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Pensione di vecchiaia anticipata

Ho inoltrato richiesta di domanda di pensione di vecchiaia unificata anticipata nel Luglio 2014 avendo maturato 35 anni di contribuzione con 63 anni di età, chiedo, alla luce della bocciatura della Legge Fornero da parte della segreteria dello Stato se ho diritto alla pensione piena senza la minima decurtazione che prevedeva la legge Fornero. Oggi con il provvedimento della segreteria dello Stato mi sembra decaduta la formula anticipata e di avere con ciò pieno diritto alla pensione Ordinaria che la nostra Cassa prevedeva con i 35 anni di contribuzione, così d’altronde come è sempre stato.

 

Un ingegnere di Fermo

 

Gentile collega, la “bocciatura” della riforma Fornero riguarda alcuni aspetti della norma pensionistica generale applicata alle previdenza pubblica (il blocco della perequazione per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps), ma non interessa la nostra Cassa che ha normato con un proprio Regolamento Generale di Previdenza, approvato dai Ministeri vigilanti con decorrenza dall’anno 2013, la pensione di vecchiaia nelle tre fattispecie: ordinaria, posticipata e anticipata.

Infatti la pensione di vecchiaia può essere “anticipata” a condizione che sia raggiunta per il 2014 l’anzianità contributiva minima di trent’anni e sei mesi. Per gli anni successivi al 2014 vedi Tab I allegata al Regolamento Generale (consultabile sul sito di Inarcassa) mentre, a regime, nel 2023 occorreranno 35 anni di anzianità contributiva. Ad esempio, chi compie sessantatré o sessantaquattro anni nel 2016 potrà richiedere la pensione di vecchiaia unificata “anticipata” se ha maturato 31 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione. Chi invece compie sessantatré anni nel 2017 potrà richiedere la pensione di vecchiaia unificata “anticipata” se ha maturato 32 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa.

Chi opta per detta prestazione subisce una penalizzazione in quanto la quota retributiva di pensione – riferita agli anni anteriori al 2013 – è decurtata in base a una percentuale decrescente in funzione dell’età di pensionamento: nel 2016 a sessantatré anni è pari a 9,227%, a sessantaquattro a 6,083% e a sessantacinque a 2,727% (vedi Tabella M del citato Regolamento).

 

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