È il momento di dichiarare

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Entro il 31 ottobre gli iscritti dovranno comunicare on line il reddito professionale e volume di affari 2017

Chi deve inviare la dichiarazione?

• Gli ingegneri e gli architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere da codice di attività; • Le Società di professionisti; • Le Società tra professionisti; • Le Società di Ingegneria; • Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2017.
 
Regimi agevolati Chi si è avvalso, per l’anno 2017, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 – e i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014 tenuti a compilare il quadro LM della Dichiarazione dei Redditi 2018, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale e il volume di affari derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
 
Chi non deve inviare la dichiarazione? • Gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa che per l’anno 2017: • siano privi di partita IVA; • siano iscritti anche in altri albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad un’altra Cassa previdenziale con decorrenza anteriore al 2017.
 
Come inviare la dichiarazione? La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2017 deve essere presentata accedendo all’apposita sezione presente in Inarcassa On Line, tramite le credenziali di accesso. Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e devono trasmettere il modello cartaceo, reso disponibile sul sito, con raccomandata semplice.
 
Compilazione facile In ogni campo della Dich On Line è prevista una funzione di Help che consente di rendere immediato l’inserimento dei dati necessari. In ogni sezione della Dich On Line è disponibile una Guida alla compilazione della dichiarazione passo per passo. Nei QR code che accompagnano questo articolo è possibile trovare alcuni approfondimenti o il rinvio a pagine specifiche. Su ogni pagina della Dich On Line è prevista la funzione “ salva” che consente di interrompere la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento e di riprenderla successivamente. Su ogni pagina è disponibile il numero di telefono dedicato al servizio di assistenza dichiarazione: 02.91.97.97.05. Un team di operatori esperti risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 per garantire un supporto nella compilazione e nella navigazione della procedura on line di dichiarazione dei redditi e volume di affari.
 
Feedback di gradimento Alla fine della dichiarazione chiediamo di rispondere a poche domande per raccogliere il giudizio sulla procedura on line, al fine di valutare le attese degli associati in un’ottica di miglioramento.
 
Gestione Recapiti Prima di compilare la dichiarazione richiediamo di inserire e/o verificare i dati di contatto (telefono fisso, cellulare, mail, posta elettronica certificata) utilizzati per inviare informazioni, avvisi di cortesia su scadenze, eventi e iniziative. Ricordiamo che la Pec è    per ricevere le comunicazioni istituzionali e accedere a tutti i servizi IOL.
 
Quando inviare la dichiarazione? La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2018. Per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso. Raccomandiamo di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza, nei quali è inevitabile un intenso traffico sui server e anche sulle linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione.
 
Come e quando pagare il relativo contributo soggettivo e/o integrativo? I professionisti non iscritti a Inarcassa e le società di ingegneria hanno provveduto al pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2017 entro il 31 agosto 2018, con bollettino Mav, generato accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione “Dichiarazione on line”, mentre l’invio della dichiarazione obbligatoria può essere fatto entro il 31 ottobre (si consiglia, qualora possibile, di effettuare, contestualmente al calcolo del contributo integrativo, anche la dichiarazione allo scopo di evitare i rischi legati al rinvio a ridosso della scadenza). I professionisti iscritti ad Inarcassa devono procedere al pagamento del conguaglio del contributo soggettivo e integrativo a saldo dell’anno 2017 in un’ unica soluzione entro il 31 dicembre 2018 con bollettino Mav che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2017, deve essere generato seguendo le istruzioni. Il conguaglio, se pari o superiore a 1.000,00 euro, può essere rateizzato in tre rate (marzo, luglio e novembre) mediante il sistema SDD (Sepa Direct Debit), con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5% annuo. La richiesta può essere effettuata contestualmente alla compilazione della dichiarazione o anche successivamente, utilizzando il medesimo applicativo IOL, ma non oltre la data del 31 ottobre 2018. L’agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati iscritti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 31 ottobre 2018: • non essere pensionandi con domanda di pensione presentata; • non aver esercitato la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo per l’anno 2017; • essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi scaduti. Chi intende fare richiesta, può controllare la propria posizione accedendo all’estratto conto on line ed eventualmente sanarla entro il 31/10.
 
Schermata Sezione A della dichiarazione
 
Cosa deve fare chi si è avvalso della deroga Gli associati in deroga per l’anno 2017 dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando il bollettino Mav da pagare entro il 31 dicembre 2018. Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a € 15.724, oltre al conguaglio di cui sopra, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell’anno 2017, decorrenti dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2017).
 
Contributo facoltativo Dopo aver presentato la Dichiarazione on line 2017 gli iscritti, anche pensionati, possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio
(art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) così da incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può scegliere l’importo del versamento e generare il bollettino Mav dall’apposita voce di menù in Inarcassa On Line, entro il 31 dicembre 2018.
 
Hai perso i codici di accesso a Inarcassa On Line? Sulla home page della sezione IOL, c’è una funzione per rigenerare la password e il pin che permettono l’accesso ai servizi on line. Basta avere a portata di mano la matricola, il codice fiscale e l’indirizzo mail/PEC e cliccare su “hai dimenticato la password?” ed eventualmente “Hai dimenticato anche il codice PIN? Clicca qui”.
 
Fac-simile dei modelli e istruzioni per la compilazione Sono pubblicati, su www.inarcassa.it, i fac-simile in pdf dei modelli, resi disponibili a puro scopo esemplificativo, per redigere all’occorrenza una bozza cartacea utile alla successiva compilazione dei dati, che potranno essere trasmessi esclusivamente in via telematica da Inarcassa On Line. Informazioni approfondite sulle dichiarazioni dei redditi dovute a Inarcassa sono disponibili sul sito: • per gli iscritti e non iscritti alla voce Comunicazione dei redditi; • per le Società, alle voci Comunicazioni annuali sotto il menù Regole per le Società
 

NOVITÀ 2018

1. Professionisti iscritti ad Inarcassa e alla Gestione Separata INPS per l’anno 2017

I professionisti iscritti per una frazione dell’anno 2017 che hanno già versato, sullo stesso reddito professionale da dichiarare a Inarcassa la contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata Inps (contestualmente a un precedente rapporto di lavoro dipendente o assimilato), possono procedere a dichiarare il reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione presso Inarcassa, così da evitare duplicazione contributiva sullo stesso reddito. La facoltà di comunicare il reddito frazionato è possibile soltanto se viene contestualmente inviata la documentazione che provi i versamenti alla Gestione Separata Inps. A questo fine, infatti, sarà richiesto, al termine della compilazione della Sezione A, di allegare i modelli RR o F24, in formato PDF, che dimostrino l’avvenuto versamento della contribuzione alla Gestione Separata Inps. Un esempio: professionista iscritto a Inarcassa dal 20-04-2017 al 31-12-2017 con reddito professionale pari ad Euro 24.000,00. Nel caso abbia effettuato versamenti alla Gestione Separata Inps per lo stesso anno, il reddito professionale frazionato sarà pari a 24.000/12*9 = 18.000.

2. Prestazioni con Iva ad esigibilità differita A partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2016, il calcolo del contributo integrativo dovuto a Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). Questo comporta un beneficio per il professionista in quanto il contributo integrativo viene versato nell’anno in cui la prestazione è divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. A questo fine, nella sezione A va indicata la quota di volume di affari professionale prodotto nell’anno 2017 con IVA esigibile in anni successivi. Solo chi nella precedente dichiarazione dei redditi 2016 ha compilato il modulo di autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA a esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012), deve riportare per quest’anno, nei campi della colonna 11 (per i professionisti) o colonna 9 (per le società), esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva a esigibilità differita, già indicate nella precedente dichiarazione, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 2017. Il contributo integrativo corrisposto riferito a queste fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l’anno 2017 che non potrà comunque essere inferiore alla quota minima.

 

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