Le domande degli iscritti

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Regime forfetario
Sono un ingegnere che nel 2023, avendo percepito compensi superiori a euro 100.000,00, sono fuoriuscito dal regime forfetario. Come va presentata la dichiarazione annuale obbligatoria a Inarcassa?


Un ingegnere di Padova


Gentile Ingegnere, se nel corso dell’anno si percepiscono compensi o ricavi pari o superiori a euro 100.000,00, l’uscita dal regime forfetario è immediata. Infatti, a far data dall’incasso la cui fattura ha determinato il superamento della soglia è d’obbligo applicare le regole e gli adempimenti previsti dal regime ordinario ivi compresa la dichiarazione annuale ai fini IVA. Di conseguenza, la dichiarazione annuale obbligatoria a Inarcassa dovrà essere presentata nel modo seguente. Nel rigo B1 (Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale) dovrà inserire l’importo pari alla sommatoria tra la somma di tutti i righi da LM22 a LM27, colonne 3 e 4 della dichiarazione Persone Fisiche (per la quota parte delle fatture emesse ancorché non incassate e delle fatture emesse e incassate in regime forfetario) e la quota di volume di affari complessivo prodotto attraverso partita IVA individuale e dichiarato in regime ordinario ai fini dell’IVA (rigo VE50), in virtù del superamento della soglia di 100.000,00 euro (Circolare AdE 32/E). Nel rigo B2 (Volume di affari professionale al netto del contributo integrativo prodotto attraverso Partita Iva individuale) dovrà invece inserire la sommatoria tra la somma di tutti i righi da LM22 a LM27, colonne 3 e 4, afferenti ad attività professionale prodotta in Italia, così come indicata nel rigo B1 e la quota parte dell’importo indicato al rigo B1 riferito alla sola attività professionale prodotta in Italia, al netto del contributo integrativo assoggettato a IVA nel corso dell’anno (per la quota parte di volume d’affari in regime ordinario) e degli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo B6. 

Concordato preventivo 
Sono un architetto che vorrebbe aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 (D.Lgs. n. 13/2024). La contribuzione soggettiva dovuta a Inarcassa per tali anni sarà calcolata sul reddito concordato?


Un architetto di Palermo


Gentile Architetto, con la presente le comunichiamo che il concordato preventivo biennale 2024-2025 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti ad Inarcassa. La contribuzione soggettiva dovuta a Inarcassa per gli anni oggetto di concordato dovrà pertanto essere calcolata e versata sul reddito professionale effettivamente prodotto nell’anno precedente e non sul reddito concordato, così come previsto dal Regolamento Generale Previdenza di Inarcassa.


Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo
Sono un vostro iscritto che ha maturato 3 anni e 240 giorni di anzianità previdenziale Inarcassa. Prima di iscrivermi a Inarcassa ho maturato anche un’anzianità assicurativa presso l’Inps. Come posso utilizzare i periodi contributivi maturati presso diverse gestioni pensionistiche?

Un architetto di Roma 


Gentile Architetto, le illustriamo di seguito gli istituti previdenziali che, stante la normativa vigente, permettono l’utilizzo dei periodi contributivi versati presso gestioni diverse ai fini della liquidazione di un’unica pensione.
Ricongiunzione (Legge n. 45/90): è un istituto che prevede il trasferimento dei contributi consentendo di unificare tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire un’unica pensione. La domanda di ricongiunzione può essere presentata in qualsiasi momento nel corso della propria carriera lavorativa presso l’Ente dove si è iscritti al momento della domanda. La presentazione della domanda di ricongiunzione non è impegnativa, ma consente all’Ente ricevente di richiedere i dati necessari per definire il costo e il rendimento dell’operazione di ricongiunzione.

Cloud I, Coop Himmelb(l)au. Vienna, 1968. Modello. MAXXI - Architettura instabile


Totalizzazione (DL n. 42/2006): è un istituto alternativo alla Ricongiunzione, con il quale è possibile utilizzare i contributi versati presso Enti diversi per il raggiungimento complessivo dei requisiti previdenziali per l’accesso alla pensione. La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento, in proporzione all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione in totalizzazione è effettuato dall’INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale). La domanda di totalizzazione deve essere presentata al momento del pensionamento all’Ente presso il quale si è iscritti o presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione che assume il ruolo di Ente Istruttore e che ha il compito di verificare la presenza del diritto e l’individuazione della decorrenza. Il requisito per la pensione di vecchiaia in totalizzazione si consegue al perfezionamento dei requisiti di età (67 anni e 6 mesi di età) e di anzianità contributiva (20 anni di anzianità complessivi).

MAXXI - Architettura instabile. Allestimento. Ph © Vincenzo Labellarte


Cumulo contributivo gratuito (Legge n. 232/2016): è un istituto con il quale è possibile utilizzare i contributi versati presso Enti diversi per il raggiungimento complessivo dei requisiti previdenziali. La pensione in cumulo costituisce un’unica pensione: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento, in proporzione all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione in cumulo è effettuato dall’INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale). La domanda di pensione in cumulo deve essere presentata al momento del pensionamento all’Ente presso il quale si è iscritti o presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione che assume il ruolo di Ente Istruttore e che ha il compito di verificare la presenza del diritto e l’individuazione della decorrenza. Il requisito per la pensione di vecchia- ia in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti di età e anzianità contributiva più elevati tra quelli previsti da tutte le gestioni previdenziali interessate. Per il diritto alla quota Inarcassa: almeno 66 anni e 6 mesi di età e almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione complessiva. Le facciamo presente che sia la totalizzazione che il cumulo devono interessare tutti i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni assicurative al fine di conseguire un’unica pensione. Nel caso in cui l’anzianità previdenziale Inarcassa non venga utilizzata tramite gli istituti previdenziali sopra descritti può dare diritto alla Pensione di vecchiaia unificata posticipata – art. 20, Regolamento Generale Previdenza Inarcassa – che viene riconosciuta, indipendentemente dal requisito contributivo minimo, a coloro che abbiamo raggiunto l’età anagrafica prevista, almeno 70 anni e 6 mesi. La decorrenza è attestata al primo giorno del mese successivo alla domanda. 

Si fa presente che, per ricevere informazioni, è possibile contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00, al numero 02.91.97.97.00 oppure – preferibilmente nei casi di intenso traffico – inviare una email attraverso il servizio “Inarcassa Risponde” sul nostro sito www.inarcassa.it.
Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento Generale di Previdenza.

 

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