Dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari riferiti all’anno 2023 deve essere presentata online, accedendo con le credenziali di accesso personali oppure tramite SPID o CIE, all’apposita sezione presente nella propria area riservata Inarcassa OnLine nel menu “Adempimenti”.
Solo gli eredi dei professionisti deceduti, esclusi dall’obbligo dell’invio telematico, sono tenuti a trasmettere il modello cartaceo (disponibile sul sito) all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org.

Compilare la Dichiarazione è facile
La Dichiarazione reddituale dovrà essere presentata online e Inarcassa ha messo a punto una procedura guidata e una serie di strumenti volti a supportare tutti gli utenti nella compilazione.
In fase di avvio della procedura, il sistema propone poche e semplici domande che permettono di configurare la propria Dichiarazione per arrivare in pochi passaggi alla sezione di inserimento del reddito professionale Irpef e del volume d’affari Iva.
Inoltre, per ogni campo da compilare, è prevista la funzione “help” che chiarisce, di volta in volta, quali dati inserire. Su ogni pagina sono disponibili la funzione “istruzioni di compilazione”, che permette di consultare le indicazioni specifiche per la compilazione della pagina stessa e la funzione “salva”, che consente di interrompere in qualsiasi momento la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento, per riprenderla successivamente.
Nel caso in cui si dovesse avere necessità di aiuto nella compilazione della Dichiarazione, basterà chiamare il call center per parlare con un team di operatori esperti che garantirà un supporto nella navigazione della procedura online e nella compilazione della Dichiarazione. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.”
Sul sito www.inarcassa.it la Cassa rende disponibili le istruzioni complete per la corretta compilazione della Dich. 2023 e i fac-simile in pdf dei modelli che permettono di visualizzare in anteprima le diverse sezioni della Dichiarazione 2023 e, all’occorrenza, di stamparle per preparare una prima bozza cartacea del documento.
Informazioni approfondite sulla Dichiarazione 2023, sono disponibili sul sito alla voce “Dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affari” del menù Previdenza / Assistenza > Contributi e Dichiarazioni (per le Società nelle voci relative agli obblighi previsti per le diverse tipologie societarie, del menù “Società e altre persone giuridiche”).

iStock.com/uniquepixel


Feedback di gradimento
L’ultimo passaggio della procedura consiste nella compilazione di un questionario di gradimento composto da domande utili per raccogliere il giudizio sulla procedura online e migliorare costantemente il servizio. Fateci sapere cosa ne pensate!

DOPO L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE
Ricevuta nell’Inarbox

A seguito della trasmissione della Dichiarazione i professionisti e le società troveranno nell’Inarbox sia la ricevuta di invio della stessa, sulla quale vengono indicate la data, l’ora dell’invio e il numero di protocollo, sia il pulsante “scarica PDF” che permette di salvare e stampare una copia della Dichiarazione presentata alla Cassa.

E se rileggendo il pdf ci si accorgesse di aver commesso un errore durante la compilazione?
Se dopo l’invio della Dichiarazione si riscontrassero degli errori niente panico! È possibile rettificare entro il 31 ottobre 2024. Tuttavia, è bene tenere a mente che una variazione della Dichiarazione potrebbe comportare anche una variazione degli importi dovuti.

Contributo facoltativo
Dopo aver presentato la Dichiarazione 2023, gli iscritti, anche già pensionati, potranno versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quel lo obbligatorio così da incrementare l’ammontare delle prestazioni pensionistiche spettanti.
Coloro che lo desiderano possono scegliere l’importo da versare, compreso tra l’1% e l’8,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, da un minimo annuo di € 245,00 a un massimo di € 12.125,00, e generare autonomamente l’avviso di pagamento PagoPA o il modello F24 dall’apposita voce di menu “Domande e certificati” su Inarcassa OnLine entro il 31 dicembre 2024.

iStock.com/uniquepixel



IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI
A seguito della presentazione della dichiarazione reddituale si potrebbero generare degli importi da pagare a Inarcassa relativi al contributo soggettivo e/o integrativo dell’anno 2023.


I professionisti iscritti
I professionisti iscritti a Inarcassa devono procedere al pagamento dell’eventuale conguaglio del contributo soggettivo e integrativo a saldo del 2023 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024 a meno che non scelgano di usufruire della rateizzazione.
Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, possono infatti rateizzare il conguaglio contributivo 2023, con importo minimo di almeno 1.000 euro, in tre versamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2025, a un tasso di interesse dell’1,5% e senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD sull’IBAN indicato in fase di richiesta. L’agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della Dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2023 o entro il 02 dicembre 2024. Attenzione però: l’agevolazione è riservata ai professionisti che non abbiano esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo per il 2023, e che non abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 2024. Inoltre, il Piano di rateizzazione decade al mancato pagamento anche di una sola rata e in caso di decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell’anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.

iStock.com/uniquepixel


Al contrario di quanto avviene per i contributi minimi, l’avviso di pagamento PagoPA per il versamento del conguaglio non si genererà automaticamente, ma è il singolo utente che dovrà provvedere a generarlo a conclusione della procedura di invio del modello Dich. 2023, seguendo le istruzioni presenti sul sito o tramite la funzione “Calcolo contributo” nella sezione “Adempimenti – dichiarazioni”.
L’importo potrà essere versato in unica soluzione:
a) con la stampa dell’avviso di pagamento presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
b) online tramite il sito di PagoPA o con Inarcassa- Card di Banca Popolare di Sondrio.
In alternativa al PagoPA si potrà utilizzare il modello F24 proposto dalla procedura IOL, in triplice copia, già precompilato con l’importo e tutte le informazioni necessarie al versamento dei contributi.
Questo strumento di pagamento è particolarmente indicato qualora si abbiano dei crediti iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP nel proprio cassetto fiscale, poiché permette di compensarli con il debito nei confronti di Inarcassa.
È necessario prestare attenzione ad alcuni dettagli:
• la compensazione è possibile esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;

iStock.com/uniquepixel


• il tempo di acquisizione e registrazione del pagamento effettuato tramite modello F24 è compreso tra 30 e 40 giorni;
• la corretta compilazione del modello è molto importante, per evitare successivi errori o ritardi di rendicontazione con conseguente mancato rilascio del certificato di regolarità contributiva.
Al fine di evitare errori, ricordiamo che, accedendo alla sezione “Adempimenti - Gestione pagamenti” di Inarcassa OnLine, è disponibile una tabella riepilogativa contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione dei modelli F24 (codici dei contributi, periodi di riferimento e importi).

I professionisti che si sono avvalsi della deroga
Gli associati in deroga per l’anno 2023 dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando l’avviso di pagamento Pago- PA o il modello F24 da pagare entro il 31 dicembre 2024.
Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a € 17.069,00, oltre al conguaglio, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell’anno 2023, a decorrere dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2023).

I professionisti non iscritti e le società
I professionisti non iscritti a Inarcassa e le Società di Ingegneria devono provvedere al pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2023 entro il 02 settembre 2024, anche se l’invio della Dichiarazione obbligatoria può essere effettuato entro il 31 ottobre 2024.
Si consiglia di effettuare, contestualmente al calcolo del contributo integrativo, anche la Dichiarazione.

GLI APPROFONDIMENTI
Nella seguente sezione approfondiremo le modalità di accesso per l’accesso alla propria area riservata IOL e la gestione di alcune casistiche particolari riguardanti la presentazione della Dichiarazione 2023.

Come si accede alla propria area riservata Inarcassa online?
È bene ricordare che l’accesso all’area riservata Inarcassa è possibile sia tramite credenziali pin e password (ancora per poco!) sia tramite Spid e CIE. Inoltre, per accedere a IOL è necessario registrare sul portale IOL Pec, E-mail e cellulare.

Come recuperare pin e password?
Sulla pagina di autenticazione di IOL è presente una funzione per rigenerare la password e il pin che consentono l’accesso ai servizi online. È sufficiente avere a portata di mano la matricola, il codice fiscale e l’indirizzo Pec e cliccare su “Ha dimenticato la password?” ed eventualmente “Ha dimenticato il codice Pin?”.

A cosa si deve prestare attenzione compilando la Dichiarazione 2023?
• Ai regimi agevolati
I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2023, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 – e i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, devono compilare la Dichiarazione riportando il reddito professionale e il volume di affari derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help online in procedura o nelle istruzioni disponibili sul sito.
Per entrambi i regimi agevolati l’eventuale indennità di maternità e di paternità ovvero l’indennità per inabilità temporanea, percepite nel corso dell’anno 2023, incrementano il reddito professionale.

• Alla flat tax
L’adesione al regime della flat tax incrementale è alternativa al regime di vantaggio e al regime forfetario. L’opzione per tale regime agevolato non ha alcun impatto ai fini della determinazione del reddito imponibile contributivo Inarcassa poiché non modifica il valore del reddito totale ma viene diversificato ai soli fini fiscali delle modalità di tassazione: ai fini dell’individuazione del reddito incrementale assoggettato al nuovo regime agevolativo, infatti, i redditi da confrontare sono quelli da lavoro autonomo (e/o d’impresa) indicati nei quadri RE, LM (e/o RF, RG).

• Al regime agevolato per i lavoratori impatriati
Il regime agevolato per “lavoratori impatriati” (articolo 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015) non ha effetti sulla determinazione della contribuzione dovuta a Inarcassa.

• All’inserimento in Dichiarazione del superbonus 110% per i contribuenti forfetari
L’intero importo del credito fiscale ottenuto a fronte dello “sconto in fattura” (D.L. n. 34 del 2020), pari al 110 per cento dello sconto stesso, costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e come tale assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR (v. Circolare n.23/E dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022). L’intero importo del 110%, quindi, confluisce tra i componenti positivi di reddito e deve essere ricompreso nel volume d’affari complessivo, da indicare nel campo B1 della Dichiarazione Inarcassa. Tuttavia, il 10% aggiuntivo che non compare tra le voci in fattura, ma nel cassetto fiscale del professionista, non è assoggettato a IVA e conseguentemente non va assoggettato alla contribuzione integrativa Inarcassa.
Nella Dichiarazione Inarcassa vanno riportati i seguenti importi:
– Rigo B1: il Volume di affari professionale ai fini IVA;
– Rigo B2: Volume di affari complessivo corrispondente al totale delle fatture emesse al netto del contributo integrativo e della quota del 10% eccedente l’importo dello sconto in fattura;
– Rigo B6: indicare la quota del 10% eccedente l’importo oggetto dello sconto in fattura.

• Al frazionamento del reddito per i professionisti iscritti a Inarcassa e alla Gestione Separata INPS
I professionisti iscritti a Inarcassa nell’anno 2023 per un periodo inferiore a 12 mesi che siano stati iscritti per lo stesso anno anche alla Gestione Separata Inps, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, possono valorizzare il campo A2, proposto nella sezione A del modello, per ottenere il calcolo della contribuzione dovuta a Inarcassa sul reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa, così da evitare una duplicazione contributiva sullo stesso reddito.

• Alla deduzione del contributo integrativo versato ad altri professionisti o società professionali
Per dedurre il contributo integrativo corrisposto ad altri professionisti ingegneri e architetti o associazioni o società di professionisti e di ingegneria, è necessario compilare l’Allegato 1 della Dichiarazione.
Ai fini della deduzione è necessario che:
– il contributo integrativo risulti dalle fatture passive ricevute dal prestatore (professionista, associazione, società);
– il contributo sia stato versato al prestatore nell’anno oggetto di Dichiarazione (principio di cassa);
– se associato o socio di una società di professionisti, il contributo per la deduzione sia calcolato sulla quota di competenza della fattura ricevuta (e saldata) con p. IVA dell’associazione/società;
– il soggetto Dichiarante non sia il committente finale della prestazione.
Attenzione:
– Gli ingegneri o architetti associati o soci di una società di professionisti o tra professionisti possono dedurre la sola quota di contributo integrativo riferita alla percentuale di partecipazione societaria (i soci di Società tra Professionisti devono riproporzionare la propria quota se presenti soci non professionisti).
– Il contributo versato al libero professionista, ingegnere e/o architetto amministratore di una società di ingegneria (o professionale), non può essere dedotto dalla società amministrata, atteso che la società stessa è l’unica destinataria di tale attività di gestione e, pertanto, committente finale della prestazione.

• Alla sezione accertamenti definitivi
Per i professionisti e le società (SDI, SDP e STP) è prevista una sezione per comunicare gli accertamenti definitivi notificati alla società da parte degli uffici fiscali nell’anno 2023.

• All’allegato 4 per le Società di Ingegneria
È previsto il modulo “Richiesta altri dati” (allegato 4) finalizzato all’aggiornamento e all’integrazione dei dati societari già presenti in archivio.

CONSIGLI DALLA CASSA
Consigliamo di compilare la Dichiarazione con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza poiché, all’approssimarsi del 31 ottobre, potrebbero verificarsi dei rallentamenti dei server e un maggiore tempo di attesa per le linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione dovuti all’elevato numero di utenti collegati.
Prima di iniziare e in caso di dubbi consultate le istruzioni dettagliate sulla compilazione della Dichiarazione 2023 che sono a disposizione sul sito Inarcassa anche in formato pdf!

Tagcloud

#tagCloud
Seleziona un argomento
tra quelli più cercati