Pensione in anticipo Al via l’Ape volontario
Premessa
La manovra di bilancio per il 20181, l’ultima della legislatura 2013-2018, interviene anche in campo previdenziale, confermando gli elementi di flessibilità all’interno del sistema previdenziale pubblico introdotti dalla Legge di bilancio dello scorso anno; le misure riguardano in particolare il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita media e la possibilità di anticipare il pensionamento di oltre tre anni rispetto all’età ordinaria (cfr. par. 1). Altre misure interessano le Casse di previdenza, come l’introduzione di specifiche salvaguardie per il patrimonio e la loro esclusione dalla spending review (cfr. par. 2), e la libera professione, con l’introduzione del principio dell’equo compenso (par. 3).La manovra si inserisce in un quadro macroeconomico in ripresa, in cui l’economia italiana è cresciuta per il terzo anno consecutivo, pur in un contesto di finanza pubblica non troppo favorevole, soprattutto per l’elevato livello di debito pubblico. Nel confronto con gli altri principali paesi europei, l’Italia presenta un debito pubblico che supera il 130% del Pil, a fronte di livelli prossimi al 100% del Pil in Francia e Spagna e del 65% in Germania (cfr. fig. 1).
L’indebitamento netto ha registrato un forte aumento durante la crisi e, seppure in ridu zione, è ancora, in rapporto al Pil, su livelli più elevati rispetto a quelli pre-crisi (cfr. fig. 2), dinamica comune ad altri Paesi dell’area euro; la Spagna, ad esempio, che dal 2015 cresce a ritmi più che doppi rispetto all’Italia, per fronteggiare la crisi ha lasciato esplodere il deficit pubblico di oltre 10 punti in rapporto al Pil ed è sotto procedura per deficit eccessivo. La Manovra ha “disattivato” per un anno l’innalzamento delle aliquote dell’IVA previsto dalle clausole di salvaguardia, quantificabile in un minor gettito di quasi 16 miliardi; la misura è in linea con le leggi di bilancio degli anni precedenti che hanno “rimandato” più volte gli aumenti dell’IVA. A partire dal prossimo anno, tuttavia, come evidenzia l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, sarà difficile poter cancellare di nuovo le clausole di salvaguardia e sostituirle con coperture alternative. La pressione fiscale, definita dall’insieme delle imposte e dei contributi sociali in rapporto al Pil, si mantiene su livelli elevati, ma registra un miglioramento nel 2016 (42,7% in luogo del 43,5% del periodo 2012-2015, cfr. fig. 3).
Le principali misure di stimolo alla crescita sono riconducibili alle agevolazioni per gli investimenti privati (ammortamenti e incentivi all’innovazione del Piano Industria 4.0) e per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazioni edilizie, agli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile, al credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie. Maggiori risorse sono inoltre destinate agli investimenti pubblici e al settore del pubblico impiego, per il rinnovo del contratto e per nuove assunzioni. Le misure “espansive” consentono di liberare risorse per circa 26 miliardi di euro nel 2018; gli interventi “a copertura”, riconducibili a risparmi di spesa e a nuove azioni di contrasto dell’evasione, ammontano a 15 miliardi, con un conseguente aumento del disavanzo del 2018 di 11 miliardi (cfr. tab. 1). In base alle stime governative, la manovra è coerente con un proseguimento del processo di rientro del disavanzo, fino al pareggio nel 2020.
1. Le misure in campo previdenziale
La manovra interviene in campo previdenziale con misure di modesta entità ma di grande impatto dal punto di vista sociale e in grado di incidere sulle scelte individuali.
Adeguamento dell’età pensionabile È stato modificato il meccanismo automatico di adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita media della popolazione italiana. Non sono stati adottati al riguardo interventi generalizzati volti a sospendere l’adeguamento, come invece richiesto da più parti. Come sottolineato dai maggiori centri di ricerca internazionali, l’impatto negativo sulla sostenibilità sarebbe stato pesante, con un maggior onere di quasi 1 punto di PIL intorno al 2035-2040 (cfr. fig. 4). Le modifiche hanno reso più strutturato il meccanismo. Gli adeguamenti non possono essere superiori a tre mesi e non possono assumere valori negativi, salvo recupero, in entrambi i casi, da effettuare in sede degli aggiornamenti successivi. In relazione alla cadenza biennale dell’aggiornamento prevista dal 2019, la manovra ha precisato che dal 2021 si farà riferimento alla differenza tra la media dei valori (della speranza di vita) registrati nei singoli anni del biennio di riferimento e la media del biennio precedente. Sono state inoltre escluse dagli adeguamenti alcune categorie di lavoratori (ad es., le attività cosiddette usuranti).
Anticipo pensionistico (APE) La manovra proroga, anzitutto, a tutto il 2019 l’Anticipo pensionistico su base volontaria; amplia inoltre la platea dei destinatari dell’APE sociale. L’APE volontario è divenuto operativo ad inizio 2018 (Circolare Inps n. 28 del 13/2/2018), a un anno dalla sua introduzione, con l’indicazione dei parametri su tassi di interesse e premi definiti nelle convenzioni con il sistema bancario e assicurativo. L’APE rientra nel “pacchetto” di strumenti predisposti per rispondere alla crescente domanda di flessibilità, in un contesto caratterizzato da una “rigidità” dei requisiti di accesso alla pensione (Riforma Fornero) e dall’aumento della disoccupazione seguita alla lunga fase recessiva. Anche le misure sul Cumulo, che hanno esteso la possibilità di “riunire” anche i periodi di iscrizione presso le Casse di previdenza, vanno nella direzione di una maggiore flessibilità ed equità nei confronti di quei lavoratori che nel corso della loro vita lavorativa hanno maturato “spezzoni” contributivi presso più gestioni previdenziali. L’Anticipo Pensionistico del sistema pubblico prevede tre “versioni”: APE sociale, APE aziendale e APE volontario. Tutti e tre gli istituti consentono di anticipare il pensionamento fino ad un massimo di tre anni e sette mesi, ma presentano caratteristiche diverse. L’APE sociale si configura come una vera e propria prestazione assistenziale per categorie “svantaggiate”, con costo interamente a carico dello Stato, mentre l’APE volontario e aziendale assumono la forma di un vero e proprio prestito bancario, il cui costo è di fatto sostenuto, rispettivamente, dal lavoratore o dall’impresa.
Fondi pensione di previdenza complementare
Per favorire la flessibilità in uscita nel sistema pensionistico pubblico, alcune modifiche interessano la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) dei Fondi pensione, introdotta unitamente all’Ape dalla Legge di stabilità per il 2017: l’istituto è esteso anche ai dipendenti pubblici aderenti a Fondi pensione ed è prevista la tassazione agevolata riconosciuta alle rendite pensionistiche erogate con i requisiti ordinari. Risulta avviato un processo di adeguamento dei Fondi pensione rivolti ai dipendenti pubblici ai Fondi dei lavoratori privati, parificando il regime fiscale e prevedendo la possibilità di adesione tramite forme di silenzio-assenso. Il Fondo pensione istituito presso l’Inps (FondInps), per accogliere le quote di TFR non destinate in forma esplicita alla previdenza complementare (c.d. TFR tacito), viene soppresso. In sostituzione, mediante Decreto ministeriale, verrà individuato il Fondo pensione, tra i Fondi negoziali di maggiori dimensioni, in cui far confluire il TFR “tacito”.
Per le politiche sociali e assistenziali, sono previste misure che vanno a consolidare precedenti interventi a favore della famiglia e di contrasto alla povertà. Viene confermato per il 2018 il “bonus bebè” e risulta ampliata la platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (REI). È istituito il cosiddetto Fondo caregiver, con una dotazione di 60 milioni, per sostenere finanziariamente chi assiste le persone non autosufficienti all’interno della famiglia. La soglia delle detrazioni fiscali per figli a carico viene aumentata da 2.800 a 4.000 euro. La Legge di bilancio prevede poi la costituzione di due Commissioni tecniche, entrambe presiedute dal Presidente dell’Istat, incaricate di esaminare la “gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni” e la “classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali”. Le Commissioni dovranno concludere i lavori entro il prossimo 30 settembre.
2. Misure specifiche per le Casse
Bail-in (Legge bilancio, art. 1, c. 182) Una specifica disciplina riguarda la salvaguardia del patrimonio delle Casse, che ammonta a oltre 75 miliardi di euro (cfr. tab. 7). In sostanza viene vietato il ricorso al bail-in in caso di crisi degli istituti bancari, in analogia a quanto già previsto per i Fondi pensione di previdenza complementare. In pratica, i valori e le disponibilità affidati alle Casse costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo, non possono essere distratti dal fine cui sono destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore.
Spending review (Legge bilancio, art. 1, c. 183) A partire dal 2020, non si applicano alle Casse di previdenza le norme di contenimento delle spese previste per gli “altri soggetti inclusi nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato” individuate dall’Istat (Elenco Istat), ferme restando le misure vigenti in materia di personale. In base a questa disposizione, le Casse continueranno ad essere incluse nell’Elenco Istat, ma solo a fini statistici e non anche ai fini dell’applicazione delle norme di spending review. Si tratta di una misura che conferma la natura privata delle Casse e la loro autonomia, facendo chiarezza e distinguendo tra natura privata e funzione pubblica.
Altre misure In tema di investimenti “qualificati”, sono ampliate le tipologie di strumenti finanziari in cui le Casse possono destinare le proprie risorse (fino al 5% dell’attivo patrimoniale), a fronte dei quali è riconosciuta l’esenzione dei relativi proventi. Rientrano tra gli investimenti “qualificati” anche le “quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali.
Lago di Como, Villa Pizzo, fotografia di Dario Fusaro
3. Misure per la libera professione
Equo compenso (D.L. 148/2017, art. 19 quaterdecies e Legge bilancio art. 1, c. 487) A tutti i professionisti (appartenenti o meno a un Ordine) vengono estese le disposizioni che consentono di evitare clausole vessatorie nei rapporti tra avvocati e sistema finanziario, cioè banche e assicurazioni o grandi e medie imprese; il rispetto del principio dell’equo compenso è anche introdotto per le Pubbliche Amministrazioni in relazione a prestazioni professionali svolte in loro favore.
Misure di natura fiscale La professione è interessata anche da misure di natura fiscale che riguardano, in generale, le imprese e il settore dell’edilizia. Sono state prorogate al 2018 le agevolazioni fiscali per gli investimenti privati (c.d. super e iper-ammortamento) e le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica. Altre misure hanno riguardato: la fatturazione elettronica, che dal 2019 interesserà la generalità delle operazioni soggette a IVA; la comunicazione dei dati delle fatture, con il differimento al 30 settembre del termine del 16 settembre previsto per la comunicazione del 2° trimestre; le polizze per eventi calamitosi, con l’introduzione della detrazione del 19% sui premi; il credito di imposta per spese di formazione nel settore delle tecnologie. ■
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