Il sostegno di Inarcassa per tutti gli iscritti che diventano genitori

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Uno dei fattori di squilibrio che caratterizza molti paesi occidentali è costituito dalla crisi della natalità e, più in generale, dall’andamento dei flussi demografici tra soggetti in attività e soggetti in quiescenza. La bassa natalità, non compensata da flussi sostituitivi, comporta inevitabilmente nel lungo periodo un progressivo gap delle due fasce di popolazione. L’incremento della generazione più anziana è (ed è stata) peraltro favorita dal livello di benessere sociale raggiunto negli ultimi 50 anni, a partire dal dopoguerra, che ha significativamente migliorato l’indice della speranza di vita. Siamo di fronte ad un vero e proprio trade-off generazionale che coinvolge in particolare il nostro paese. Il quadro socio-economico che ne deriva evidenzia, da un lato, bisogni socio-sanitari crescenti, tipici di una popolazione più anziana, che implicano un maggior utilizzo di risorse pubbliche e, da un altro lato, bassi tassi di occupazione giovanile, accentuati dai fenomeni di precarizzazione dei rapporti di lavoro, innovazione tecnologica e integrazione dei mercati globali che avvantaggiano le economie meno avanzate, con più bassi standard dei diritti sociali, a discapito di quelle mature che invece rallentano i ritmi di crescita. Gli effetti di questi mutamenti sono particolarmente rilevanti per le classi più giovani le quali, pur dotate di un grado di studi più elevato, incontrano difficoltà a cogliere opportunità professionali e subiscono spesso remunerazioni che non consentono di realizzare nuclei familiari stabili. Si aggiunga che l’accesso ritardato al mondo del lavoro depotenzia la fase di accumulazione dei risparmi previdenziali e costringerà sempre di più a posticipare l’età di pensionamento. In questo difficile contesto i soggetti pubblici e gli operatori istituzionali saranno chiamati a scelte più coraggiose che in passato per garantire la tenuta sociale del sistema. Forti stimoli agli investimenti pubblici e privati sono senz’altro necessari per ammodernare infrastrutture, servizi alla collettività per agevolare il recupero di competitività, ma appaiono altrettanto imprescindibili incisive politiche per la famiglia e per le giovani coppie, con l’intento di riequilibrare i futuri gap demografici e rivitalizzare la perdurante debolezza della domanda interna.
 

 
La nostra Associazione negli ultimi anni è stata particolarmente sensibile a questi temi e ha attivato una serie di misure a favore degli iscritti e delle iscritte con figli a carico. Accanto alla tradizionale prestazione di maternità, l’Associazione sostiene con un assegno mensile gli iscritti con figli disabili gravi, eroga prestiti d’onore a tasso zero alle libere professioniste con figli in età fino alla scuola dell’obbligo. Dal 1° gennaio 2018 ha, inoltre, introdotto l’assegno di paternità. Ulteriori iniziative a favore della genitorialità sono allo studio sul versante della protezione sanitaria. Nel corso dell’anno 2018 circa 3.000 nuclei familiari hanno beneficiato del sostegno dell’Associazione (Tabella A) per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro di prestazioni erogate (Grafico 1). In questa sessione vengono illustrate le prestazioni di maternità e paternità, tra le più rilevanti dal punto di vista degli effetti economici e delle positive ricadute per le famiglie dei nostri iscritti.
 
 

 
 
A. Indennità di paternità L’indennità di paternità è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 e agevola le giovani coppie. Sono i neo papà a beneficiarne potendo contare su un assegno economico di tre mesi. La misura era molto attesa dagli iscritti che vedevano respingersi la domanda di paternità per l’assenza di una normativa dedicata con una ingiustificata penalizzazione per quei nuclei familiari in cui la madre fosse priva di una copertura previdenziale (come nel caso della madre casalinga). La prestazione Inarcassa integra la tutela a matrice pubblica, entrata in vigore già nel 2015 (D.Lgs. n. 80/2015), ma i cui effetti sostanziali sono del tutto trascurabili in quanto limitata ai soli casi più gravi: morte, grave infermità della madre e abbandono del figlio.
 
Le due norme offrono comunque una copertura concorrente. Se ricorrono i requisiti della norma pubblica, questa prevale rispetto a quella offerta da Inarcassa.
 
 
1) Indennità di paternità Inarcassa – in vigore dal 1° gennaio 2018 Chi può beneficiarne – L’indennità spetta ai padri iscritti a Inarcassa in caso di nascita, adozione o affidamento del figlio, qualora la madre non ne abbia diritto (non ci possono essere sovrapposizioni di trattamenti) e copre i tre mesi successivi alla nascita. Qualora la madre abbia fruito dell’indennità solo per un periodo parziale nei tre mesi successivi all’evento, l’iscritto potrà ottenere la copertura del periodo residuo. La copertura assistenziale è esclusa in caso di aborto e per i titolari di pensione diretta, mentre è garantita ai fruitori di pensione di invalidità o ai superstiti. L’indennità è calcolata sul 60% del reddito professionale dell’iscritto del secondo anno precedente l’evento.
Eventi protetti – Si ha diritto alla indennità nei seguenti casi: • Nascita del figlio - La tutela si estende a un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino; • Adozione e affidamento del figlio - Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la misura assistenziale si estende fino a un periodo massimo di tre mesi dall’ingresso del bambino in famiglia. L’indennità è attribuibile all’iscritto anche se la madre abbia diritto alla analoga prestazione di maternità ma a condizione di avervi rinunciato (alternatività della tutela). L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino al compimento dei 18 anni del minore.
Analizziamo le fattispecie tipiche che possono incidere sul diritto alla prestazione: 1. Entrambi i genitori sono liberi professionisti iscritti nelle rispettive Casse professionali per tutto il periodo tutelato. La madre avrà diritto all’erogazione dell’indennità di maternità presso la sua Cassa di previdenza e di conseguenza al padre iscritto a Inarcassa non spetta la prestazione. Solo qualora la madre rimanga iscritta presso la propria Cassa non per tutti e tre i mesi successivi all’evento, al padre spetterà l’indennità per il periodo residuo non assegnato alla madre. 2. Padre professionista e madre lavoratrice o titolare di trattamento di disoccupazione. Se la madre è lavoratrice autonoma ha diritto alla specifica indennità erogata dall’INPS (art. 66 D.Lgs. 151/2001), e vale quanto indicato al punto precedente. Se la madre è lavoratrice dipendente ha diritto al congedo obbligatorio retribuito (art. 20 e ss. D.Lgs. 151/2001). L’indennità di maternità viene erogata dall’INPS anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo obbligatorio di cinque mesi (art. 24 D.Lgs. 151/2001) o se la madre è titolare di trattamento di disoccupazione (NASPI o equivalente). In presenza di una tutela attribuita alla madre per l’intero periodo al padre iscritto a Inarcassa non spetta alcuna indennità. 3. Padre professionista e madre non lavoratrice: il padre ha diritto a ottenere da Inarcassa l’intera indennità per l’intero periodo di tre mesi.
Misura dell’indennità – L’indennità di paternità è determinata nella misura di tre dodicesimi del 60% del reddito professionale denunciato dal professionista nel secondo anno anteriore a quello dell’evento (es: in caso di nascita nel 2019 l’indennità sarà calcolata sul reddito 2017).
È comunque prevista una indennità minima che per il 2019 è pari a Euro 2.281 e una indennità massima, pari cinque volte il valore minimo (euro 11.405). Se il professionista risulta iscritto per un periodo inferiore ai tre mesi, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata, in base ai giorni di effettiva iscrizione maturati nel periodo indennizzabile. La riduzione viene effettuata anche sull’importo della indennità minima o massima.
 
Modalità e termini di presentazione della domanda - La domanda di paternità deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dall’adozione o affidamento del figlio, utilizzando il modello pubblicato sul sito Inarcassa alla voce “Modulistica”.
Nella domanda l’iscritto deve dichiarare la data di nascita del figlio o la data di ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione o affidamento, la condizione professionale della madre (lavoratrice dipendente, autonoma, libera professionista, disoccupata, inoccupata), il diritto o meno di quest’ultima a una analoga prestazione di maternità. Per agevolare l’iter istruttorio si suggerisce di inoltrare la domanda dopo la nascita o l’ingresso del figlio in famiglia affinché l’istanza sia già completa di tutti i dati necessari.
Liquidazione del trattamento, aspetti fiscali e contributivi - Il trattamento viene liquidato dopo aver acquisito l’autocertificazione dell’evento (nascita, aborto, adozione o affidamento). La liquidazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista e alla regolarità degli adempimenti contributivi verso Inarcassa. Sotto il profilo fiscale, l’indennità è equiparata alla categoria del reddito professionale (ai sensi dell’art. 6 del TUIR) e costituisce base imponibile della contribuzione soggettiva da versare a Inarcassa, mentre non rientra nel volume di affari IVA e quindi non è soggetta al contributo integrativo. L’importo erogato viene assoggettato a ritenuta di acconto del 20%. Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l’esonero dall’applicazione della ritenuta di acconto. Annualmente la Cassa provvede ad inviare apposita certificazione ai soggetti percettori attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.
 
2) Indennità di paternità per i casi gravi - D.Lgs. n. 80/2015 La normativa pubblica è entrata in vigore nel 2015 e prevede l’erogazione di una indennità per i liberi professionisti limitata ai casi più gravi. L’assegno è infatti erogabile, da parte della Cassa di appartenenza, per un periodo massimo di cinque mesi, al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista o per la parte residua non goduta (a seguito di parto, aborto, adozione e affidamento), limitatamente alle seguenti fattispecie:
1. morte o grave infermità della madre; 2. abbandono del bambino; 3. affidamento esclusivo al padre. La tutela è quindi limitata ai soli nuclei familiari costituiti da coniugi entrambi liberi professionisti.
 
La prestazione è calcolata secondo le regole previste per l’indennità di maternità ( v. successivo paragrafo B) ed è commisurata all’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente l’evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l’affidamento), o per il periodo residuo non goduto dalla madre libero professionista a seguito degli eventi indicati.
 
B. Indennità di maternità - D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 La tutela della maternità è attiva sin dal 1990 per le libere professioniste iscritte alla propria Cassa di previdenza e copre parto, adozione, affidamento e aborto per un periodo massimo di cinque mesi. È commisurata all’80% del reddito professionale e, diversamente dalla lavoratrice dipendente, non è obbligatoria l’astensione dal lavoro per poterne beneficiare. Gli eventi protetti sono i seguenti:

  • Nascita del figlio - La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi;
  • Adozione o affidamento - In caso di adozione o affidamento preadottivo, il periodo indennizzato corrisponde ai cinque mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino al compimento dei 18 anni del minore. Nel caso di affidamento provvisorio, la tutela può essere fruita entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi;
  • Aborto spontaneo o terapeutico - La tutela è garantita nel caso di aborto che si è verificato non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni dalla gestazione e viene riconosciuta per un solo mese. Superati i sei mesi di gestazione, l’indennità spetta per cinque mesi.

Misura dell’indennità - L’indennità di maternità è determinata nella misura di cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale dichiarato dall’iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell’evento.

È comunque prevista una indennità minima che per il 2019 è pari a euro 5.069 e una indennità massima, pari cinque volte il valore minimo (euro 25.345). Se la professionista risulta iscritta per un periodo inferiore ai cinque mesi, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata, in base ai giorni di effettiva iscrizione maturati nel periodo indennizzabile. La riduzione viene effettuata anche sull’importo della indennità minima o massima. Per quanto attiene alle modalità di presentazione della domanda e agli aspetti fiscali e contributivi si rinvia a quanto illustrato a proposito dell’indennità di paternità (paragrafo A). 
 
 
 
 

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