Finalmente il cumulo Un’ulteriore opportunità per la pensione

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Quando conviene optare per questo nuovo istituto? Una guida per una scelta comparativa

Parità di trattamento a parità di condizioni assicurative. È questa la scelta adottata dall’Associazione nel definire il sistema di calcolo della nuova prestazione pensionistica in cumulo, con la consapevolezza che la coesistenza di pluralità di istituti previdenziali che tendono ad agevolare la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro debba garantire gli stessi diritti a fronte di una medesima carriera professionale.Il percorso si è concluso con l’approvazione ministeriale del 2 febbraio 2018, attraverso la quale l’Associazione ha sancito per la pensione in cumulo il sistema di calcolo contributivo, coerentemente con i principi che hanno ispirato la Riforma previdenziale del 2012, confermando comunque a carattere generale il calcolo pro-rata per quei professionisti che raggiungano il requisito contributivo minimo previsto per la pensione di vecchiaia (32 anni e 6 mesi nel 2018).La norma entrata in vigore dal 1° gennaio del 2017 con un provvedimento governativo non concertato con le Casse dei liberi professionisti, come sarebbe stato auspicabile, ha comportato tempi lunghi di attuazione con notevole disagio per i nostri iscritti, in quanto ha richiesto un adeguamento della normativa dell’Associazione nonché la stipula della convenzione con l’Inps a cui è assegnato il compito di corrispondere materialmente i trattamenti in cumulo. Già nel mese di aprile l’Associazione ha pertanto liquidato le prime otto pensioni in cumulo. A tutti gli aventi diritto sono stati riconosciuti gli arretrati maturati dalla presentazione della domanda, qualora soddisfatti tutti i requisiti. Ma quali sono i vantaggi della pensione in cumulo e quali le peculiarità che la contraddistinguono rispetto agli altri istituti della ricongiunzione e della totalizzazione che hanno la finalità di ricostruire una carriera frammentata? L’ampliamento dell’offerta previdenziale per certi versi complica la scelta del nostro iscritto in quanto richiede una valutazione comparativa e circostanziata tra più opzioni in campo, ciascuna delle quali produce effetti diversi in merito alla decorrenza, ai sistemi di calcolo nonché ai costi d’accesso alla prestazione. Vediamo, quindi, alcuni esempi di “carriere tipo”.
 
Soggetti interessati al cumulo Possono avvalersi del cumulo contributivo gratuito tutti i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria: lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri), iscritti alla gestione separata Inps, nonché iscritti alle Casse professionali, con l’eccezione di coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico. Per maturare i requisiti, sono utili tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative (i periodi sovrapposti sono conteggiati una sola volta), mentre ai fini del calcolo della pensione sono validi anche i periodi sovrapposti sui quali ciascuna gestione determina la propria quota di competenza.
 
Le pensioni in cumulo Mediante il nuovo istituto è possibile accedere alla pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità e ai superstiti (indiretta e di reversibilità), con l’esclusione della pensione di invalidità.
 
Pensione di vecchiaia – Per questo trattamento la legge n. 232/2016 purtroppo non ha stabilito requisiti univoci per tutte le categorie professionali ma ha rinviato “ai requisiti più elevati” tra quelli previsti tra le varie gestioni interessate. Il risultato è una differenziazione delle condizioni di pensionamento tra lavoratori appartenenti a categorie diverse oltre ad una oggettiva difficoltà di comprensione e di applicazione pratica. La pensione di vecchiaia in cumulo si configura infatti come una fattispecie a maturazione progressiva (con dei “requisiti mobili” appunto) per la quale, ai fini del diritto, occorre aver perfezionato sia i requisiti minimi previsti dalla Legge Fornero (66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva) sia i requisiti degli altri enti coinvolti se più elevati (si vedano le tabelle 1 e 2).
 


 
Per gli iscritti ad Inarcassa nel 2018 occorrono 66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di anzianità contributiva. Questi requisiti vanno confrontati con quelli delle altre gestioni per stabilire l’effettiva età di pensionamento. Qualora il lavoratore del sistema pubblico abbia completato i soli requisiti della Legge Fornero, l’Inps corrisponderà il proprio pro-quota (una sorta di acconto della prestazione in cumulo) a cui si aggiungeranno i pro-quota degli altri enti con decorrenza successiva (v. in proposito circolare esplicativa emanata dall’Inps n. 140/2017). La legge prevede inoltre che siano soddisfatti anche gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro), previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. A tale riguardo Inarcassa non prevede vincoli e il pensionato in cumulo può continuare l’esercizio della libera professione.
 
Pensione anticipata – Per questa prestazione valgono gli stessi requisiti per tutte le gestioni previdenziali. La pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica. A decorrere dal 2019, i requisiti saranno elevati di 5 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita. Anche in questo caso per gli iscritti ad Inarcassa non è richiesta la cancellazione dall’Albo professionale.
 
Pensione di inabilità – Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell’evento inabilitante ( per gli iscritti ad Inarcassa occorrono 2 anni di anzianità contributiva ma si prescinde dall’anzianità minima quando l’inabilità è causata da un infortunio).
 
Pensione indiretta – Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso ( per gli iscritti ad Inarcassa occorrono 2 anni di anzianità contributiva ma si prescinde dall’anzianità minima quando il decesso è causato da infortunio). La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile e ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni quando inabili a un proficuo lavoro.
 
Regole di calcolo, decorrenza e pagamento della prestazione La pensione in cumulo è un trattamento unico costituito dalla somma dei singoli pro-quota il cui pagamento viene effettuato dall’Inps con onere a carico di ciascuna gestione pensionistica per la quota di competenza. Le singole quote di pensione sono determinate da ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione secondo le regole di calcolo del proprio ordinamento. Ai fini della misura della pensione, sono validi anche i periodi assicurativi sovrapposti. Per quanto riguarda gli iscritti a Inarcassa la quota di pensione è determinata: • con il sistema di calcolo pro-rata (retributivo fino al 2012 e contributivo dal 2013) se il professionista ha maturato presso l’Associazione una anzianità contributiva maggiore o uguale a quella richiesta per la pensione di vecchiaia unificata ( 32 anni e 6 mesi nel 2018); • con il sistema di calcolo contributivo per anzianità inferiori a quella minima.
 

 
La domanda – La domanda di pensione in cumulo va inoltrata all’ente previdenziale presso il quale il professionista risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione. In caso di contestuale iscrizione in più enti l’interessato ha facoltà di scegliere l’ente a cui inoltrare la domanda. L’ente istruttore accerta il diritto alla pensione sulla base dei periodi non sovrapposti, acquisisce le quote di pensione delle altre forme interessate al cumulo e definisce la decorrenza del trattamento.
 
La decorrenza – A differenza della totalizzazione non sono previste decorrenze differite (le cosiddette finestre temporali). Le pensioni di vecchiaia, anticipata e di inabilità decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso del de cuius.
 
Una scelta non sempre agevole Abbiamo accennato in premessa alla pluralità di istituti (ricongiunzione, totalizzazione, cumulo) che hanno lo scopo di recuperare i diversi spezzoni contributivi per beneficiare di un’unica pensione.
 
Va chiarito che non sempre è definibile a priori quale sia la scelta ottimale e la valutazione sulla convenienza dell’uno o dell’altro istituto, ma dipende da una pluralità di fattori, quali il percorso previdenziale dell’iscritto, i sistemi di calcolo adottati dagli enti coinvolti, nonché in ultima istanza anche dalle esigenze personali di ciascuno. L’analisi di alcune “ carriere professionali tipo”, che proponiamo di seguito, potrà aiutare all’individuazione della soluzione pensionistica più favorevole, fermo restando che la scelta definitiva rientra nella esclusiva sfera decisionale individuale. Cominciamo con il riassumere in breve le caratteristiche dei tre istituti:
a) la Ricongiunzione che Inarcassa propone nella doppia formula, onerosa (retributiva) o gratuita (contributiva), dà diritto a una pensione unica con metodo pro-rata (retributiva fino al 2012, contributiva dal 2013); b) la Totalizzazione gratuita da diritto ad una pensione calcolata con un metodo contributivo misto (leggermente più favorevole rispetto al cumulo); c) il Cumulo gratuito da diritto ad una pensione calcolata secondo le regole ordinarie previste dagli ordinamenti dei singoli enti previdenziali (a seconda dei casi retributivo, contributivo o pro-rata). Per Inarcassa valgono le regole illustrate al paragrafo precedente.
 
Nelle Tabelle 4) e 5) sono messi a confronto i requisiti previsti dai tre istituti previdenziali. In termini generali la scelta della ricongiunzione dovrebbe offrire maggiori vantaggi sia in termini di rendimento atteso (pensione pro-rata) sia in termini di flessibilità in uscita (anticipo pensionistico a 63 anni presso Inarcassa). Tuttavia nella valutazione di pensionamento non bisogna trascurare la circostanza che il cumulo, al pari della totalizzazione, abilita il recupero dei periodi assicurativi maturati presso la gestione separata non ricongiungibili altrimenti.

 

 
 
Caso A – Iscritto con “diritto autonomo” Inarcassa In questo caso la quota di pensione Inarcassa è calcolata con il metodo pro-rata in tutte e tre le ipotesi (Ricongiunzione, Totalizzazione o Cumulo). A parità di anzianità contributiva e di decorrenza del trattamento, l’importo a carico di Inarcassa sarà identico. La scelta tra l’uno o l’altro istituto potrà pertanto essere guidata dalla opportunità di anticipare l’uscita volontaria, prevista a 63 anni in Inarcassa senza vincoli di cancellazione dall’albo (ricongiunzione) e/o dall’eventuale (maggior) beneficio ottenibile dalla quota degli altri enti (vecchiaia in totalizzazione 3 o cumulo).
 
Caso B – Iscritto “senza diritto autonomo” Inarcassa In questo caso la pensione autonoma Inarcassa e la pensione in cumulo sono calcolate in maniera equivalente con il metodo contributivo, mentre la totalizzazione (contributivo misto) offre un rendimento leggermente più favorevole.
 
Caso C – Iscritto con periodi GS Inps e/o diritto autonomo presso altro ente Nel caso prospettato il cumulo gratuito potrebbe rappresentare una valida soluzione. Il lavoratore con una significativa carriera alle spalle può limitarsi infatti a capitalizzare mediante il cumulo gratuito tutti gli spezzoni di contributi residui o marginali, avendo già maturato una pensione autonoma in una delle gestioni.
 
Caso D – Iscritto che non completa in nessuno degli enti il diritto autonomo Qualora l’anzianità previdenziale accumulata risulta insufficiente a completare quella minima prevista in una delle gestioni, la totalizzazione (con requisito contributivo minimo di 20 anni per la vecchiaia) potrebbe rivelarsi la soluzione più appropriata sia per recuperare i periodi di iscrizione alla gestione separata sia per beneficiare di un importo più favorevole rispetto al cumulo. 
 



1. Diritto autonomo: l’iscritto consegue la pensione con “diritto autonomo” se all’atto del pensionamento ha maturato presso Inarcassa l’anzianità contributiva minima prevista, pari a 32 anni e 6 mesi nel 2018 (v. Tab. I RGP)
2. Diritto non autonomo: è il caso dell’iscritto che all’atto del pensionamento non ha maturato l’anzianità contributiva minima prevista da Inarcassa (anzianità < 32 anni e 6 mesi)
3. L’anzianità in totalizzazione obbliga alla cancellazione dall’Ordine (Tab.5)

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