Le domande degli iscritti

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Iscrizione obbligatoria pensionati
Gentile Inarcassa, chiedo l’annullamento della mia iscrizione che appare illegittima in quanto sono già iscritto all’Inps lavoratori dipendenti in qualità di pensionato e non maturerò mai i requisiti per una pensione Inarcassa.


Un architetto di Bari


Gentile Architetto, con la presente veniamo a confermare l’obbligatorietà dell’iscrizione a Inarcassa. Dalla data del Suo pensionamento, infatti, risulta in possesso dei requisiti di iscrizione a Inarcassa (art. 7 Statuto), avendo cessato il versamento dei contributi previdenziali obbligatori all’Inps connessi al rapporto di lavoro dipendente ed essendo iscritto all’albo professionale e titolare di Partita IVA.
La rassicuriamo inoltre che Inarcassa prevede l’erogazione di una pensione di vecchiaia unificata posticipata al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni e 6 mesi (nel 2024) in assenza del requisito di anzianità contributiva minima (art. 20 Regolamento Generale Previdenza).


Sussidi figli disabili
Sono un pensionato Inarcassa con figlio disabile. Vorrei sapere se posso accedere a qualche istituto assistenziale o agevolazione contributiva.


Un ingegnere di Rovigo

Gentile Ingegnere, La informiamo che il Regolamento Generale Assistenza prevede per i titolari di pensione Inarcassa un assegno per l’assistenza di figli disabili (art. 3.1 della Legge n. 104/1992) o disabili gravi (art. 3.3 della Legge n. 104/1992). Per approfondimenti La invitiamo a verificare la sezione del sito di Inarcassa www.inarcassa.it dedicata ai “Sussidi ai figli disabili”. Per i pensionati titolari dell’assegno per figli con disabilità grave è inoltre previsto che i contributi minimi soggettivo e integrativo siano dovuti nella misura del 50% (artt. 4 e 5 Regolamento Generale Previdenza).


Contributo maternità
Gentile Inarcassa, vorrei chiedere un chiarimento: nella mia situazione personale ho avuto anni fa un intervento che mi ha indotto all’infertilità. Dal momento che non potrò mai andare in maternità, è possibile sospendere il pagamento del relativo contributo?


Un architetto di Firenze

Gentile Architetto, pur comprendendo la sua situazione, la informiamo che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Generale di Previdenza, il contributo di maternità/ paternità è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa, anche se pensionati, a copertura dell’indennità di maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001, della indennità di paternità di cui all’art. 70 comma 3 ter del D.Lgs. n. 151/2001 prevista per i casi gravi (morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino e affidamento esclusivo al padre) e della indennità di paternità prevista in aggiunta da Inarcassa per tutti i casi in cui la madre non ne abbia diritto (ad es. madre non lavoratrice) di cui agli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale Assistenza.

iStock.com/HadelProductions


Contributi minimi
Gentile Inarcassa, sono un vostro pensionato da diversi anni ed ho mantenuto la Partita IVA per continuare a svolgere, seppur in maniera ridotta, la professione di ingegnere. Tuttavia, devo constatare che la maggiore spesa che sostengo è relativa alla contribuzione annuale Cassa. La quale è alquanto rilevante (circa il 40%) per un pensionato che produce un reddito di circa € 9.000,0. Sarebbe opportuno ripristinare la norma, vigente alcuni anni fa, che prevedeva il pagamento della contribuzione ridotta per i pensionati.


Un ingegnere pensionato

Gentile Ingegnere, in merito a quanto da Lei rappresentato, la informiamo che a partire dal 01/01/2021, il contributo soggettivo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).
Tale modifica regolamentare, approvata dai Ministeri Vigilanti e proposta dal Comitato Nazionale dei Delegati, già nel 2019, nel quadro degli interventi volti a favorire una maggiore equità del sistema previdenziale, ha come scopo quello di garantire una maggiore adeguatezza della prestazione supplementare quinquennale.
La maggiore contribuzione viene, infatti, riconosciuta a montante contributivo utile alla determinazione dell’importo del supplemento.

Superbonus e Dich
Gentile Inarcassa, sono un ingegnere in regime forfetario e nel 2023 ho effettuato una prestazione nel quadro del Superbonus 110%. Come devo compilare quest’anno la comunicazione annuale obbligatoria a Inarcassa?


Un ingegnere di Forlì


Gentile Ingegnere, l’intero importo del credito fiscale ottenuto a fronte dello “sconto in fattura” (D.L. n. 34/2020), pari al 110% dello sconto stesso, costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e come tale assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. L’intero importo del 110%, quindi, confluisce tra i componenti positivi del reddito e deve essere ricompreso nel volume d’affari complessivo da dichiarare a Inarcassa nel campo B1 della dichiarazione. Tuttavia, il 10% aggiuntivo che non compare tra le voci in fattura, ma nel proprio cassetto fiscale, non è assoggettato a IVA e conseguentemente non va assoggettato alla contribuzione integrativa.
Ne deriva che nel campo B6 della dichiarazione (volume d’affari riferito ad attività diverse) dovrà essere riportata la quota del 10% eccedente l’importo oggetto dello sconto in fattura. Nel campo B2 della dichiarazione (volume d’affari professionale prodotto attraverso Partita IVA individuale soggetto a contribuzione) dovrà essere riportato il volume d’affari complessivo corrispondente al totale delle fatture emesse al netto del contributo integrativo e della quota del 10% eccedente l’importo dello sconto in fattura.

Si fa presente che, per ricevere informazioni, è possibile contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00, al numero 02.91.97.97.00 oppure – preferibilmente nei casi di intenso traffico – inviare una email attraverso il servizio “Inarcassa Risponde” sul nostro sito www.inarcassa.it.
Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento Generale di Previdenza.

 

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