Le domande degli iscritti
Assistenza
Sono la moglie di un giovane iscritto Inarcassa non autosufficiente. È prevista una forma assistenziale da parte di Inarcassa?
Un architetto di Genova
A decorrere dal 01/01/2024, con l’entrata in vigore del Regolamento Generale Assistenza, Inarcassa ha introdotto il Sussidio per la non autosufficienza. Si tratta di una nuova prestazione assistenziale che consiste nell’erogazione di un assegno mensile a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo dell’assegno, stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per l’anno 2024 ammonta ad euro 300,00. Questa prestazione è rivolta agli iscritti e pensionati Inarcassa che alla data della domanda siano in uno stato di non autosufficienza riconosciuto, in base ai requisiti previsti dall’art. 1 della L. n. 18/1980. Si tratta quindi di ingegneri o architetti a cui sia accertata una inabilità totale e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non siano in grado di compiere atti quotidiani della vita e necessitino quindi di un’assistenza continua. L’istanza può essere presentata dall’avente diritto o da altra persona che lo rappresenta a condizione che, alla data della domanda, il professionista abbia maturato almeno 5 anni di anzianità, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa nei 7 anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda. Per i professionisti con età fino a 40 anni sono sufficienti 2 anni di anzianità anche non continuativi all’atto della domanda. L’istanza deve inoltre essere accompagnata dal verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria della struttura pubblica che accerta lo stato di non autosufficienza riconosciuto in base ai requisiti previsti dall’art. 1 della L. 18/1980. Per ulteriori approfondimenti sul tema invitiamo a consultare il sito www.inarcassa.it.
Società tra professionisti
Sono un architetto libero professionista con partita IVA individuale e faccio parte di una StP. È possibile la mia contemporanea partecipazione ad un’altra StP multidisciplinare e ad una Associazione professionale? In tal caso dovrò dichiarare a Inarcassa tutti i volumi di affari conseguiti?
Un ingegnere di Biella
La legge n. 183/2011 ha previsto il principio in base al quale la partecipazione ad una StP è incompatibile con la partecipazione ad un’altra società tra professionisti, demandando al regolamento attuativo la disciplina di dettaglio.
Il primo comma dell’art. 6 del D.M. n. 34/2013 precisa, infatti, che l’incompatibilità considerata nell’art. 10, comma 6, della L. n. 183/2011, conseguente alla contemporanea partecipazione del socio a differenti società professionali, si determina anche in presenza di StP multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo.
Alla luce della richiamata normativa se ne deduce, pertanto, che un professionista architetto socio di una StP può esercitare contemporaneamente la professione in forma individuale, in forma associata, ma non può essere socio di un’altra StP. Gli adempimenti dichiarativi e contributivi nei confronti di Inarcassa avranno pertanto riguardo all’esercizio della professione svolta in forma individuale, societaria (quale socio di una sola Stp) e associativa.
Lavoratori all’estero
Vi contatto per avere una delucidazione per quanto riguarda l’imponibile da dichiarare ai fini IRPEF da inserire nella dichiarazione dei redditi Inarcassa. C’è una incongruenza tra Gestione Separata INPS e Inarcassa e vorrei avere chiarimenti al riguardo. Sono a partita Iva ordinaria il cui regime fiscale beneficia del “rientro dei lavoratori”. La legge, al riguardo, scrive: “… il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare”. Esempio: su compensi di 65.000 euro, il mio reddito dichiarato ai fini IRPEF (vedi quadro RN IRPEF), utilizza il valore di 65.000 * 0.3 = 19.500 euro. Non capisco perché’ la stessa cosa non avviene con Inarcassa. Il valore da voi richiesto è il RE21 e non il RE23 che è il mio reddito dichiarato ai fini IRPEF.
Un ingegnere di Reggio Emilia
Precisiamo che l’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 – “Lavoratori impatriati” – è una agevolazione di natura prettamente fiscale che non influisce sul reddito professionale comunicato ad Inarcassa. La ratio della suddetta previsione normativa, infatti, è quella di garantire una esenzione fiscale ai contribuenti che decidono di trasferire la residenza fiscale in Italia. Il conseguente beneficio fiscale, giacché legato alla riduzione della base imponibile Irpef del lavoratore, non ha incidenza sull’aspetto previdenziale, ragion per cui il reddito professionale da comunicare ai fini previdenziali ad Inarcassa deve essere quello effettivamente conseguito, e non “ridotto” ai sensi del regime impatriati. Fermo restando quanto sopra, Le rammentiamo che eventuali rettifiche dichiarative potranno essere effettuate direttamente dalla propria area riservata di Inarcassa Online. Ricordiamo, altresì, che il Regolamento Generale Previdenza Inarcassa non prevede alcuna sanzione:
• nel caso in cui l’associato provveda comunque al pagamento del conguaglio contributivo entro i termini istituzionali e non ritardi l’invio/rettifica della dichiarazione oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta;
• nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della dichiarazione che non comportino l’addebito di ulteriore contribuzione.
Si fa presente che, per ricevere informazioni, è possibile contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00, al numero 02.91.97.97.00 oppure – preferibilmente nei casi di intenso traffico – inviare una email attraverso il servizio “Inarcassa Risponde” sul nostro sito www.inarcassa.it.
Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento Generale di Previdenza. ■
tra quelli più cercati