Vademecum Previdenziale dell’Associata/o
CG
L’ISTITUZIONE
Come anticipato in premessa, in generale, chiunque svolga un’attività ha il dovere di accantonare un risparmio previdenziale per il sostegno economico che gli necessiterà una volta in quiescenza; il modello di “risparmio” per gli Architetti e Ingegneri che esercitano la professione in forma di pensione è garantito da Inarcassa.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, dal 1° gennaio 1972 è il presidio previdenziale e assistenziale degli Ingegneri e Architetti che esercitano la libera professione, sancito, prima dalla Legge n. 1046 dell’11 novembre 1971 e successivamente con la prima riforma, dalla legge n. 6 del 3 gennaio 1981, fino alla privatizzazione dell’attuale Inarcassa, avvenuta con il D.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994.
1. L’ISCRIZIONE A INARCASSA
Ora che abbiamo inquadrato l’ambito in cui vengono stabiliti i suddetti obblighi, è necessario che Tu sappia, anzitutto, quali sono i requisiti per l’iscrizione a Inarcassa, il dovere n. 1 per avere le carte in regola.
1.1 Requisiti di iscrivibilità
Conseguita la Laurea e superato l’Esame di Stato, per poter esercitare la Professione, il passo successivo è l’iscrizione all’ALBO PROFESSIONALE corrispondente al Titolo conseguito di Architetto o Ingegnere, o ad entrambi, se raggiunto il “doppio traguardo” nella facoltà di Ingegneria Edile e Architettura.
Le strade della Previdenza, invece, si dividono in funzione della tipologia di svolgimento dell’attività, autonoma o dipendente, in quanto da questa scelta scaturiscono obblighi previdenziali diversi. Semplificando il più possibile, con riferimento alle modalità esplicative della nostra professione, possiamo limitarci a differenziare le due condizioni di:
• attività di LIBERA PROFESSIONE, che richiede l’iscrizione obbligatoria a Inarcassa;
• attività svolta in regime di LAVORO DIPENDENTE, che prevede l’iscrizione obbligatoria a INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale).
Tuttavia, per gli Architetti e Ingegneri che svolgono l’attività di Lavoro Dipendente e sono iscritti all’Albo Professionale, rimane aperta al tempo stesso anche la strada dell’attività di Libera Professione; per questa fattispecie, di conseguenza, svolgendo la doppia attività si raddoppia la copertura previdenziale:
• per l’attività professionale svolta come LAVORO DIPENDENTE, il professionista rimane iscritto presso l’Istituto a cui il datore di lavoro versa i relativi contributi previdenziali, l’INPS;
• per l’attività di LIBERA PROFESSIONE, non potrà iscriversi a Inarcassa, ma è tenuto ad iscriversi alla GESTIONE SEPARATA INPS.
Dal punto di vista fiscale, inoltre, per l’esercizio dell’attività di libera professione occorre essere in possesso della PARTITA IVA individuale e/o di associazione professionale e/o societaria (società di professionisti o tra professionisti).
Dalla sintesi tracciata, si rileva come l’iscrizione a Inarcassa sia obbligatoria per gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la Libera Professione con carattere di continuità, vale a dire che siano al tempo stesso:
1.2 Domanda di iscrizione
Quando concorrono queste tre condizioni, anche se per un periodo di tempo limitato, è essenziale comunicare a Inarcassa di avere maturato i requisiti di iscrivibilità. La procedura è semplice: occorre inoltrare la domanda di iscrizione tramite la piattaforma Inarcassa online per autocertificare:
• dati personali;
• iscrizione Albo Professionale;
• non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
• apertura della partita IVA.
Alla domanda va allegato l’eventuale atto costitutivo, dell’associazione o della società, di cui si è entrati a far parte.
1.3 Ritardi e omissioni
Il ritardo nell’invio della domanda di iscrizione o l’omessa comunicazione di maturazione dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa, determina l’applicazione di sanzioni amministrative.
1.4 Variazioni dei dati comunicati
La perdita anche di uno solo dei requisiti sopra specificati – cancellazione dall’Albo professionale, chiusura della partita IVA, assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria –, determina l’interruzione del rapporto assicurativo dell’iscritto con Inarcassa.
In questa circostanza è necessario comunicare il venire meno delle condizioni richieste per l’iscrizione, inviando da Inarcassa online una domanda di cancellazione, con cui indicare:
• la data di inizio del nuovo rapporto assicurativo, specificandone la motivazione;
e precisando se trattasi di:
• lavoro dipendente o attività autonoma;
• cessazione della partita IVA, indicandone la data;
• recesso da associazione/società professionale, indicandone la data.
Nel caso di dimissioni dall’Ordine o sospensione dall’Albo professionale di durata superiore a un anno, il provvedimento di cancellazione è adottato d’ufficio da Inarcassa. La sospensione dall’Albo professionale pari o inferiore a un anno non costituisce causa di cancellazione dai ruoli previdenziali di Inarcassa.
1.5 La deliberazione
L’avvenuta iscrizione a Inarcassa è comunicata all’Associata/o con l’assegnazione del numero di matricola e la precisazione degli adempimenti previsti e delle relative scadenze.
2. GLI ADEMPIMENTI
La data di iscrizione a Inarcassa determina la decorrenza dei termini per adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi previsti per il completamento del percorso previdenziale fissato dallo Statuto, al fine di ottenere la liquidazione della propria pensione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale Previdenza.
Anche i professionisti non iscritti a Inarcassa sono tenuti ad adempiere agli obblighi dichiarativi e al versamento del contributo integrativo, se contestualmente iscritti all’Albo professionale e titolari di partita IVA.
2.1 Le Comunicazioni obbligatorie
• il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso;
• il reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF l’anno precedente - il volume di affari complessivo dichiarato ai fini dell’IVA l’anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di Inarcassa;
• la comunicazione annuale è obbligatoria e deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative;
• sono esonerati dall’invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti a Inarcassa privi di partita IVA nell’anno in esame;
• anche le società di professionisti, le società tra professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite Inarcassa online, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di Inarcassa.
Ulteriori precisazioni riguardanti le modalità operative per la comunicazione annuale obbligatoria sono state pubblicate nella rubrica FOCUS del n. 1.2024.
2.2 La Contribuzione
È bene ricordare che la contribuzione è la misura essenziale per costruire un sostegno economico inesistente per gli Architetti e gli Ingegneri liberi professionisti fino al 1971; un diritto voluto da Colleghi lungimiranti e ottenuto con l’istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti, avvenuta a livello legislativo nel 1972.
Entità e determinazione
Il versamento delle somme richieste da Inarcassa agli iscritti, a questo fine, comprende due contributi obbligatori, calcolati in percentuale sulle relative voci fiscali, reddito e fatturato, per finanziare le prestazioni assistenziali e previdenziali, garantite dall’Associazione a iscritti e pensionati. Il primo, posto a carico degli iscritti, è il Contributo Soggettivo; il secondo, Contributo Integrativo, è una maggiorazione percentuale che l’iscritto deve applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari professionale ai fini dell’IVA e versarne a Inarcassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo. L’obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.
Modalità di calcolo
• Il CONTRIBUTO SOGGETTIVO obbligatorio è pari al 14,5% del REDDITO PROFESSIONALE dichiarato ai fini IRPEF, fino alla concorrenza del massimale contributivo rivalutato all’indice ISTAT, pari a € 131.100,00 per il reddito 2023 da dichiarare nel 2024; l’aliquota è ridotta al 7,25% per gli iscritti fino a 35 anni di età, per un massimo di cinque annualità.
L’iscritto, inoltre, può versare un Contributo Soggettivo FACOLTATIVO, in aggiunta al suindicato contributo soggettivo obbligatorio, calcolato con un’aliquota modulare, variabile da un minimo dell’1% a un massimo dell’8,5%, applicata fino al medesimo massimale relativo al Contributo Soggettivo Obbligatorio suindicato.
• Il CONTRIBUTO INTEGRATIVO, pari al 4% del VOLUME d’AFFARI professionale fatturato ai fini dell’IVA, è addebitato al proprio Committente ed è pertanto esposta in fattura.
Modalità di pagamento
I valori fiscali di riferimento, Reddito e Volume d’Affari, per il calcolo dei due Contributi come sopra indicato sono resi disponibili soltanto l’anno successivo a quello in cui si svolge l’attività professionale, in concomitanza con la presentazione della dichiarazione fiscale. Per questa ragione, la modalità di pagamento relativa ad entrambi i contributi prevede l’anticipazione dei CONTRIBUTI MINIMI, Soggettivo e Integrativo, con il pagamento in misura fissa, che gli iscritti effettuano nel corso dell’annualità di riferimento contributivo, ciascuno suddiviso in due rate di pari importo.
I Contributi Minimi
Agevolazioni
Il Contributo Minimo Soggettivo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da Inarcassa.
Per gli Ingegneri e Architetti che si iscrivono o si reiscrivono a Inarcassa prima di aver compiuto 35 anni di età e per un massimo di cinque annualità, il Contributo Minimo Soggettivo e il Contributo Minimo Integrativo sono ridotti a un terzo; la riduzione si applica se il reddito professionale dichiarato è inferiore o uguale al reddito medio dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione.
Deroga
Gli iscritti, ad eccezione dei pensionandi o pensionati di Inarcassa, dei pensionati di altro ente previdenziale e dei beneficiari della contribuzione ridotta fino a 35 anni di età, che prevedono di produrre un reddito professionale per l’anno solare corrente inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell’anno solare vigente hanno la facoltà di derogare all’obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva. Si tratta di una facoltà esercitabile per massimo 5 volte.
Contributo di Maternità e Paternità
Gli iscritti a Inarcassa, anche se pensionati, sono tenuti al pagamento del CONTRIBUTO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ, disciplinato dall’art. 83 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. e dal Regolamento Generale Assistenza.
Il Saldo contributivo:
3 LE OPPORTUNITÀ
Riscatti
La formula del riscatto ai fini previdenziali può essere presa in considerazione dall’iscritto a Inarcassa, per aumentare l’anzianità contributiva necessaria e anche anticipare l’accesso al pensionamento; possono essere riscattati i seguenti periodi:
• corso di laurea legale in ingegneria e architettura;
• servizio militare, servizi ad esso equiparati, come il servizio civile sostitutivo;
• lavoro all’estero, che non danno origine a pensione, non sono ricongiungibili in Italia e per i quali sia stata esercitata la facoltà di deroga al versamento del contributo soggettivo minimo.
I riscatti possono essere richiesti e ottenuti soltanto da coloro che non ne usufruiscono presso altre Casse o altro Ente Previdenziale.
La domanda deve essere trasmessa tramite Inarcassa online mentre precisazioni e termini per la richiesta sono disponibili sul sito istituzionale www. inarcassa.it.
Ravvedimento operoso
Nell’eventualità di incorrere in irregolarità, quali ritardi, errori e omissioni negli adempimenti il Ravvedimento operoso è una modalità di regolarizzazione che gli associati possono adottare, tramite Inarcassa online, nei casi in cui non siano stati già accertati dagli uffici competenti di Inarcassa o, se già constatati, non siano ancora stati ancora notificati, per l’emissione dei provvedimenti relativi a:
a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione: l’irregolarità può essere sanata con l’invio della Dichiarazione di possesso dei requisiti di iscrivibilità, seguito – entro 60 giorni – dal pagamento dei contributi evasi, nonché degli interessi e delle sanzioni ridotte del 70 per cento;
b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione (Comunicazione Annuale Obbligatoria): tali irregolarità possono essere sanate mediante invio di una Dichiarazione riportante i dati corretti, seguita – entro 60 giorni – dal pagamento dei contributi evasi, nonché degli interessi e delle sanzioni ridotte del 70 per cento;
c) omesso versamento della contribuzione: anche in questo caso, l’irregolarità può essere sanata – entro 60 giorni – con il pagamento dei contributi evasi, nonché degli interessi e delle sanzioni ridotte del 70 per cento;
d) ritardato versamento della contribuzione: in questo caso, l’irregolarità può essere sanata – entro 60 giorni – con il pagamento degli interessi e della sanzione ridotta del 70 per cento.
Su istanza del richiedente, il pagamento può essere rateizzato se la somma complessivamente dovuta supera l’importo di euro 200,00. In tal caso il ravvedimento si perfeziona con l’accettazione formale del debito complessivo. Il mancato rispetto del piano di rateazione e l’omesso versamento di almeno tre rate comporta la decadenza del Piano e del Ravvedimento Operoso. In tal caso, Inarcassa procederà d’ufficio al recupero dell’intero debito con l’applicazione delle sanzioni in misura intera.
Accertamento con adesione
A differenza di quanto esposto riguardo al Ravvedimento Operoso da parte dell’iscritto, in presenza di irregolarità relative a ritardi, errori e omissioni negli adempimenti, accertati e notificati da Inarcassa, è possibile accedere su Inarcassa online all’Accertamento con Adesione a seguito dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
• L’accettazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di Inarcassa e si perfeziona con il versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall’adesione.
• L’adesione all’accertamento nei seguenti casi comporta la riduzione delle sanzioni del 30% nelle relative modalità e interessa i seguenti adempimenti:
a) iscrizione d’ufficio, o ritardo della comunicazione di iscrivibilità, le sanzioni di cui all’art. 1 commi 3 e 2 del Regolamento Generale Previdenza sono ridotte del 30 per cento;
b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione, la sanzione di cui all’art. 2 c. 3 e 4 del Regolamento Generale Previdenza è ridotta del 30 per cento;
c) omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all’art. 10 c. 1 del Regolamento Generale Previdenza è ridotta del 30 per cento.
Nel caso l’associata/o non abbia commesso irregolarità nell’ultimo decennio, o dalla data di iscrizione se inferiore al decennio, le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono ridotte del 70 per cento anziché del 30 per cento.
È consentita, previa domanda, la rateazione degli importi dovuti se superiori a 200,00 euro. In tal caso, l’accertamento si perfeziona dopo l’accettazione formale del debito complessivo. Il mancato rispetto del piano di rateazione e l’omesso versamento di almeno tre rate comporta la decadenza del Piano e dell’Accertamento con Adesione. In tal caso, Inarcassa procederà d’ufficio al recupero dell’intero debito, applicando le sanzioni in misura intera.
Creditore apparente
Qualora l’associata/o dimostri di avere, in buona fede, denunciato i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad altro ente previdenziale, documentandone l’errore con copia delle quietanze di versamento e idonea certificazione, non si applicano le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all’omessa comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi. In accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente, quale creditore apparente. Inoltre, se la contribuzione dovuta a Inarcassa risultasse superiore a quella versata al creditore apparente, l’associata/o dovrà integrarne l’importo, trasferito a Inarcassa, con il pagamento dei maggiori contributi dovuti, senza l’applicazione di sanzioni.
LE CARTE IN REGOLA
Le semplici indicazioni che seguono elencate in questo inserto estraibile possono essere un riferimento pratico per gli iscritti su adempimenti, scadenze e modalità operative, che consenta una rapida consultazione e un agevole riscontro in caso di dubbi per adempiere agli obblighi previdenziali. Seguire le semplici indicazioni di questo vademecum può aiutare tutti in un dovere essenziale, ancorché obbligatorio, con una rapida consultazione, in modo da applicare correttamente le norme che regolano l’iscrizione a Inarcassa ed evitare di incorrere in errori, omissioni e, in generale, tutte le irregolarità che purtroppo sono fonte di sanzioni economiche e, in tal modo, possono essere evitate. La regolarità contributiva, infatti è il requisito indispensabile per usufruire dei servizi assistenziali, utilizzare le agevolazioni e beneficiare delle numerose opportunità e accedere alle convenzioni accordate da Inarcassa agli iscritti, nel percorso di avvicinamento al traguardo dell’età pensionabile con le carte in regola. ■
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