La vecchia e non più “cara” Ricongiunzione, al cospetto del Cumulo

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La Ricongiunzione

L'istituto della RICONGIUNZIONE dei periodi contributivi è stato introdotto dalla Legge 5 Marzo 1990 n. 45 per consentire a tutti i lavoratori, dipendenti pubblici, privati ed autonomi il trasferimento di tutti i contributi versati in precedenza, presso uno o più Enti Previdenziali, nell'Ente in cui si è iscritti al momento di presentazione della domanda, che – per Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti – è Inarcassa.

Tale facoltà è stata regolamentata al fine di garantire al soggetto attivo le condizioni per raggiungere i requisiti necessari a ottenere un unico trattamento pensionistico a fine carriera lavorativa, offrendo due opportunità. Prima di tutto, evitare la dispersione di spezzoni di periodi con versamenti contributivi disgiunti e non sommabili, fino ad allora, a causa dei diversi criteri di calcolo della pensione adottati dagli Enti previdenziali; pertanto, di per sé, inutilizzabili. In secondo luogo, effettuando la Ricongiunzione, aumenta l'anzianità contributiva, favorendo l’avvicinamento al traguardo della pensione, e si incrementa il montante contributivo con il tasso di capitalizzazione adottato dall'Ente presso il quale vengono trasferiti i contribuiti, sulla base del quale viene effettuato il calcolo del trattamento pensionistico.

La Ricongiunzione, naturalmente, è a doppio senso: il libero professionista che, da iscritto, per un certo numero di anni ha versato contributi a Inarcassa e poi diventa dipendente, nel caso in cui lo ritenesse opportuno, potrebbe trasferire la contribuzione accantonata in precedenza a Inarcassa all'Ente presso il quale il datore di lavoro verserà dal quel momento i contributi (verosimilmente Inps, se sarà in Italia).

 

I contributi non Ricongiungibili

Sono quelli già utilizzati per ottenere altri trattamenti, o quelli restituiti – quando era consentito – e quelli versati alla Gestione Separata Inps, o meglio questi ultimi sono ricongiungibili solo presso l'Inps.

 

Modalità di Ricongiunzione

Per illustrare le modalità della Ricongiunzione presso Inarcassa di precedenti contributi versati ad altri Enti Previdenziali è utile, per il lettore, esplicitare alcuni passaggi che si sono registrati nel tempo.

 
  • Fino al 31.12.2014 le modalità di Ricongiunzione erano differenti se il periodo da ricongiungere era antecedente o successivo al 31.12.2012, quando sono intervenute le modifiche introdotte dalla Riforma, con il nuovo Regolamento Generale Previdenza 2012.In particolare: a. per la Ricongiunzione di periodi Ante Riforma 2012 (fino al 31/12/2012) l’onere erapari alle eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, applicando i corrispondenti coefficienti tabellari, e le somme effettivamente versate…” (Art. 1 comma 5) nelle altre gestioni. Queste differenze dipendono, evidentemente, dall’entità dei contributi versati presso le altre gestioni e, in ultima analisi, dai redditi percepiti; differenze tanto minori quanto più alti sono stati i contributi versati, e al limite anche a pari a zero. Mediamente, si considera che, nel 50% circa dei casi, le Ricongiunzioni presso Inarcassa si siano perfezionate con il solo trasferimento dei contributi versati presso gli altri Enti, senza il pagamento di oneri aggiuntivi. In generale, tuttavia, nel caso in cui il trasferimento comporti il pagamento di un onere, dovuto alle differenze di cui sopra, l’importo può essere: ”…effettuato in unica soluzione, oppure, su domanda entro 60gg dalla comunicazione del provvedimento da parte degli Uffici, in un numero di rate pari alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti…” (Art. 2 comma 3). In questo caso, di cosiddetta “Ricongiunzione onerosa” (periodi ante 1.1.13), se il pagamento viene effettuato con rateazione, il trasferimento, e quindi la Ricongiunzione, si considera “perfezionato” dopo il pagamento delle prime tre rate. Riguardo alla misura del trattamento pensionistico dopo la Ricongiunzione, poiché in questo caso, i periodi ricongiunti in questo caso sono riferiti ad anni antecedenti il 31/12/2012 – in cui era in vigore il metodo di calcolo retributivo della pensione – il computo dell’onere ai fini pensionistici è valutato con il metodo retributivo. b. per la Ricongiunzione di periodi Post Riforma 2012 (successivi al 31/12/2012) non vi sono oneri a carico dell’interessato, in quanto l’operazione consiste nel trasferimento del montante contributivo accumulato presso gli altri Enti (contributi versati oltre interessi di rivalutazione del 4,5% composto annuo). In tal caso, di cosiddetta Ricongiunzione non onerosa (periodi successivi al 1.1.2013), la Ricongiunzione si considera “perfezionata” soltanto dopo il trasferimento dell'intero importo, proprio per far valere la capitalizzazione su cui si basa il metodo contributivo.
  • LA NOVITÀ in vigore dal 1° gennaio 2015 prevede che: c. sia per periodi antecedenti sia successivi il 31.12.2012 la Ricongiunzione possa essere “non onerosa”. In tal caso, infatti, si farà riferimento soltanto al montante individuale dei contributi trasferiti, comprensivi degli interessi, e non sarà considerata l'eventuale differenza fra Riserva Matematica calcolata da Inarcassa e somme versate presso gli altri Enti. In tal modo, però, per il calcolo della quota pensionistica relativa al periodo oggetto di ricongiunzione sarà applicato il metodo contributivo. Tuttavia, per chi ritiene di avvalersi di condizioni più vantaggiose, per i periodi antecedenti il 31.12.2012 è possibile, comunque, optare per la “Ricongiunzione onerosa, con le norme in vigore ante 2015, di cui al punto a). Con questa opzione, sarà considerato l'eventuale onere relativo alla Riserva Matematica, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 45/1990, di cui si è detto sopra. Ma, così operando, i periodi contributivi ricongiunti saranno computati ai fini pensionistici con il metodo retributivo. A tale proposito gli Uffici trasmetteranno una doppia proposta di Ricongiunzione (Onerosa e Non onerosa) e l’iscritto potrà valutare e scegliere quella che più si adatta alle proprie esigenze.

 

Le ragioni di opportunità

  • La Ricongiunzione, dunque, è uno strumento per raggiungere i requisiti necessari a ottenere la pensione, poiché permette di evitare la dispersione di spezzoni contributivi, di per sé inutilizzabili.
  • Nei casi in cui i requisiti per il pensionamento fossero già raggiunti, la Ricongiunzione di periodi contributivi precedenti consente di aumentare il montante e l'anzianità contributiva, con il conseguente incremento della pensione.
  • È conveniente ricorrere alla Ricongiunzione per aumentare i periodi ante 31.12.12 per i quali si applica il metodo di calcolo retributivo della pensione.
  • Diventa opportuno trasferire i contributi con la Ricongiunzione, in particolar modo nella situazione odierna in cui, con l'adozione del metodo di calcolo contributivo della pensione, assume sempre più rilevanza la capitalizzazione dei contributi per garantire una crescita adeguata del montante individuale. Sarà un approccio prioritario per i più giovani, che avranno una quota contributiva della pensione preponderante rispetto alla quota retributiva. Ecco, allora, l'importanza di vedersi riconoscere un tasso di capitalizzazione certo, qual è il 4,5% annuo fino al trasferimento dei contributi presso Inarcassa. Non solo, ma dopo il trasferimento Inarcassa garantisce almeno l’1,5% annuo, a fronte di tassi che, in quanto riferiti, nei diversi Enti Previdenziali, alla variazione annua del Pil, negli ultimi anni come sappiamo sono stati assai modesti, addirittura pari a zero.
  • Gli oneri della Ricongiunzione sono interamente deducibili dal prelievo fiscale.
 
 

Gli altri istituti per accorpare periodi contributivi presso diversi Enti Previdenziali

La Totalizzazione – Nonostante l'agevolazione fiscale concessa con la deducibilità degli oneri della Ricongiunzione, poiché gli importi richiesti per il trasferimento dei contributi versati in un altro ente possono essere elevati, il legislatore ha introdotto l'istituto della Totalizzazione, con il D. Lgs 2 febbraio 2006 n. 42. Si tratta di una procedura che permette di riunire tutti gli spezzoni contributivi presenti presso vari Enti Previdenziali al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico, che non è frazionabile, ma comprende tutti i periodi di versamento contributivo. Gli Enti interessati "…determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, …" (Art. 4 comma 1) e la pensione, calcolata con il metodo contributivo, è costituita dalle quote a carico delle singole gestioni, mentre il pagamento degli importi liquidati dai singoli Enti "…è effettuato dall'Inps…" (Art. 5 comma 2).

Il Cumulo Pensionistico – Già introdotta nell'ordinamento nel 2012, con la legge n. 228 (art. 1 c. 239), questa modalità di accorpamento dei contributi previdenziali versati in periodi discontinui presso Enti diversi, che interessa anche gli iscritti ed ex iscritti Inarcassa è stata riproposta dal Governo con la legge n. 232/2016 (art. 1 c. 195), Legge di Bilancio 2017. Il nuovo istituto, che si aggiunge alla Ricongiunzione e alla Totalizzazione nel ventaglio delle possibilità di accorpare contribuzioni accreditate in più Casse di Previdenza obbligatoria, frutto di carriere discontinue, poggia su un meccanismo particolare. Infatti, pur essendo non oneroso, come la Totalizzazione, riconosce al beneficiario la liquidazione di un'unica pensione, erogata da Inps e costituita da un numero di quote, corrispondenti al numero degli Enti interessati dai vari periodi di contribuzione, calcolate secondo le regole previste da ciascun Fondo, nei relativi periodi. Per esemplificare, la quota pensionistica di un ipotetico ex iscritto a Inarcassa per un periodo antecedente l’1.1.2013 e successivamente iscritto ad altro ente, secondo l'attuale formulazione della norma dovrebbe essere calcolata anch'essa con il metodo retributivo. Una procedura questa in palese contrasto con le norme del vigente RGP 2012, considerato che quel periodo darebbe luogo, in ogni caso, ad una quota pensionistica contributiva, nel rigoroso rispetto della sostenibilità previdenziale imposta dalla Legge Fornero. Anche se alla base del provvedimento si possono ipotizzare ragioni di equità, la sua applicazione creerebbe per Inarcassa conseguenze finanziarie difficilmente sostenibili, oltre a far emergere, quelle sì vere e proprie, iniquità fra iscritti ed ex iscritti al nostro Ente di Previdenza.

 

I principi statutari di garanzia

Con l’introduzione di un ulteriore istituto previdenziale, denominato Cumulo Pensionistico, dunque, si è di fronte a un panorama che offre molteplici opportunità per costruire la propria pensione: un indubbio vantaggio per i lavoratori. Vantaggio che, tuttavia, non sempre collima con le esigenze statutarie di garanzia della sostenibilità finanziaria e di responsabilità gestionale degli Enti Previdenziali.

Per queste ragioni in attesa dei criteri applicativi del nuovo istituto da parte delle Casse Private, che ragionevolmente dovranno essere dettati da un apposito Decreto Ministeriale, Inarcassa adotterà, come sempre, le misure necessarie per la salvaguardia dei diritti di tutti gli Associati.

 
Qui tutta la modulistica per chiedere ricongiunzioni e riscatti

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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