La Dichiarazione di reddito e volume d’affari 2024

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UNA PROCEDURA SNELLA, FLUIDA E GUIDATA ALLO SCOPO
DI RIDURRE LA DURATA DELLA COMPILAZIONE ONLINE

Come ogni anno, entro il 31 ottobre 2025, deve essere presentata a Inarcassa la Dichiarazione relativa al reddito e al volume d’affari professionali 2024 online, dalla propria area riservata su Inarcassa On Line.
Siamo consapevoli che quella del 31 ottobre sia una scadenza importante, di conseguenza abbiamo sviluppato una procedura online semplice, rapida e guidata in ogni passaggio, resa disponibile a partire da luglio 2025, per garantire un ampio margine per la presentazione dei dati reddituali entro la scadenza.

I SOGGETTI COINVOLTI
Chi deve inviare la Dichiarazione

In base all’articolo 2 del Regolamento Generale di Previdenza sono tenuti all’invio della Dichiarazione del reddito e del volume d’affari professionali:
Gli ingegneri e gli architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA nell’anno 2024 a prescindere dal codice di attività e dall’effettiva iscrizione ad Inarcassa;
Le Società di professionisti;
Le Società tra professionisti;
Le Società di ingegneria e gli altri soggetti ad esse equiparati (D.Lgs. n. 36/2023);
Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2024.
Ricordiamo che la comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o se il reddito e il volume d’affari professionali relativi all’anno 2024 sono pari a zero o negativi.

Chi non deve inviare la Dichiarazione
Non sono invece tenuti alla presentazione della Dichiarazione reddituale gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa che nel 2024 erano:
• privi di partita IVA;
• iscritti anche in altri albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad un’altra Cassa previdenziale prima del 1° gennaio 2024.

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LA TEMPISTICA
Quando inviare la Dichiarazione

La Dichiarazione dei redditi e del volume d’affari professionali deve essere presentata mediante invio telematico entro il 31 ottobre 2025.
Oppure, chi non l’ha ancora trasmessa, può farlo senza sanzioni entro il 31 dicembre purché l’eventuale saldo del conguaglio annuale avvenga entro lo stesso termine.
Solo per gli eredi dei professionisti deceduti, il termine per l’invio della Dichiarazione e per il pagamento dell’eventuale conguaglio è prorogato di 12 mesi dalla data del decesso.


LA PRESENTAZIONE
Dove compilare la Dichiarazione

La Dichiarazione 2024 deve essere presentata accedendo alla sezione “Adempimenti” del menu della propria area riservata Inarcassa On Line. Solo gli eredi dei professionisti deceduti, esclusi dall’obbligo dell’invio telematico, possono trasmettere il modello cartaceo (disponibile sul sito) all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org.

LE NOVITÀ 2025
Ogni anno porta con sé qualche novità e anche il 2025 non è da meno.

Accesso a IoL
Ricordiamo che da maggio 2025 è possibile accedere ad Inarcassa Online solo utilizzando CNS, SPID o CIE mentre pin e password sono stati ufficialmente dismessi.
Gli Associati che non avessero ancora a disposizione lo SPID potranno richiederlo ad uno degli Identity Provider accreditati da AgId. L’elenco aggiornato degli Enti che gestiscono le Identità Digitali si può consultare al link Identity Provider Accreditati | Agenzia per l’Italia digitale.

La delega digitale per la trasmissione della Dichiarazione
La Dichiarazione può essere trasmessa tramite IoL anche da un intermediario abilitato (commercialista, familiare, operatore del CAF o del patronato, dipendente della società, segretaria del rappresentante legale …) a cui è stata concessa la Delega digitale per rappresentanza volontaria.
Per concedere la delega digitale è necessario accedere alla sezione Delega digitale del Menù MyInarcassa presente in Inarcassa OnLine.

I termini per il pagamento del contributo integrativo per i professionisti non iscritti e le società
La scadenza dei termini per il pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2024 è stata posticipata al 31 dicembre 2025 per tutti i professionisti non iscritti e le Società di Ingegneria. Di conseguenza, a differenza degli scorsi anni, non ci sono pagamenti in scadenza il 31/08/2025.

Modifica dei recapiti
Prima di compilare la Dichiarazione è possibile verificare e modificare i dati di contatto (cellulare, e-mail, PEC) ma anche l’indirizzo di residenza utilizzati per inviare provvedimenti, informazioni e avvisi di cortesia su scadenze, eventi e iniziative. La comunicazione dell’indirizzo PEC o della sua variazione nel modello di dichiarazione è obbligatoria e la sua omissione comporta l’emissione di sanzioni.

LA COMPILAZIONE E L’INVIO
Compilare la Dichiarazione senza difficoltà è possibile!

La Dichiarazione reddituale dovrà essere presentata online e Inarcassa ha messo a punto una procedura guidata e una serie di strumenti volti a supportare tutti gli utenti nella compilazione.
In fase di avvio della procedura, il sistema propone poche e semplici domande che permettono di configurare la propria Dichiarazione per arrivare in pochi passaggi alla sezione di inserimento del reddito professionale Irpef e del volume d’affari Iva. Inoltre, per ogni campo da compilare è prevista la funzione “help” che chiarisce, di volta in volta, quali dati inserire. Su ogni pagina sono disponibili la funzione “istruzioni di compilazione”, che permette di consultare le informazioni specifiche per la compilazione della pagina stessa e la funzione “salva” che consente di interrompere in qualsiasi momento la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento, per riprenderla successivamente.

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Nel caso in cui si dovesse avere necessità di aiuto nella compilazione della Dichiarazione basterà chiamare il call center al numero 06 9 824 824 e premere il tasto 3 per parlare con un team di operatori esperti che garantirà un supporto nella navigazione della procedura online e nella compilazione della Dichiarazione.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Sul sito www.inarcassa.it la Cassa rende disponibili le istruzioni complete e i fac-simile in pdf dei modelli per la corretta compilazione della Dichiarazione 2024. In caso di necessità è possibile stampare i modelli pdf, che permettono di visualizzare in anteprima le diverse sezioni della Dichiarazione e preparare una prima bozza cartacea del documento.
Informazioni approfondite sulla Dichiarazione 2024 sono disponibili sul sito alla voce Dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affari” del menù Previdenza / Assistenza > Contributi e Dichiarazioni (per le Società nelle voci relative agli obblighi previsti per le diverse tipologie societarie, del menù “Società”).


Feedback di gradimento
L’ultimo passaggio della procedura consiste nella compilazione di un questionario di gradimento composto da domande utili per raccogliere il giudizio sulla procedura on line e migliorare costantemente il servizio. Fateci sapere cosa ne pensate!

DOPO L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE
Ricevuta nell’Inarbox

A seguito della trasmissione della Dichiarazione i professionisti e le società troveranno nell’Inarbox sia la ricevuta di invio della stessa, sulla quale vengono indicate la data, l’ora dell’invio e il numero di protocollo; sia il pulsante scarica PDF che permette di salvare e stampare una copia della Dichiarazione presentata alla Cassa.


E se rileggendo il pdf ci si accorgesse di aver commesso un errore durante la compilazione?
Se si riscontrassero degli errori dopo l’invio della Dichiarazione niente panico! È possibile rettificare entro il 31 dicembre 2025. Tuttavia, è bene tenere a mente che una variazione della Dichiarazione potrebbe comportare anche una variazione degli importi dovuti.


Contributo facoltativo
Dopo aver presentato la Dichiarazione 2024, gli iscritti, anche già pensionati, potranno versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio così da incrementare l’ammontare delle prestazioni pensionistiche spettanti.
Coloro che lo desiderano possono scegliere l’importo da versare, compreso tra l’1% e l’8,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF e generare autonomamente l’avviso di pagamento Pago PA dall’apposita voce di menu “Domande e certificati” su Inarcassa on line entro il 31 dicembre 2025.


GLI IMPORTI DOVUTI
A seguito della presentazione della Dichiarazione reddituale 2024 si potrebbero generare degli importi da saldare a Inarcassa relativi al contributo soggettivo e/o integrativo dell’anno 2024.

I professionisti iscritti
I professionisti iscritti a Inarcassa devono procedere al pagamento dell’eventuale conguaglio del contributo soggettivo e integrativo a saldo dell’anno contributivo 2024 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025 a meno che non si scelga di usufruire della rateizzazione.
Gli associati, iscritti anche se pensionati Inarcassa, possono infatti rateizzare il conguaglio contributivo 2024, di importo minimo di almeno 1.000 euro, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2026, a un tasso di interesse dell’1,5% e senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD sull’IBAN indicato in fase di richiesta.
L’agevolazione può essere chiesta contestualmente alla presentazione della Dichiarazione 2024 o entro il 01 dicembre 2025.
Attenzione però: l’agevolazione è riservata ai professionisti che non abbiano esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo per il 2024 e che non presenteranno domanda di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025. Inoltre, ricordiamo che il Piano di rateizzazione decade al mancato pagamento anche di una sola rata e, in caso di decadenza, verranno notificate le sanzioni calcolate dalla data del 1° gennaio dell’anno successivo al conguaglio.
Al contrario di quanto avviene per i contributi minimi, l’avviso di pagamento PagoPA per il versamento del conguaglio non si genererà automaticamente, ma sarà il singolo utente a generarlo a conclusione della procedura di invio del modello dich. 2024 seguendo le istruzioni presenti sul sito o tramite la funzione “Calcolo contributo” nella sezione “Adempimenti - dichiarazione on line”.
L’importo potrà essere versato in unica soluzione:
a) presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
b) on line tramite il sito di PagoPA o con Inarcassa- Card di Banca Popolare di Sondrio.
In alternativa al PagoPa si potrà utilizzare il modello F24 proposto dalla procedura IOL, in triplice copia, già precompilato. Questo strumento è particolarmente indicato qualora si abbiano dei crediti iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP nel proprio cassetto fiscale poiché permette di compensarli con il debito nei confronti di Inarcassa.
Vi invitiamo a prestare attenzione ad alcuni dettagli:
• la compensazione è possibile esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
• per l’acquisizione del pagamento effettuato tramite modello F24 sono necessari tra i 30 e i 40 giorni;
• la corretta compilazione del modello è molto importante per evitare successivi errori o ritardi di rendicontazione con conseguente mancato rilascio del certificato di regolarità contributiva.
Al fine di evitare errori, ricordiamo che, accedendo alla sezione “Adempimenti – Gestione pagamenti” di Inarcassa On Line è possibile generare una tabella riepilogativa contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione dei modelli F24 (codici dei contributi, periodi di riferimento e importi).


I professionisti che si sono avvalsi della deroga
Gli associati in deroga per l’anno 2024 dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando l’avviso di pagamento Pago- PA o il modello F24 da pagare entro il 31 dicembre 2025.
Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a € 18.586,00 oltre al conguaglio, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell’anno 2024, a decorrere dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2024).

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I professionisti non iscritti e le società
Come ogni anno i professionisti non iscritti a Inarcassa e le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti e le Società di Ingegneria devono provvedere all’invio della Dichiarazione obbligatoria entro il 31 ottobre 2025.
Oppure, chi non l’ha ancora trasmessa, può farlo senza sanzioni entro il 31 dicembre purché l’eventuale pagamento del contributo avvenga entro lo stesso termine.
Tuttavia, la scadenza per il pagamento, da parte dei professionisti non iscritti e delle Società di Ingegneria, in unica soluzione del contributo integrativo è stata posticipata al 31 dicembre 2025.


GLI APPROFONDIMENTI
Nella seguente sezione approfondiremo le modalità di accesso per l’accesso alla propria area riservata IOL e la gestione di alcune casistiche particolari riguardanti la presentazione della Dichiarazione 2024.

Come si accede alla propria area riservata Inarcassa online?
È bene ricordare che l’accesso all’area riservata Inarcassa è possibile tramite Spid e CIE. Inoltre, per accedere a IOL è necessario registrare sul portale Pec, E-mail e cellulare.

A cosa si deve prestare attenzione compilando la Dichiarazione 2024? 
Al frazionamento del reddito per i professionisti iscritti a Inarcassa e alla Gestione Separata Inps
I professionisti iscritti ad Inarcassa nell’anno 2024 per un periodo inferiore a 12 mesi che siano stati iscritti per lo stesso anno anche alla Gestione Separata Inps, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, devono valorizzare il campo A2, proposto nella sezione A del modello, per ottenere il calcolo della contribuzione dovuta a Inarcassa sul reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa, così da evitare una duplicazione contributiva sullo stesso reddito.

Alla deduzione del contributo integrativo versato ad altri professionisti o società professionali
Per dedurre il contributo integrativo corrisposto ad altri professionisti ingegneri e architetti o associazioni o società di professionisti e di ingegneria, è necessario compilare l’Allegato 1 della Dichiarazione “Elenco delle prestazioni ricevute”.
Ai fini della deduzione è necessario che:
– il contributo integrativo risulti dalle fatture passive ricevute dal prestatore (professionista, associazione, società);
– il contributo sia stato versato al prestatore nell’anno oggetto di dichiarazione (principio di cassa);
– se associato o socio di una società di professionisti, il contributo per la deduzione sia calcolato sulla quota di competenza della fattura ricevuta (e saldata) con p. IVA dell’associazione/società;
– il soggetto dichiarante non sia il committente finale della prestazione.
Attenzione:
– Gli ingegneri o architetti associati o soci di una società di professionisti o tra professionisti possono dedurre la sola quota di contributo integrativo riferita alla percentuale di partecipazione societaria (i soci di Società tra Professionisti devono riproporzionare la propria quota se presenti soci non professionisti).
– Il contributo versato al libero professionista, ingegnere e/o architetto amministratore di una società di ingegneria (o professionale), non può essere dedotto dalla società amministrata, atteso che la società stessa è l’unica destinataria di tale attività di gestione e, pertanto, committente finale della prestazione.
– In caso di cessione o acquisto di quote societarie in corso d’anno i redditi dovranno essere dichiarati dai soci esistenti al 31 dicembre 2024, nelle percentuali loro spettanti a tale data.

All’inserimento in dichiarazione del superbonus 110% per i contribuenti forfettari
L’intero importo del credito fiscale ottenuto a fronte dello “sconto in fattura” (D.L. n. 34 del 2020), pari al 110 per cento dello sconto stesso, costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e come tale assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR (v. Circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022).

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L’intero importo del 110%, quindi, confluisce tra i componenti positivi di reddito e deve essere ricom preso nel volume d’affari complessivo, da indicare nel campo B1 della Dichiarazione Inarcassa. Tuttavia, il 10% aggiuntivo che non compare tra le voci in fattura, ma nel cassetto fiscale del professionista, non è assoggettato a IVA e conseguentemente non va assoggettato alla contribuzione integrativa Inarcassa.
Nella Dichiarazione Inarcassa vanno riportati i seguenti importi:
– Rigo B1: il Volume di affari professionale ai fini IVA;
– Rigo B2: Volume di affari complessivo corrispondente al totale delle fatture emesse al netto del contributo integrativo e della quota del 10% eccedente l’importo dello sconto in fattura;
– Rigo B6: indicare la quota del 10% eccedente l’importo oggetto dello sconto in fattura.

Alla sezione accertamenti definitivi
Per i professionisti e le società (SDI, SDP e STP) è prevista una sezione per comunicare gli accertamenti definitivi notificati alla società da parte degli uffici fiscali nell’anno 2024.

All’allegato 4 - solo per le Società di Ingegneria
È previsto il modulo “Richiesta altri dati” (allegato 4) finalizzato all’aggiornamento ed all’integrazione dei dati societari già presenti in archivio.

Come comportarsi in caso di regimi agevolati?
Imprenditoria giovanile, lavoratori in mobilità e regime forfettario
I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2024, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 – e i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, devono compilare la Dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line in procedura o nelle istruzioni disponibili sul sito.
Per entrambi i regimi agevolati l’eventuale indennità di maternità e di paternità ovvero l’indennità per inabilità temporanea, percepite nel corso dell’anno 2024, incrementano il reddito professionale.

Regime agevolato per i lavoratori impatriati
Il regime agevolato per “lavoratori impatriati” (articolo 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015) non ha effetti sulla determinazione della contribuzione dovuta a Inarcassa.
Superamento della soglia massima del regime forfettario
I professionisti in regime forfetario che hanno percepito compensi o ricavi superiori a 100.000 euro nel 2024 sono stati esclusi da tale regime (ai sensi della L. 207/2024) e ricompresi nel regime ordinario a far data dall’incasso della fattura che ha determinato il superamento della soglia.
Pertanto, per la compilazione della Dichiarazione dovranno far riferimento alle indicazioni di compilazione:
– riguardanti il regime forfetario per la quota parte delle fatture emesse in tale regime;
– riguardanti il regime ordinario per la residua quota parte delle fatture emesse nel 2024.

Concordato preventivo biennale con l’Amministrazione finanziaria
Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, l’adesione per il biennio 2024-2025 non produce alcun effetto relativamente agli obblighi contributivi degli iscritti a Inarcassa. Come previsto dal Regolamento Generale Previdenza, la contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato dovrà essere calcolata e versata sul reddito effettivamente prodotto e non sul reddito concordato.

CONSIGLI DALLA CASSA
Consigliamo di compilare la Dichiarazione con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza poiché, all’approssimarsi del 31 ottobre, potrebbero verificarsi dei rallentamenti dei server e un maggiore tempo di attesa per le linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione dovuti all’elevato numero di utenti collegati. Prima di iniziare e in caso di dubbi consultate le istruzioni dettagliate sulla compilazione della Dichiarazione 2024 che sono a disposizione sul sito Inarcassa anche in formato pdf!
 

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