Nuove figure di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nel Codice dei Contratti Pubblici. Quali adempimenti verso Inarcassa?

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Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 1° luglio 2023 introduce una qualificazione più estesa degli operatori economici che operano nel campo dell’ingegneria e architettura. Analizziamo le novità e gli adempimenti di questi nuovi operatori professionali nei confronti di Inarcassa.
La nuova definizione contenuta all’art. 1 lett. l) dell’allegato I.1 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36), definisce operatore economico: “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”.
Tale definizione si ricollega a quelle del previgente Codice (art. 3 lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016) che qualificava operatore economico una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, “…che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.
Appare evidente come il concetto di operatore economico del Nuovo Codice sia stato semplificato e nel contempo ampliato rispetto al passato: non rileva più la soggettività dell’operatore stesso quanto la prestazione di lavori, servizi e forniture che detto operatore ha la capacità di offrire sul mercato, in relazione all’oggetto della procedura pubblica cui può partecipare.
In maniera speculare è stata estesa anche la sfera dei soggetti che possono esercitare l’attività di ingegneria e architettura che interessa la nostra categoria. L’art. 66 del Codice, al comma 1 lett. e) prevede la partecipazione ai suddetti servizi di “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”. Tale novità era stata già introdotta all’art. 46 del previgente Codice dei Contratti Pubblici dall’art. 10, comma 1, Legge n. 238/2021 (Legge europea 2019-2020)
La disciplina europea, prevedendo l’integrazione all’art. 46 del Codice, con un espresso richiamo al “rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta”, non faceva altro che recepire le indicazioni della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea, sentenza C-219/19 dell’11 giugno 2020): l’originaria elencazione tassativa dei soggetti ammessi alle procedure inerenti i servizi di ingegneria e/o architettura1, aveva infatti creato non poche questioni, facendo talvolta propendere per una esclusione di quegli operatori che, pur svolgendo attività di ingegneria e architettura, erano privi della forma giuridica prevista dal codice.
Secondo la versione del Nuovo Codice sono ammessi quindi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i seguenti soggetti:
a) i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti che, operando sul mercato, rendono a committenti pubblici e privati servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi nelle forme delle società di persone oppure nella forma di società cooperativa (a compagine omogenea);
c) società di ingegneria, costituite nella forma di società di capitali oppure nella forma di società cooperative (a compagine mista);
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000- 6 stabiliti in altri Stati membri della UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati.


1. Prima delle modifiche apportate al Codice dei Contatti pubblici dall’art. 10 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238, l’art. 46 identificava i prestatori di servizi di ingegneria e architettura in: a) professionisti singoli o associati; b) società di professionisti; c) società di ingegneria; d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri; e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.


La sentenza della Corte di Giustizia Europea C-219/19, Sezione X, 11 giugno 2020
La querelle era stata originata, appunto, dal diniego posto a una Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene la stessa fosse abilitata, in forza del diritto nazionale, a offrire i servizi oggetto dell’appalto.
Fulcro del contrasto era l’assenza degli organismi senza scopo di lucro tra le categorie di operatori previste dal citato art. 46, D.Lgs. n. 50/2016, dal momento che, non potendo detti organismi iscriversi al casellario ANAC, in mancanza di esplicita previsione normativa, sarebbe stata impossibile da parte dell’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi verifica delle caratteristiche professionali di tali organismi che desideravano presentare un’offerta.
La Corte di Giustizia Europea interveniva2, preliminarmente, a fornire una nozione di “operatore economico”, da interpretarsi in senso ampio: “in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare”3.
In secondo luogo, precisava che la presunzione in base alla quale i soggetti che erogano servizi connessi all’architettura e all’ingegneria in via continuativa – a titolo professionale e remunerato – siano maggiormente affidabili per la continuità della pratica e dell’aggiornamento professionale, non può essere accolta nel diritto dell’Unione atteso peraltro che, qualora un ente – in forza del diritto nazionale – risulti abilitato a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, non può vedersi negato il diritto di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nel suddetto Stato.
La Corte confermava, in conclusione4, che gli Stati membri hanno il potere di autorizzare o meno talune categorie di operatori economici a fornire certi tipi di prestazioni anche in riferimento agli enti che non perseguono finalità di lucro, precisando tuttavia che: “(…) se e nei limiti in cui, siffatti enti siano autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, il diritto nazionale non può vietare a questi ultimi di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione dei servizi stessi”.


3. Art. 2 Direttiva 2014/24/UE.
4. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-305/08.

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I requisiti dei nuovi operatori di ingegneria e architettura5 - art. 37, Allegato II.12 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
La principale novità del Nuovo Codice dei Con tratti Pubblici consiste, tuttavia, nell’aver disciplinato i requisiti degli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”. Tra questi soggetti possono rientrare a titolo esemplificativo le associazioni, le fondazioni e altri soggetti che ricomprendano nell’oggetto sociale oltre all’attività principale anche attività riconducibili alla sfera professionale dell’ingegneria e architettura.
Non essendo mai stato emanato il decreto ministeriale previsto dalla Legge europea, il Nuovo Codice, all’art. 37 dell’Allegato II.12, ha infatti elencato i requisiti previsti per tali soggetti, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Va per prima cosa evidenziato il contenuto del primo comma di tale articolo 37, il quale dispone che tali operatori “sono tenuti” a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. In secondo luogo, detti soggetti devono predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica: legale rappresentante, amministratori, soci, soci fondatori, associati, dipendenti ovvero consulenti muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno loro fatturato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
Come per le società di ingegneria, tali soggetti devono altresì disporre di almeno un direttore tecnico avente determinati requisiti, formalmente consultato dall’organo di amministrazione per la definizione degli indirizzi strategici e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura; il direttore tecnico ha funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.


5. Articolo 37 Allegato II. 12. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a: a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità’ con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità’, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica: 1) legale rappresentante; 2) amministratori; 3) soci, soci fondatori, associati; 4) dipendenti; 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA; b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall’organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare; b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché’ iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell’Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1; c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.
4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

 

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Gli obblighi contributivi dei nuovi operatori di ingegneria e architettura
Analogamente a quanto previsto per le società di ingegneria e per le società di professionisti, il comma 5 del citato art. 37 prevede anche per tali soggetti sia l’obbligo della regolarità contributiva ai fini della partecipazione alle procedure d’appalto inerenti i servizi di ingegneria e/o architettura, sia l’obbligo di versamento del contributo integrativo in relazione alle attività professionali svolte, disponendo espressamente che: “Fermo restando quanto previsto in materia di DURC, dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1, si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
In conclusione, il legislatore ha assegnato anche a queste figure – non nuove sotto il profilo giuridico – la possibilità di esercitare attività di progettazione, direzione lavori e consulenza tipicamente svolte da società di ingegneria o altre società professionali. A fronte di simile previsione nell’oggetto sociale quindi anche tali operatori, a prescindere dalla forma giuridica e organizzativa utilizzata, sono tenuti agli obblighi di dichiarazione annuale e di versamento del contributo integrativo del 4% a Inarcassa sulla quota parte del volume di affari professionale e con facoltà di rivalsa verso il committente pubblico o privato. 

 

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