Riscatto, ricongiunzione, paternità e cumulo contributivo

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Riscatto e Ricongiunzione

Il 29/9/2014 ho inoltrato a Inarcassa domande di riscatto laurea e ricongiunzione periodi di contribuzione Inps.

Dal prospetto Inps sono emersi alcuni periodi di sovrapposizione di iscrizione a entrambi gli Enti e di conseguenza nel febbraio 2015 ricevo dalla Cassa il calcolo dell’onere di riscatto aggiornato ai periodi effettivamente riscattabili. Nella stessa comunicazione venivo informato della impossibilità a procedere al calcolo dell’onere di ricongiunzione; la cavillosità della motivazione addotta è al contempo disarmante ed emblematica del grado di attenzione verso gli iscritti. A seguito di mia insistenza mi viene inviato il prospetto dell’onere di ricongiunzione ma, essendo nel frattempo entrata in vigore la ricongiunzione contributiva, chiedo di poter avere un prospetto per tale soluzione. Il 10/3/2016 ricevo da Inarcassa il prospetto di ricongiunzione redatto applicando sia il metodo retributivo che quello contributivo.

Purtroppo in esso manca l’unico dato veramente interessante ossia l’importo annuo di pensione percepibile con un metodo piuttosto che con l’altro, per cui sono punto a capo e nel frattempo sono passati 385 giorni dalla mia richiesta.

 

Un ingegnere iscritto di Varese

 

Gentile Collega,

Ti assicuro che tutto il personale di Inarcassa è impegnato a soddisfare le esigenze degli associati mettendo la massima attenzione all'ascolto costante delle richieste con cortesia e disponibilità. Nel caso in specie sono intervenute successive richieste ed esigenze (rideterminazione dei periodi riscattabili, simulazione del calcolo della ricongiunzione contributiva per la possibilità sopravvenuta successivamente alla domanda originaria, etc).

Il regolamento Riscatti e Ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2015, da la facoltà all'interessato di optare, anche per i periodi antecedenti al 01/01/2013, per la ricongiunzione non onerosa con calcolo contributivo. Con l'esercizio della citata opzione, il montante contributivo maturato presso le altre gestioni previdenziali interessate al procedimento confluirà, al momento della maturazione del diritto a pensione, nella quota contributiva di pensione e l'anzianità oggetto di ricongiunzione sarà acquisita, e pertanto utile ai fini del diritto a pensione, alla data di trasferimento del montante contributivo.

Diversamente, in caso di ricongiunzione retributiva onerosa, la posizione previdenziale oggetto di ricongiunzione confluirà nella quota retributiva di pensione e, in questo caso, l'anzianità oggetto di ricongiunzione sarà acquisita e pertanto utile ai fini del diritto a pensione, alla data di pagamento delle prime tre rate del piano di pagamento dell'onere.

Per valutare la convenienza tra i due sistemi di calcolo (retributivo e contributivo) occorre esaminare la singola situazione relativamente all’entità del montante trasferito e la curva reddituale dell’iscritto.

Le modalità operative di gestione di domande contestuali di riscatto e ricongiunzione prevedono che le due posizioni vengano definite in tempi disgiunti se pur consecutivi. Infatti gli oneri di riscatto e di ricongiunzione retributiva dipendono anche dall'anzianità di iscrizione del professionista e pertanto per elaborare il secondo provvedimento, è necessario attendere la definizione, ovvero la rinuncia, del primo provvedimento al fine di determinare l'esatta anzianità da applicare al calcolo.

 

Indennità di paternità

Sono un architetto iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Roma e scrivo per richiedere quali sono le modalità per usufruire della indennità di paternità a seguito delle estensioni approvate nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La data di nascita del bambino è 03/01/2017, ed essendo la madre del bambino inoccupata, ritengo di possedere i requisiti per accedere ai contributi previsti.

Le chiedo le modalità per poter accedere al servizio, la modulistica e le tempistiche.

 

Arch. Michele Strapazzoni

 

Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per l'indennità di paternità per i liberi professionisti (artt. 18, 19, 20).

L’importo dell’indennità è commisurato all’80% del reddito professionale del secondo anno precedente l’evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l’affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.

Mi spiace però informarla che per il suo caso non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del beneficio.

Infatti attualmente e per tutto l’anno 2017 l'indennità di paternità per i padri liberi professionisti è erogabile per il periodo in cui sarebbe spettata (a seguito di parto, aborto, adozione o affidamento) alla madre libero professionista solo al verificarsi dei seguenti eventi: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio e affidamento esclusivo del figlio al padre.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, (entrata in vigore dell'art. 34 bis del Regolamento Generale Previdenza) tale tutela sarà ampliata ai padri iscritti a Inarcassa per la nascita del figlio o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato indipendentemente dalla condizione professionale della madre e quindi anche quando la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice.

La nuova prestazione sarà erogata per i tre mesi successivi all'evento nel caso in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità o non ne usufruisca. Saranno coperti gli eventi (nascita, adozione, affidamento provvisorio) che avverranno dal 1° gennaio 2018.

L’indennità di paternità sarà calcolata sul 60% del reddito professionale del secondo anno antecedente l'evento, rapportato al periodo massimo di tre mesi di tutela (es: in caso di nascita nel 2018, l'indennità sarà calcolata sul reddito 2016).

 

Cumulo Contribuzione INPS con INARCASSA

Sono un iscritto che nello scorso anno ha concluso la ricongiunzione in Inarcassa dei periodi di contribuzione Inps e nel dicembre scorso ho presentato domanda di pensione anticipata con decorrenza marzo 2017. Posso ora rettificare la richiesta di ricongiunzione chiedendo espressamente di poter cumulare con formula gratuita la contribuzione INPS alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla Legge di bilancio 2017?

 

Un iscritto di Frosinone

 

La Sua richiesta di accedere al cumulo contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2017 non è accoglibile poiché il trasferimento da parte dell'Inps del montante contributivo è già avvenuto concludendo in maniera irrevocabile l'iter di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Preciso inoltre che, nel caso di cumulo dei periodi assicurativi, la pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi, a prescindere dall'età anagrafica.

 

Cumulo contribuzione Inps per i già pensionati

Dal 18 febbraio 2017 sono in pensione INPS.

Il cumulo dei contributi può essere richiesto anche dai titolari di pensione?

 

Un iscritto di Gorizia

 

Analogamente a quanto previsto per gli istituti della Ricongiunzione e Totalizzazione, non è possibile accedere all'istituto del cumulo dei contributi per coloro che risultano già titolari di trattamento pensionistico erogato da parte di una delle Gestioni Previdenziali interessate. Il cumulo è infatti un istituto alternativo alla ricongiunzione e totalizzazione per il raggiungimento del diritto di un'unica pensione e non trova applicazione in caso l'interessato abbia già una prestazione previdenziale in godimento. 

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