Regolarità contributiva: cos’è, come si ottiene e quali vantaggi comporta

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La regolarità contributiva per gli architetti o ingegneri liberi professionisti rappresenta un aspetto estremamente importante, principalmente, per due motivi. In primo luogo consente loro di accedere a procedure d’appalto, e quindi all’esecuzione di lavori pubblici, e in secondo luogo consente di usufruire di prestazioni previdenziali e servizi erogati da Inarcassa. In questo focus affronteremo il tema a 360 gradi, dall’obbligo per le imprese che partecipano alle gare d’appalto, alle modalità di richiesta del certificato, senza dimenticare le modalità di ravvedimento operoso qualora si abbia un debito con Inarcassa.
 
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DURC Chiariamo subito un concetto. Quando si parla di certificato di regolarità contributiva Inarcassa, riferito a professionisti tecnici come ingegneri e architetti, non ci si riferisce al cosiddetto DURC, che è il documento unico di regolarità contributiva disciplinato dall’art. 6 del dpr 207/2010. Si tratta, infatti, di due adempimenti diversi e non assimilabili tra loro.
Alle imprese che partecipano alle gare d’appalto viene chiesto di essere in regola con gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili. E questa regolarità, appunto, si attesta con il DURC (che si riferisce ai dipendenti delle imprese). Quando invece si utilizza il termine regolarità contributiva del professionista, condizione sine qua non per ottenere qualsiasi tipo di incarico tramite procedure di appalto (vale per professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria), ci si riferisce alla normativa vigente di cui a seguire viene fornita una breve traccia cronologica. Si tratta, infatti, della regolarità contributiva nei soli contributi di Inarcassa da parte dei professionisti iscritti, attestata attraverso certificazione di regolarità contributiva da parte dell’ente previdenziale. La validità del certificato di regolarità rilasciato da Inarcassa è di 120 giorni.
 
BREVE ESCURSUS NORMATIVO Il concetto di regolarità contributiva è stato più volte richiamato dalla normativa nazionale a partire dalle più recenti disposizioni legislative.
 
Legge 1° agosto 2002 n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti – G.U. n. 181 del 03.08.2002 – supplemento ordinario n. 158. Le modifiche all’art.17 della legge n. 109/94 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie) comma 8, introdotte dalla legge n. 166 del 1/8/2002 dispongono che: “All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario”.
 
In base all’art. 90 D.Lgs. n. 163/2006 comma 7, che ha integralmente recepito il principio introdotto dalla Legge n. 166/02, essere in regola con gli obblighi contributivi costituisce per legge una condizione necessaria per l’affidamento di incarichi a professionisti, società di professionisti, società di ingegneria. L’obbligo di attestare la regolarità contributiva dei lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia è stata successivamente ribadita dal legislatore nel D.M. 24 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. 279 del 30 novembre 2007.
 
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 - Sblocca cantieri ha introdotto disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Tra l’altro ha disposto modifiche al Codice degli appalti pubblici, anche in riferimento alla regolarità contributiva e previdenziale, intervenendo sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche (stabilite dall’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016).
 
COME SI RICHIEDE E OTTIENE IL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INARCASSA
Il certificato di regolarità contributiva (delibera del CdA del 22/09/2015) viene rilasciato al richiedente, quando alla data della richiesta, risultano le seguenti situazioni:
•  un debito (differenza tra somme dovute e somme versate) non superiore a 500,00 euro - limite considerato “non grave” (precedentemente pari a 100,00 euro);
l’omissione di pagamento della contribuzione minima riferita all’anno corrente, non considerato come elemento di irregolarità grave;
•  un ricorso amministrativo o giurisdizionale pendente avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite).
L’assenza della dichiarazione relativa al reddito professionale e/o al volume di affari (Dich) costituisce una grave inadempienza e non consente il rilascio del certificato di regolarità contributiva.
 

 
Giova evidenziare alcuni aspetti che caratterizzano tempistiche, modalità e rilascio del documento. Nel caso venga accordato un piano di rateizzazione del debito il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato dopo il versamento dell’acconto del 20% dell’importo rateizzato.
Il professionista che richiede il certificato ha a disposizione 15 giorni per procedere alla regolarizzazione spontanea del debito o dell’omessa dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il certificato di regolarità. La richiesta di regolarità contributiva viene effettuata direttamente dalle stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati AVCPass, istituita presso Anac, mentre, i singoli professionisti e le società possono inoltrare domanda. Inarcassa rilascia il certificato di regolarità contributiva, utile nei rapporti contrattuali tra privati, che - in base alla normativa vigente - non può più essere presentato né alla pubblica amministrazione, né ai privati gestori di pubblici servizi. Naturalmente, il certificato resta un valido strumento di informazione sulla regolarità degli adempimenti effettuati ed è ottenibile su richiesta dell’interessato su Inarcassa On line (nella sezione “Domande e certificati” alla voce “Certificati”).
 
COME RIMETTERSI IN REGOLA PER OTTENERE LA REGOLARITA CONTRIBUTIVA Inarcassa mette a disposizione diverse modalità per rimettersi in regola e poter così ottenere il certificato di regolarità contributiva.
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO – ROP (art. 13 - Regolamento Generale Previdenza 2012)
 
Il ravvedimento è una leva accessibile per tutte le irregolarità commesse anche prima della data di approvazione ministeriale e cioè: • Ritardata domanda di iscrizione; • Omessa, ritardata o infedele dichiarazione; • Ritardato versamento della contribuzione.
 
La possibilità di accedere a questo istituto è percorribile soltanto se l’irregolarità non è stata notificata, per beneficiare della riduzione delle sanzioni del 70%. Il ravvedimento prevede che dopo l’eliminazione della irregolarità (con la presentazione della domanda di iscrizione o con la presentazione/rettifica della dichiarazione), nei 60 giorni successivi alla richiesta venga effettuato il pagamento dei relativi contributi e delle sanzioni.
Per il ritardato versamento della contribuzione l’irregolarità è sanata con il contestuale pagamento dei contributi evasi, degli interessi e delle sanzioni.
Nel caso in cui l’importo complessivamente sia superiore a 1.000 euro, è possibile rateizzare gli importi dovuti. Dopo il versamento di un acconto pari al 20% del debito rateizzabile, è possibile usufruire di un piano di rateizzazione, il cui numero di rate potrà essere scelto (fermo restando che l’importo di ogni singola rata non può essere inferiore ai 100,00 euro e che la durata massima del piano è pari a 36 mesi), con tasso di interesse del 4,25% per i contributi e dello 0,80% per le sanzioni nel 2019 e versamento tramite sistema SDD su un IBAN da indicare.
 
La rateizzazione comporta il differimento: • della liquidazione della pensione fino al versamento dell’ultima rata prevista dal piano; • del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento dell’acconto.
 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE – ACA (art. 14 - Regolamento Generale Previdenza 2012)
 
L’ACA permette di conciliare le irregolarità già notificate dopo la data del 20 maggio 2011 e ottenere una riduzione sulle sanzioni già irrogate del 30% per:
• Omessa o ritardata domanda di iscrizione; • Omessa o ritardata dichiarazione; • Infedele dichiarazione; • Omesso o ritardato versamento contributivo.
 
L’adesione alla proposta di accertamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento sanzionatorio, ed entro i successivi 30 giorni dalla data di adesione devono essere effettuati i versamenti in un’unica soluzione oppure rateizzati. Dopo il versamento di un acconto pari al 20% del debito rateizzabile, è possibile usufruire di un piano di rateizzazione, il cui numero di rate potrà essere scelto (con le stesse modalità sopra indicate per il ROP) e versamento tramite sistema SDD su un IBAN da indicare.
 
La rateizzazione comporta il differimento: • della liquidazione della pensione fino al versamento dell’ultima rata prevista dal piano; • del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento dell’acconto in presenza di tutte le condizioni che ne determinano la concessione.
 
RATEIZZAZIONE ORDINARIA DEL DEBITO ANNI PREGRESSI
Quando l’importo del debito supera i 1.000 euro può essere richiesta la rateizzazione dei debiti contributivi e/o sanzionatori relativi ad anni fino alle due annualità antecedenti la data dell’istanza (nel 2019 è possibile richiedere la rateizzazione per i debiti contributivi e sanzionatori riferiti agli anni fino al 2016 compreso).
 
Per la richiesta di rateizzazione: • invio della domanda entro 60 giorni dalla ricezione di una notifica di provvedimento amministrativo di addebito; • essere in regola con la presentazione di tutte le dichiarazioni reddituali obbligatorie; • essere in regola con il pagamento della contribuzione riferita all’annualità in cui viene presentata l’istanza ed alle due annualità antecedenti; • essere in regola con il pagamento di rate scadute riferite a piani di rateizzazione già concessi; • non essere titolare di pensione; • versare un acconto pari al 20% dell’importo rateizzabile.
 
La rateizzazione viene concessa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, in dieci rate quadrimestrali con tasso di interesse del 4,25% per i contributi e dello 0,8% per le sanzioni nel 2019.
 
La rateizzazione comporta il differimento: • della liquidazione della pensione fino al versamento dell’ultima rata prevista dal piano; • del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento dell’acconto in presenza di tutte le condizioni che ne determinano la concessione.
 

 
CREDITORE APPARENTE (art. 15 - Regolamento Generale Previdenza 2012) Nel caso in cui il professionista abbia impropriamente e in buona fede effettuato versamenti a un altro ente previdenziale (documentati e documentabili), questa corresponsione ha efficacia liberatoria. In accordo con il professionista si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione.
 
In tali condizioni non vengono applicate le sanzioni per: • Omessa domanda di iscrizione; • Omessa dichiarazione obbligatoria; • Omesso versamento dei contributi.
 
FINANZIAMENTI BANCA POPOLARE SONDRIO Inarcassa ha, da tempo, stipulato una convenzione con BPS per:
Finanziamenti per contributi previdenziali, durata fissa di 12 mesi, rimborso in rate mensili a tasso fisso nominale annuo pari al BCE vigente maggiorato di 3,00 punti. Il finanziamento costituisce un’ulteriore opportunità per il versamento dei contributi a tassi di rimborso rateale più contenuti.
 Prestiti personali (riservati soltanto ai titolari di conto corrente presso Banca Popolare di Sondrio): da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000, con durata da 19 a 60 mesi, con rimborso in rate mensili.
 

 
INTERVENTO SOSTITUTIVO L’intervento sostitutivo può essere richiesto alla stazione appaltante per coprire il debito contributivo presso Inarcassa. Il professionista o la società possono richiedere alla stazione appaltante che deve liquidare una fattura di corrispondere il relativo importo a totale o parziale copertura del debito. Si può ricorrere all’intervento sostitutivo anche nei casi di richiesta di un certificato di regolarità contributiva, quest’ultimo potrà essere rilasciato soltanto se l’importo della fattura risulta a copertura totale del debito con Inarcassa.

L’intervento sostitutivo può essere richiesto sia dal professionista che dalla stazione appaltante. Il professionista deve inviare una Pec all’indirizzo protocollo@inarcassa.it, con la quale autorizza Inarcassa a comunicare alla stazione appaltante, presso la quale vanta un credito, l’intero ammontare del debito scaduto.
 
VITRUVIO Inarcassa con un’apposita convenzione offre agli associati una soluzione finanziaria innovativa per anticipare l’incasso dei crediti vantati presso le pubbliche amministrazioni (PA). Un servizio per venire incontro alle esigenze dei liberi professionisti e delle società, dotato di strumenti dedicati e specifici realizzato da partner qualificati: CFN, società indipendente di consulenza di corporate finance e Officine CST, uno dei principali operatori italiani nel settore della gestione e recupero crediti verso la PA.
 
Chi può beneficiarne Il servizio è riservato ai professionisti iscritti a Inarcassa, ai non iscritti titolari di partita IVA e alle società.
Quali crediti è possibile cedere Tutti i crediti verso le pubbliche amministrazioni e per i quali sia stata ottenuta la certificazione sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell’economia e delle finanze (subordinatamente all’esito positivo della specifica istruttoria).
 
QUALI SONO I VANTAGGI PER CHI È IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INARCASSA Inarcassa, unitamente al compito istituzionale della previdenza, affianca un’attività di assistenza rivolta agli associati che spazia dagli aspetti relativi alla professione alla sicurezza sociale degli stessi. Queste iniziative si concretizzano in una sorta di sostegno agli iscritti, sviluppandosi su tipologie differenti, oltre che di convenzioni mirate a consentire di usufruire di servizi e/o benefici con impegni economici contenuti o quantomeno competitivi rispetto a quelli in essere sul mercato e acquistabili singolarmente.
Quanto sopra naturalmente viene disposto e messo a disposizione dell’associato che presenta una posizione previdenziale regolare dal punto di vista degli adempimenti.
 
Vediamo di seguito quali sono le attività promosse da Inarcassa.
 
ASSISTENZA • indennità di maternità; • indennità di paternità; • indennità per inabilità temporanea, erogata ai professionisti iscritti al verificarsi di un effettivo ed accertato stato temporaneo di totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale; • mutui fondiari edilizi a tassi agevolati; • sussidi per particolari casi di disagio economico; • sussidi per figli con disabilità; • polizza sanitaria “grandi interventi e gravi eventi morbosi”; • prestiti d’onore, senza interessi per le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare e per i giovani che si iscrivono a Inarcassa prima del compimento dei 35 anni di età e che beneficiano della riduzione contributiva (gli interessi dovuti sono a totale carico di Inarcassa); • finanziamento on line in conto interessi, con una riduzione di 3 punti percentuali sul tasso di interesse (a carico di Inarcassa) per l’erogazione di prestiti per l’avvio dello studio professionale o per anticipo di costi da sostenere a fronte di uno o più incarichi professionali. Sono richiesti almeno 2 anni di iscrizione ed è possibile ottenere fino a 30.000 euro per singolo professionista e fino a 45.000 euro per studio associato; • contributi per danni subiti in caso di calamità naturali (riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti).
 
CONVENZIONI (con costo a carico dell’iscritto) • polizza sanitaria integrativa, alla “Grandi interventi e Gravi eventi morbosi”, per il rimborso dei ricoveri e delle spese mediche, facoltativa e a pagamento; • convenzione RC professionale; • servizi finanziari nati dalla collaborazione di Inarcassa con l’Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, che, oltre a condizioni vantaggiose di conto corrente tradizionale e on line, offrono “Inarcassa Card”. Si tratta di una carta di credito che, oltre al consueto uso commerciale tramite i circuiti Visa o Mastercard, permette il versamento dei contributi on line e l’accesso facilitato a prestiti personali, con opzione di rimborso rateale su tutti e tre gli usi citati (per informazioni n. verde 800 016 318); • cessione del credito verso la PA – Inarcassa ha stipulato, senza alcun vincolo di esclusiva, una convenzione con CFN srl che ha per oggetto l’offerta a tutte le categorie dei “beneficiari” (propri iscritti, liberi professionisti iscritti agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri e società di ingegneria) di un servizio di acquisto pro-soluto del loro credito verso le Pubbliche Amministrazioni.
 
UNA RIFLESSIONE FINALE Erroneamente molti considerano i versamenti contributivi una “tassa” per il libero professionista, ma analizzando tutti gli aspetti che caratterizzano l’adempimento previdenziale di seguito si evidenziano i principali vantaggi, oltre a quelli sopra già menzionati.
Innanzitutto, stante l’obbligatorietà della copertura previdenziale per i lavoratori in generale, per gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti, questa tutela “di primo pilastro” è in capo a Inarcassa. Il contributo previdenziale versato, nel corso degli anni, all’Associazione rappresenta un risparmio “programmato e scadenzato” che si trasformerà, al termine della vita lavorativa o al momento in cui si sceglie di andare in pensione, in una disponibilità economica.
Il risparmio o versamento previdenziale effettuato nel corso dell’attività lavorativa, si trasforma in prestazione differita o pensione che accompagna il pensionato per tutta la sua vita.
Oltre ai vantaggi, alle agevolazioni ed alle convenzioni sopra elencate, un indiscusso aspetto positivo dell’aspetto contributivo è rappresentato dal vantaggio fiscale che i contributi obbligatori e facoltativi sono interamente deducibili dal reddito Irpef con una conseguente riduzione del carico fiscale del singolo.

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