Ancora sul nuovo Codice degli Appalti

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* Presidente ALA-Assoarchitetti

Ridotto a 3 anni l’arco temporale di riferimento per la partecipazione dei professionisti alle gare pubbliche

Dobbiamo ritornare sul tema del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), entrato definitivamente in vigore lo scorso luglio. È noto che il Codice ha ridotto da 10 a 3 anni (art. 100, punto 11) l’arco temporale massimo di validità degli incarichi di riferimento per architetti e ingegneri, per l’ammissione alle procedure di gara.
Questo provvedimento, assommato agli altri che abbiamo commentato nel precedente numero, appare destinato a incidere ferite profonde nella carne degli oltre 170.000 architetti e ingegneri italiani iscritti all’Inarcassa, in massima parte titolari di studi piccoli e piccolissimi.
Tuttavia la mancanza di reazioni fa pensare che la gran parte di loro non abbia preso coscienza della portata di questa norma, che secondo logica influirà maggiormente delle altre, sul futuro della stragrande maggioranza degli studi. Potrebbe derivarne, con l’inaridimento di una delle sorgenti principali di lavoro, la desertificazione del mondo dei liberi professionisti architetti e ingegneri. Cerchiamo di spiegarci meglio.
Non considerare sufficienti, per la partecipazione di un professionista a una gara pubblica, né il possesso della laurea e della relativa abilitazione, né l’intera esperienza acquisita e dimostrata con le opere di tutta la carriera, significa attribuire un’importanza enormemente maggiore all’organizzazione e alla dimensione dello studio, invece che alla competenza disciplinare, alla capacità creativa e alla sensibilità culturale e sociale del professionista, inteso come persona, come artista e come tecnico.
Già la riduzione a dieci anni dell’arco temporale di validità dei requisiti ha operato una forte selezione e spinto molti a specializzarsi in nicchie costituite da categorie sempre più anguste: soltanto scuole, soltanto ospedali, soltanto caserme e così via, quando da sempre l’architetto è stato apprezzato per la sua capacità d’interpretare in modo ampio le richieste della committenza e della società.
Ora la riduzione a tre soli anni del “catalogo” esperienziale, comporterà l’esclusione della grande maggioranza dei progettisti da tutte le gare pubbliche, alle quali gare ben presto potranno concorrere soltanto studi fortemente strutturati. Solo questi infatti potranno vantare lo svolgimento di due o tre incarichi della medesima categoria, in un periodo così breve.
Il rischio di questa scelta, oltre al prezzo sociale, umano ed economico che pagheranno i singoli professionisti, riguarda anche l’interesse pubblico d’ottenere opere innovative e sperimentali. I pochi forti raggruppamenti rimasti sul campo sapranno infatti offrire probabilmente capacità metodologiche, organizzative e produttive, ma anche un portfolio di opere inevitabilmente strettamente analoghe e specialistiche, proprio perché redatte tutte nei tre anni appena trascorsi.
In ogni caso si tratta di una scelta esiziale per quel prezioso spirito d’innovazione, che ha reso così varia e a volte affascinante, una parte considerevole della produzione architettonica italiana del secolo scorso e dello scorcio del presente.
Per inciso, le organizzazioni delle maggiori società di progettazione si sono già affrettate a recriminare che finora soltanto poche stazioni appaltanti hanno ristretto la validità dei requisiti ai tre anni, mentre dall’altro canto si attendono risolute e autorevoli prese di posizione da parte del CNAPPC e del CNI, che potrebbero compattare le professioni, su questa che appare come una vera e propria “linea del Piave”.

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