Le domande degli iscritti

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Paolo Portoghesi, concattedrale di San Benedetto da Norcia, Lamezia Terme, 2013-2019.
Veduta dell’interno. Foto di Paolo Portoghesi

 

Società tra professionisti
Sono un ingegnere socio di una StP multidisciplinare con altri professionisti (un commercialista e un ragioniere) e un socio di capitali. Volevo chiedere: come devo calcolare e versare il contributo soggettivo e integrativo a Inarcassa?

Un ingegnere di Roma


Il contributo soggettivo, secondo le aliquote previste, è dovuto sulla quota di reddito prodotto dalla StP nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio professionista in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l’assemblea della StP abbia eventualmente riservato a detti utili, non rilevando l’eventuale mancata distribuzione ai soci. Con riferimento al contributo Integrativo (4%), la StP deve applicare la maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci ingegneri e/o architetti iscritti ad Albo. Il singolo professionista, ingegnere e/o architetto, socio della StP, deve versare annualmente a Inarcassa il contributo integrativo, indipendentemente dall’effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d’affari IVA complessivo della StP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili a lui spettanti. Poiché nella StP è presente anche un socio non professionista (socio di capitale), la percentuale di partecipazione agli utili dei soci professionisti deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione del socio non professionista.

Paolo Portoghesi, Moschea e Centro Islamico Culturale d’Italia, Roma, 1975-1995. Coprogettisti: Ing. V. Gigliotti, Dipl. Ing. Sami Mousawi

 

Superbonus
Come molti altri iscritti mi trovo in regime forfettario e non presentando la dichiarazione dei redditi, non ho possibilità di far emergere il mio credito fiscale; quindi, non posso nemmeno usare tale credito per pagare i miei contributi previdenziali. Se lo cedessi a un collega nelle mie stesse condizioni invece, lui potrebbe usarlo. Lo trovo assurdo. Nel mio caso particolare nel 2022 ho maturato un credito fiscale a seguito di una ristrutturazione edilizia e ora non essendoci nessuno che acquista il mio credito, cosa che all’epoca della ristrutturazione invece era la normalità, non posso in nessun modo utilizzare questo credito, perché, se nessuna istituzione me lo compra o mi permette di usarlo, di fatto è come non averlo. Credo che lo Stato, nel momento in cui ha promosso la generazione dei crediti fiscali, si sia assunto anche la responsabilità di riconoscerli e permetterne la fruizione da parte di chi ha seguito alla lettera tutte le regole e procedure per la loro produzione, per poi ritrovarsi spiazzato, anzi truffato. Chiedo quindi che il nostro ente si faccia promotore di iniziative volte all’utilizzo di questi crediti in compensazione ai contributi previdenziali anche per i forfettari.

Un architetto di Milano


Facciamo seguito alla sua nota comunicando che, nel comprendere le difficoltà determinatesi a seguito del blocco della cessione dei crediti derivanti dal Superbonus 110 maturati nel 2022, questa Associazione aveva avviato un Beauty Contest fra soggetti bancari che intendevano vendere ad Inarcassa esclusivamente crediti ricevuti da ingegneri e/o architetti e al contempo comprare crediti da ingegneri e/o architetti a modalità e prezzi convenienti. Tale procedura è stata, tuttavia, interrotta a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un ulteriore Decreto-Legge del 16/02/2023 che ha previsto espressamente per tutte le Amministrazioni Pubbliche individuate dall’Elenco Istat, ivi compresa Inarcassa, il divieto di acquisto dei crediti d’imposta relativi a Bonus e Superbonus.

Paolo Portoghesi, complesso residenziale per i lavoratori dell’Enel, Tarquinia, 1981-1988



Indennità di maternità
Ho una gravidanza a rischio con data presunta parto 14/10/2023. Quale istituto assistenziale tutela questo evento?


Un architetto di Ravenna

A decorrere dal 13 agosto 2022 è entrata in vigore la legge che riconosce alle libere professioniste il diritto ad una indennità di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio. Lei potrà chiedere la tutela prevista dall’istituto dell’indennità di maternità per gravidanza a rischio che viene riconosciuta per il periodo precedente i cinque mesi di tutela obbligatoria.
È possibile richiedere l’indennità di maternità per gravidanza a rischio in presenza di gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, attestate da apposito accertamento medico rilasciato dalla ASL.

Tale indennità giornaliera è calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità e sarà eventualmente corrisposta per il periodo di gravidanza a rischio fino all’inizio del periodo coperto dall’indennità di maternità.

Si fa presente che, per ricevere informazioni, è possibile contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00, al numero 02.91.97.97.00 oppure – preferibilmente nei casi di intenso traffico – inviare una email attraverso il servizio “Inarcassa Risponde” sul nostro sito www.inarcassa.it.
Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento Generale di Previdenza.

 

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