Le domande degli iscritti
Prestazione supplementare ex art. 25 del R.G.P.
Come in precedenza segnalato continuo a sollecitare un concreto e rapido intervento teso a sanare la situazione di palese e immotivata ingiustizia di cui al comma 2 ex art.25 che, contrariamente a quanto avviene per il calcolo delle pensioni ordinarie, non comprende per il calcolo della prestazione supplementare per i pensionati iscritti l’ammontare versato per il contributo integrativo la cui quota minima è comunque obbligatoria.
La presente costituisce interruzione dei termini e denuncia dell’incostituzionale disparità di trattamento nonché richiesta di rivalsa della quota non percepita anche a valere sul sofferto supplemento pensionistico già percepito dallo scrivente per il quinquennio 2013-2018. Certo di un concreto riscontro e di un intervento sanatorio della Giunta esecutiva Inarcassa, invio i miei migliori saluti.
Un pensionato di Roma
Gentile Collega, in merito alla Sua richiesta di computare nel calcolo della prestazione supplementare anche la contribuzione integrativa, lamentando la incostituzionalità dell’art. 25.2 del Regolamento Generale di Previdenza e alla conseguente richiesta di ricalcolo della prestazione supplementare erogata per il quinquennio 2013-2018, pur prendendo atto delle motivazioni esposte, la stessa non può essere accolta in quanto contraria alla normativa vigente , approvata dai Ministeri Vigilanti.
La retrocessione del contributo integrativo nel montante individuale dei trattamenti pensionistici nella misura determinata dall’art. 26.5 del Regolamento Generale di Previdenza, è stata introdotta, a decorrere dal 01/01/2013, allorquando a detti trattamenti, fino ad allora calcolati con il sistema retributivo più generoso, è stato applicato il metodo contributivo, allo scopo di mitigare gli effetti della variazione per le nuove generazioni con anzianità previdenziali più contenute al momento della maturazione del diritto.
La prestazione supplementare reversibile era calcolata con il metodo contributivo anche prima della riforma quando i contributi utili al calcolo erano pari al 95% del contributo soggettivo entro i limiti della tabella A del Regolamento Generale di Previdenza.
Anche in questo caso il rendimento dell’istituto è stato migliorato introducendo l’opportunità di far rientrare nel calcolo della prestazione supplementare, il 100% contributi facoltativi versati ed elevando al 100% la misura dei contributi soggettivi utili al calcolo a decorrere dal 01/01/2014. Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento generale di previdenza .
Olalekan Jeyifous and Mpho Matsipa, Liquid Geographies, Liquid Borders, 2021. 17. Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, How will we live toghether?. Foto di Francesco Galli
Totalizzazione
Espongo brevemente la mia condizione:
- Iscrizione Albo Architetti di Firenze marzo 1990;
- Iscrizione Inarcassa;
- chiusura rapporti Inarcassa 31 agosto del 2008, ovvero da quando decorre l’immissione in ruolo a scuola come docente.
Totale periodo lavorativo Inarcassa 8 anni e 332 giorni, come da documentazione in mio possesso rilasciata da Inarcassa.
La mia domanda è: poiché nel 2023 andrò in pensione per anzianità come docente, gli 8 anni e 332 giorni potrò sommarli a quelli lavorati nella scuola?
Ricordo che qualcuno mi parlava di totalizzazione gratuita. Cosa vuol dire? Vorrei soltanto sommarli se fosse possibile, per avere una pensione unica.
Aspetto una sua risposta e la ringrazio sin da ora moltissimo se vorrà darmi dei chiarimenti che mi possono semplificare la comprensione di questa materia, per me ostica.
Un architetto di Firenze
Gentile Collega , in base alla vigente normativa e tenuto conto della sua attuale situazione (iscrizione ad Inarcassa dal 20/3/1990 al 20/5/1996 e per periodi frazionati sino al 1/9/2008, con un’anzianità di 8 anni e 332 giorni) Lei potrebbe accedere alle seguenti opzioni:
1) La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione riconosciuta al raggiungimento di 66 anni di età e di un’anzianità contributiva complessiva di 20 anni con differimento della decorrenza di 18 mesi rispetto alla data di maturazione del diritto.
Indicativamente l’importo della quota di competenza di Inarcassa sarebbe pari circa ad euro 1.200,00 annui lordi in 13 mensilità, con data di maturazione attestata ipoteticamente al 13/8/2022 (data del compimento dei 66 anni) e teorica decorrenza attestata al 1/3/2024 (differimento di 18 mesi dalla maturazione del diritto).
Tale proiezione è stata calcolata necessariamente in base ai dati attualmente in possesso di Inarcassa, fatta salva la necessaria verifica dei periodi contributivi di concerto con l’Inps in sede di istruttoria della domanda di pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione.
La domanda di pensione in regime di totalizzazione va inoltrata all’ente di ultima iscrizione (nel Suo caso, Inarcassa).
2) In alternativa, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo contributivo gratuito riconosciuta al raggiungimento di 67 anni di età (per il 2021).
Al riguardo, allo stato Le confermiamo che Inarcassa non potrebbe riconoscere la quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo di propria competenza, non avendo Lei maturato i requisiti minimi di anzianità contributiva di 35 anni previsti per l’anno 2023 dall’art.24 bis del Regolamento di Previdenza Inarcassa e non risultando una nostra iscritta, non è possibile prevedere, nel Suo caso, la data di perfezionamento dei requisiti di pensione in cumulo presso questa Associazione.
Inoltre, nel caso in cui Lei intenda eventualmente accedere alla pensione in cumulo dall’Inps, alla decorrenza del trattamento non Le sarebbe riconosciuta la quota di pensione di Inarcassa, ma solo la quota di competenza dell’Inps.
Allo stato, la contribuzione versata presso Inarcassa, quindi, potrebbe essere utilizzata esclusivamente per conseguire il diritto presso l’Inps.
Padiglione Croazia, Togetherness/Togetherless. 17. Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, How will we live toghether?. Foto di Andrea Avezzù
3) Ulteriore alternativa alle due precedenti è la pensione di vecchiaia unificata posticipata (art. 20, comma 1 Regolamento Generale Previdenza) riconosciuta al raggiungimento dei 70 anni e 9 mesi, requisito stabilito per l’anno 2027 e soggetto ad adeguamento alla speranza di vita; tutto ciò, a prescindere dall’anzianità contributiva raggiunta e con i soli contributi versati ad Inarcassa.
Tale trattamento è erogato su domanda e la decorrenza è fissata al primo del mese successivo alla presentazione della stessa. A titolo del tutto orientativo, l’importo di tale trattamento sarebbe pari circa ad euro 1.500,00 annui lordi in 13 mensilità, con data di maturazione attestata ipoteticamente al 13/5/2027 (data del compimento dei 70 anni e 9 mesi) e teorica decorrenza attestata al 1/6/2027.
4) Ulteriore alternativa alle precedenti, è la ricongiunzione dei periodi Inarcassa all’Inps , ai fini della costituzione di un’unica posizione presso tale Istituto. In questa sede, in merito all’orientabilità di quanto prospettato nella presente nota, occorre inoltre considerare, che tali proiezioni , sono legate necessariamente alla normativa vigente , utile oggi a chiarire il Suo personale scenario pensionistico e non possono quindi generare diritti o aspettative futuri nei confronti di Inarcassa.
Esse non possono quindi tener conto né di eventuali future evoluzioni legislative né di modifiche della Sua attuale posizione presso questa Associazione. Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento generale di previdenza . ■
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