Il Superbonus al 110%. A chi spetta e come usufruirne
Al fine di rilanciare il settore dell’edilizia in un periodo di crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus, il Governo ha messo in campo il Super Ecobonus del 110%. Dal 1° luglio, infatti, sono entrate in vigore le nuove agevolazioni fiscali per chi ristruttura casa migliorandone l’efficienza energetica e la stabilità sismica, previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto Rilancio) convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha dato il via ufficialmente al cosiddetto Superbonus 110%.
Gli immobili soggetti al Superbonus Il Superbonus è stato esteso anche alle seconde case e alle abitazioni a schiera. Rimangono esclusi, invece, gli immobili di lusso (A1, A8, A9). Lo sgravio può essere, quindi, applicabile anche agli edifici plurifamiliari “funzionalmente indipendenti”, cioè quando dispongano di accessi indipendenti dall’esterno. Si potrà beneficiare delle agevolazioni per un massimo di due abitazioni, e possono essere fruite anche quando gli interventi prevedono l’abbattimento e la ricostruzione.
Chi ne può usufruire Potranno richiedere il bonus i condomìni, le persone fisiche, gli istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente, per queste ultime, ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
Il meccanismo del Superbonus Il Superbonus consiste in un rimborso sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta per tre fattispecie di intervento. In primo luogo per gli interventi di isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali e inclinate (tetti) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. In secondo luogo per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati per la climatizzazione o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Infine, per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti di climatizzazione o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
Per la prima tipologia di intervento, il tetto massimo di spesa detraibile è di 50 mila euro per le case indipendenti, di 40 mila per gli edifici con un massimo di otto unità e 30 mila euro per i condomini di dimensione maggiore. Nella seconda e terza tipologia, il tetto massimo di detraibilità è di 20 mila euro per gli edifici fino a otto unità abitative e a 15 mila per i condomini più grandi. Il limite sale a 30 mila euro se la sostituzione della caldaia viene effettuata con l’installazione di pannelli solari, sia in condominio sia per le case indipendenti.
Per usufruire del bonus, però, è necessario dimostrare il miglioramento della performance termica. Per tutte e tre le ipotesi i lavori devono portare a un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o comunque il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento va documentato con due Ape redatti uno prima e uno dopo i lavori. Ciò significa che per usufruire del bonus saranno necessari interventi piuttosto radicali.
L’Ecobonus L’Ecobonus attualmente in vigore prevede anche una serie di interventi come l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli infissi, con agevolazioni fiscali pari al 65% nelle unità immobiliari singole e al 75% in condominio con detrazione fiscale in 10 anni. Tutti questi lavori possono però rientrare nel Superbonus se compiuti insieme a una delle tre fattispecie.
Come iniziare e concludere i lavori Il cittadino, il condominio o l’ente che voglia usufruire del Superbonus deve contattare, in fase preliminare, un esperto di diagnosi energetica per far realizzare una analisi dell’edificio, con annesso APE che ne determini la classe di partenza e i possibili miglioramenti (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare). Deve poi far verificare le possibilità di intervento che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A questo punto deve far realizzare un progetto con annesso computo metrico e infine contattare un’impresa che si occupa di interventi di risparmio energetico e scegliere un direttore dei lavori che garantisca il rispetto del progetto. Potranno usufruire del Superbonus coloro che iniziano e concludono i lavori tra l’1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. ■
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