Il CTU nel processo civile telematico e le novità della Riforma Cartabia

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Il Consulente Tecnico d’Ufficio, generalmente abbreviato in CTU, è un ausiliario di particolare competenza che assiste il Giudice nella risoluzione di problematiche tecniche come previsto dall’art. 61 c.p.c. e viene scelto dallo stesso Giudice tra i soggetti iscritti in appositi Albi del Tribunale di competenza territoriale. Con la nomina, dopo il giuramento di rito, gli vengono posti uno o più quesiti tecnici sul contenzioso oggetto di causa ai quali dovrà rispondere, dopo gli accertamenti necessari, con una relazione finale scritta da depositare nella cancelleria del Tribunale entro i termini fissati in sede di nomina, salvo eventuali proroghe.
Il CTU, oltre che per i procedimenti di azione giudiziaria, dove il suo operato è di ausilio al Giudice nella emissione della sentenza, può venir nominato per l’espletamento di Accertamenti Tecnico Preventivi (ATP) richiesti da una parte attrice, per una perizia in tempi veloci, prima dell’eventuale azione giudiziaria.
Il ruolo del CTU, quindi, richiede specifiche competenze tecniche, in quanto la sua relazione è determinante nei contenziosi e di questa risponde solo al Giudice e non alle parti.
In passato l’operato del CTU si svolgeva esclusivamente con “accessi” in Tribunale, acquisizione dei fascicoli contenenti gli atti giudiziari e deposito della perizia in forma cartacea. Nel 2011 con l’istituzione del Processo Civile Telematico (P.C.T.), vennero stabilite le regole della comunicazione tra cancellerie e soggetti esterni, compresi i Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU), quali ausiliari del Giudice, e dal 2014 è obbligatorio con il P.C.T. il passaggio dal sistema cartaceo al sistema digitale, così da avere per ciascun procedimento giudiziario solo un fascicolo digitale, dove confluiscono tutti gli atti inerenti appunto al procedimento. L’uso di internet e la produzione di atti in formato digitale comportano notevoli vantaggi sui tempi e sui costi, oltre alla possibilità, per tutti i soggetti interessati, di consultare da remoto i dati e le informazioni relative al fascicolo giudiziario.
Il CTU opera nel Processo Civile Telematico utilizzando il Portale dei Servizi Telematici (P.S.T.) attraverso il quale si accede al Dominio di Giustizia, che è l’insieme di risorse hardware e software con le quali vengono trattate in via informatica e telematica le attività inerenti alla procedura e dove operano dall’interno Giudici, Cancellieri e Ufficiali Giudiziari e dall’esterno, Avvocati e, appunto, i Consulenti Tecnici di Ufficio.
I soggetti esterni abilitati al Processo Civile Telematico poi devono essere iscritti al RE.G.IND.E. (Registro Generale Indirizzi Elettronici), che contiene i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata degli interessati.
La trasmissione degli atti al tribunale avviene utilizzando un “software-redattore” dove, seguendo il programma, si imposta l’atto principale con eventuali allegati, si firma digitalmente e si procede con la creazione di una busta criptata da inviare poi all’Ufficio Giudiziario.
La busta viene presa in carico dal sistema, controllata dapprima automaticamente e in seguito dalla cancelleria, che ne accetta il deposito per inserirla nel fascicolo telematico.
Con la Legge 206 del 26.11.2021 attuata con il D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 meglio nota come “Riforma Cartabia” vengono introdotte alcune novità anche per i Consulenti Tecnici di Ufficio, tra cui le principali sono:
Mobilità del CTU - Prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo, il Giudice poteva affidare l’incarico soltanto ai CTU compresi nell’elenco degli iscritti all’albo del Tribunale di competenza territoriale e, per le nomine fuori Albo, era necessario chiedere una preventiva autorizzazione al Presidente del Tribunale. Con la riforma, invece, la nomina può avvenire anche per consulenti iscritti ad albi di atri tribunali senza la preventiva autorizzazione, in quanto è sufficiente che il Giudice emetta un provvedimento motivato da comunicare al Presidente del Tribunale.
Albo Nazionale CTU - A seguito della riforma, è prevista l’istituzione di un Albo Nazionale dei CTU, da cui il Giudice può rapidamente individuare il professionista che meglio possa interpretare gli elementi cardine da studiare a fondo, sulla base delle specificità della materia oggetto del contenzioso e valorizzare le specifiche competenze a tutto vantaggio anche delle parti in causa.
Giuramento telematico del CTU - In realtà, non si tratta di una vera e propria novità, in quanto già utilizzata per tutto il periodo di durata della pandemia, ma viene ora normata la relativa procedura, in base alla quale il giuramento prestato dal CTU si concretizza attraverso una dichiarazione sottoscritta e firmata digitalmente.
Distribuzione degli incarichi tra i CTU - Si tratta, anche per questa procedura, di una modalità attuativa, già prevista con limitazioni per l’affidamento degli stessi, che ora viene rafforzata con disposizioni sulla vigilanza e la pubblicazione sul sito dell’Ufficio Giudiziario delle nomine con i relativi compensi.
Inoltre, con il D.M. n. 109 del 4.8.2023 sono stati introdotti nuovi criteri per gli albi dei CTU, tra cui si rilevano di particolare interesse il contenuto dell’albo (art. 3), i requisiti per le nuove iscrizioni (art. 4) e il mantenimento dell’iscrizione esistente (art. 6):
Contenuto dell’Albo - Per ciascun consulente sono indicati: categoria e settore di specializzazione; titolo di studio; ordine di appartenenza; data di inizio professione; possesso di competenze nella conciliazione; possesso di adeguata formazione nell’attività di consulente tecnico; numero di incarichi ricevuti.
Requisiti per nuove iscrizioni - Per le nuove iscrizioni all’Albo si richiede: iscrizione nei rispettivi ordini professionali; essere in regola con gli obblighi di formazione professionale; avere condotta morale specchiata; essere dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto nella categoria di interesse; avere residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
Mantenimento delle iscrizioni esistenti - I requisiti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo sono lo svolgimento continuativo dell’attività professionale ed il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, obblighi contributivi e previdenziali. Obblighi che dovranno essere attestati in occasione della revisione dell’Albo.
Una breve nota, a concludere, riguarda i compensi spettanti al CTU che, purtroppo, risalgono ancora al 2002 con i limiti fissati negli anni 80, ma rimaniamo fiduciosi nella prossima riforma.
 

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