Le domande degli iscritti
Cumulo gratuito
Vorrei sottoporre una importante questione di carattere generale legata all’ultima norma sul cumulo gratuito che sicuramente interessa parecchi liberi professionisti iscritti che come me ormai si trovano prossimi alla pensione e che hanno avuto un’alternanza tra periodi di lavoro presso pubbliche amministrazioni e periodi di lavoro da liberi professionisti. Con la Legge di Stabilità n. 232/2016 il pensionamento in cumulo, prima riservato ai soli iscritti Inps, è stato esteso anche a questa categoria di lavoratori offrendo loro una alternativa alla normativa previgente che costringeva chi virtualmente aveva raggiunto i requisiti per la pensione a dover ricongiungere in modo oneroso i contributi previdenziali versati a enti e gestioni diverse. Il cumulo consente a chi nella vita ha svolto diversi lavori di cumulare gratuitamente i contributi previdenziali e ricevere la pensione pro-rata da ciascun ente, secondo quanto maturato nelle rispettive gestioni, senza dover pagare un’altra volta e a carissimo prezzo gli oneri di ricongiunzione. Il differenziale derivante dal cumulo gratuito per il pensionamento non poteva che essere posto a carico delle gestioni previdenziali interessate e, allo scopo, la Legge di Stabilità ha previsto la necessaria copertura finanziaria. Succede invece che Inarcassa, essendo ente previdenziale privato che non può ricevere finanziamenti pubblici diretti o indiretti, ha deliberato una modifica del Regolamento generale di previdenza istituendo l’istituto del cumulo gratuito dei periodi pensionistici, assicurando la sostenibilità del trattamento previdenziale con l’adozione per tutti i periodi del metodo di calcolo contributivo. Infatti la norma maggiormente penalizzante in tale Regolamento è quella che prevede per la pensione da cumulo gratuito il calcolo con il metodo contributivo della quota di pensione per tutti i periodi di anzianità di iscrizione, salvo che si raggiunga presso Inarcassa l’anzianità prevista per la pensione di vecchiaia unificata. Solo in quest’ultimo caso (35 anni a regime di anzianità minima in Inarcassa) il calcolo avviene secondo il metodo ordinario pro-rata con quote di pensione conteggiate con il sistema retributivo per i periodi anteriori al 31/12/2012 e contributivo per quelli successivi. Da quanto sopra è evidente che questo Regolamento è stato fatto apposta per scoraggiare e vanificare gli effetti della legge sul cumulo gratuito, a danno dei professionisti che, come nel mio caso, vantano parecchi anni di anzianità Inarcassa prima del 2013 e parecchi anni di servizio presso pubbliche amministrazioni prima del 1996. Infatti in condizioni normali tali periodi per il calcolo della pensione sarebbero stati conteggiati con il metodo retributivo. Si arriva all’assurdità che, come nel mio caso, pur vantando 15 anni di anzianità contributiva all’Inps anteriori al 1996 e 30 anni di anzianità a Inarcassa (di cui 18 ante 2013 e 12 dal 2013) aderendo al cumulo gratuito al raggiungimento dei 67 anni di età, il conteggio della pensione sarà fatto tutto con il sistema contributivo e, quindi, con una penalizzazione di 33 anni di contributi conteggiati con il sistema contributivo anziché con quello retributivo, pur avendo globalmente maturato una anzianità totale di circa 45 anni di contribuzione. È logico che, come nel mio caso, per non vedermi ridotta in maniera drastica la pensione, sarò costretto a utilizzare la ricongiunzione retributiva onerosa con l’esborso di ingenti somme che non so se alla fine riuscirò a recuperare, e non l’istituto del cumulo gratuito. La cosa che dà più fastidio è che, nonostante la solida situazione economica della nostra Associazione (avanzo economico di esercizio, flusso di entrate contributive e il rilevante patrimonio) ad oggi Inarcassa assuma, in questo particolare caso, un atteggiamento vessatorio nei confronti dei vecchi iscritti con la sola scusa che questi provvedimenti sono adottati per non incidere sulla sostenibilità dell’attuale sistema pensionistico, e quindi senza danno per le generazioni dei nuovi iscritti. Questa affermazione è molto grave in quanto lascia intendere che Inarcassa cerca di tutelare solo i giovani iscritti sulle spalle dei vecchi iscritti, che si vedono cancellato il diritto acquisito per il calcolo della pensione con il metodo retributivo per gli anni antecedenti al 2013 se, come nel mio caso, avendo raggiunto globalmente circa 45 anni di anzianità contributiva all’età di 67 anni, non vengano raggiunti i requisiti minimi in Inarcassa per la pensione unificata di vecchiaia (pari a 35 anni a regime). Sarebbe stato più equo e giusto, nei confronti di chi per tanti anni ha contribuito alla sostenibilità di Inarcassa, destinare una quota dell’avanzo economico per la necessaria copertura finanziaria derivante dal cumulo gratuito, e quindi non danneggiare i vecchi iscritti. Gli unici a guadagnarci saranno i pensionati Inps che, al maturare dei requisiti previsti dalla legge Fornero, potranno andare in quiescenza senza pagare nessuna somma anche se hanno i contributi alla gestione separata o in altri enti similari all’Inps. D’altra parte l’Inps essendo un ente pubblico potrà tranquillamente ricevere le somme previste dalla legge n. 232/2016 e da quelle successive, per compensare i maggiori oneri derivanti dalle pensioni in cumulo, mentre le Casse private, non potendo ricevere somme dallo Stato, riverseranno sugli iscritti questi maggiori oneri mediante il taglio delle quote di pensioni retributive o aumentando gli oneri previdenziali annuali: per tutti i professionisti l’ennesima grande beffa della politica italiana.
Un iscritto di Ragusa
Uno degli ingressi della Galleria base del Gottardo. Foto Swiss Travel System
La modifica regolamentare adottata da Inarcassa, che ha appena passato il vaglio di legittimità ministeriale, non fa altro che richiamare i principi della Riforma del 2012 ed estendere alla pensione in cumulo le modalità dei trattamenti pensionistici vigenti, confermando quindi il sistema di calcolo contributivo “in via ordinaria’ per coloro che non raggiungano l’anzianità minima e il sistema pro-rata per coloro che possono vantare un’anzianità Inarcassa pari a o superiore a quella minima. Come Lei stesso ha rilevato l’istituto del cumulo ha ampliato le opzioni previdenziali dei liberi professionisti, offrendo un’ulteriore alternativa rispetto agli istituti preesistenti della ricongiunzione e della totalizzazione. Ciascun iscritto potrà fare scelte appropriate in relazione alla specifica carriera professionale e alle proprie esigenze di vita, anticipando o ritardando l’accesso alla pensione ovvero aumentando il ritorno previdenziale. Tuttavia mi preme sottolineare che ciascuno dei tre istituti elencati presenta regole e discipline differenti che incidono sulla onerosità o meno della ricostituzione della carriera a carico dell’assicurato, sui requisiti per l’accesso alla pensione e sul sistema di calcolo del trattamento prescelto. In particolare: • la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n. 45/90 e Regolamento Inarcassa) è prevista nella duplice versione, onerosa (metodo retributivo) e non onerosa (metodo contributivo), attraverso cui è possibile ottenere la pensione “autonoma” di vecchiaia (ordinaria o anticipata) con sistema di calcolo pro-rata, a condizione che l’iscritto possa far valere i requisiti minimi di età e di anzianità. In assenza dell’anzianità minima, al compimento dell’età pensionabile prevista, il sistema di calcolo Inarcassa è esclusivamente contributivo; • la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, disciplinata dal D.lgs. 42/2006, che prevede un sistema di calcolo specifico del trattamento pensionistico (contributivo-misto); • il cumulo gratuito dei periodi assicurativi la cui norma istitutiva (legge n. 228 2012) rinvia, ai fini della determinazione del sistema di calcolo, alla disciplina prevista da ciascun ente. La decisione dell’Associazione è volta ad assicurare parità di trattamento previdenziale tra gli iscritti. Appare, pertanto, ingeneroso sostenere che Inarcassa abbia assunto un atteggiamento vessatorio nei confronti dei vecchi iscritti con la “scusa” che questi provvedimenti vengono adottati per non incidere sulla sostenibilità dell’attuale sistema pensionistico, tutelando solo la generazione dei nuovi iscritti e a danno dei vecchi. La sostenibilità del sistema pensionistico non è perseguita solo a tutela dei giovani iscritti, bensì di tutta la collettività categoriale atteso che la missione dell’Associazione è quella di garantire il pagamento delle pensioni attuali e future, mentre “sbilanciare” gli attuali equilibri, derogando al sistema di calcolo ordinario, comporterebbe un ampliamento non giustificato e non sostenibile dei costi previdenziali. ■
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