Il sostegno di Inarcassa ai liberi professionisti nell’emergenza Coronavirus

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Favorire la ripresa dell’attività professionale. È questo l’obiettivo di Inarcassa per rispondere alle esigenze di ingegneri e architetti liberi professionisti colpiti dalla crisi economica causata
dalla pandemia del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2). L’ente mette in campo interventi concreti e immediati. Il sostegno di Inarcassa va dal sussidio una tantum agli iscritti e familiari affetti da Covid-19 all’estensione della copertura assicurativa anche per i pensionati, passando per i finanziamenti a tasso zero per sostenere gli associati durante la ripartenza.
 
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia del nuovo Coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
In particolare la dichiarazione di lockdown a partire dal 9 marzo 2020, misura riconosciuta dalla comunità scientifica indispensabile per frenare la crescente ondata di pandemia, sta inequivocabilmente compromettendo l’attività professionale e, in generale, il tessuto produttivo ed economico del Paese: tutta l’Italia, o quasi, è stata costretta a fermarsi.
 
La risposta dell’Associazione non si è fatta attendere. Il Consiglio di Amministrazione il 13 marzo ha messo subito in campo le prime misure urgenti a sostegno degli associati per 8 milioni di euro. Tra gli interventi sono stati previsti finanziamenti alla professione, il sostegno socio-sanitario, agevolazioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi.
A distanza di pochi giorni inoltre il Consiglio di amministrazione ha varato una manovra straordinaria al bilancio di previsione 2020 che prevede ulteriori interventi per 100 milioni di euro. Analizziamo in dettaglio le misure già messe in campo nella prima fase.
 
SUSSIDIO UNA TANTUM PER ISCRITTI E PENSIONATI AFFETTI DA COVID-19
Per l’anno 2020 il nucleo familiare di ogni iscritto o del pensionato Inarcassa può beneficiare di un sussidio una tantum. Il sussidio è corrisposto nel momento in cui è accertato che uno o più componenti del nucleo familiare è affetto da Covid-19 (coniuge, figli minorenni, maggiorenni studenti fino a 26 anni, figli maggiorenni inabili o disabili), nella seguente misura:
• euro 1.500 per positività al Covid-19 senza ricovero; • euro 3.000 in caso di ricovero; • euro 5.000 in caso di decesso.
Il sussidio per coloro che sono affetti da Covid-19 viene erogato a prescindere dal requisito di regolarità contributiva ed è cumulabile con qualsiasi altra prestazione previdenziale e assistenziale erogata da Inarcassa, direttamente o in regime di convenzione.
L’importo spettante è calcolato in funzione dell’evento di maggiore gravità accertato all’interno del nucleo familiare al momento della richiesta nel limite del massimale di euro 5.000,00. La domanda deve essere inviata, utilizzando il modulo disponibile sul sito Inarcassa, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di certificazione del contagio o della dimissione ospedaliera o del decesso ( L2L.it/ inarcassa-sussidi-covid).
 

 
COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA PER COVID-19 PER ISCRITTI E PENSIONATI
Nell’ambito della Polizza collettiva sanitaria stipulata con RBM Salute è stata introdotta, con onere a carico dell’Associazione, un’ulteriore garanzia gratuita e automatica, valida per tutti gli iscritti in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di regolarità contributiva e i pensionati, con effetto dal 1° marzo 2020. La garanzia opera senza limiti di età e prevede le seguenti prestazioni:
indennità giornaliera in caso di ricovero di 30 euro per un numero massimo di 30 giorni; • indennità una tantum di 1.500 euro in caso di convalescenza post terapia intensiva alle dimissioni dalla struttura ospedaliera.
Le due indennità sono cumulabili e l’importo una tantum post terapia intensiva è erogato a prescindere dai giorni di ricovero. In caso di decesso dell’assicurato è esteso agli eredi il diritto a riscuotere gli importi spettanti.
Rientrano in garanzia: • i ricoveri avvenuti in una struttura ospedaliera del Sistema sanitario nazionale, in una struttura accreditata o convenzionata con il Sistema sanitario nazionale o appositamente autorizzata dalle ordinanze governative (quali ospedali privati, militari e da campo) per l’accertamento o la cura di patologie derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica; • tutti coloro che siano risultati positivi al Covid-19 anche prima del 1° marzo, a condizione che il ricovero sia avvenuto dal 1° marzo 2020 (data di decorrenza della polizza). • Si tratta di coperture aggiuntive a quelle offerte con la Polizza Base e quindi in caso di presenza di più patologie le prestazioni sanitarie e le indennità si cumulano. Le domande possono essere inoltrate tramite il sito dedicato Inarcassa-RBM (L2L.it/rbm-assicurazione- pandemic).
 
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER GLI ISCRITTI
Sono previsti finanziamenti a tasso zero, per importi fino a 50 mila euro, da restituire in cinque anni con prima rata a sei mesi. Inarcassa si farà carico del 100% della quota interessi.
Beneficiari sono tutti gli iscritti, senza limiti di età, in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di regolarità contributiva. Il finanziamento può essere richiesto: • per qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale connessa all’attuale stato di crisi; • per l’anticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di committenze di uno o più incarichi professionali; • per l’acquisto di strumentazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
La domanda di finanziamento deve essere inoltrata all’istituto di credito tesoriere, esclusivamente tramite l’area riservata di Inarcassa on line.
Le richieste pervenute in sole due settimane sono andate oltre ogni previsione e, assorbendo la totalità dello stanziamento reso disponibile, hanno obbligato alla momentanea sospensione del bando.
Per venire incontro alle attese degli iscritti, il Consiglio di amministrazione ha pertanto deliberato il rifinanziamento dell’iniziativa alla prossima riunione del Comitato nazionale dei delegati che si terrà nei primi giorni di maggio.
 
MISURE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
Per allentare il peso degli oneri a carico dell’iscritto e non deteriorare ulteriormente le situazioni di sofferenza di liquidità nella fase emergenziale sono stati rimodulati i termini di pagamento dei contributi correnti.
Contributi minimi anno 2020. Il pagamento dei contributi minimi 2020, in scadenza al 30 giugno e al 30 settembre, potrà essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre 2020 senza alcun addebito di more e interessi. I bollettini Mav saranno comunque emessi alle scadenze ordinarie ed è facoltà del professionista pagarli o rinviare il pagamento alla fine dell’anno. Dopo il 31 dicembre 2020 sarà possibile attivare il Ravvedimento Operoso.
La riscossione delle rate bimestrali dei minimi 2020 con pagamento SDD (Sepa Direct Debit) è sospesa a partire dalla rata di aprile 2020. La riscossione è riattivata dal 31 agosto 2020 con slittamento delle rate bimestrali la cui ultima scadenza è fissata al 30 aprile 2021. Gli incassi delle rate saranno posticipate automaticamente senza necessità di esplicita richiesta da parte del professionista. Non sono sanzionati i pagamenti tardivi se effettuati entro la scadenza dell’ultima rata del piano (30/4/2021). Dopo tale termine sarà possibile attivare il Ravvedimento Operoso.
 
Rateazione conguaglio 2018 tramite Sepa Direct Debit. La prima rata del piano di pagamento è posticipata al 31 luglio 2020 con lo slittamento delle rate successive rispettivamente al 30 novembre 2020 e al 31 marzo 2021. Non sono dovuti ulteriori interessi rispetto a quelli calcolati nel piano originario.
 
 

 
Scadenze di pagamento ricomprese tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 (valido anche per le società). Tutti i pagamenti in scadenza dal 1° marzo al 30 giugno 2020, inclusi i pagamenti da Accertamento con Adesione (ACA) e Ravvedimento Operoso (ROP), sono posticipati al 31 luglio 2020. Slittano di conseguenza le r ate dei piani di rateazione in corso. I Mav già emessi non saranno cancellati né riemessi e potranno essere utilizzati per il pagamento entro il 31 luglio. Restano comunque invariati i termini per aderire on line agli istituti conciliativi ACA e ROP. Non si procede al rimborso di quanto già corrisposto.
Riscossione coattiva e accertamenti massivi (valido anche per le società). Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le nuove azioni di riscossione coattiva su importi scaduti verso professionisti e società, fatte salve le procedure già avviate e affidate all’Agente di Riscossione o al recupero giudiziale. Sono altresì sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di accertamento verso professionisti e società salvo quelle indifferibili.
Certificato di regolarità contributiva e debiti in rateazione presso ADER (valido anche per le società). Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato anche ai professionisti e società che presentano debiti affidati ad AdER a condizione che il piano di pagamento concesso dall’Agente di Riscossione sia regolarmente rispettato, in assenza di ulteriori somme a debito scadute e di omissioni di dichiarazioni.
 
BONUS PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA (ART. 44 DEL DL 18/2020)
Nell’ambito degli interventi previsti con il cosiddetto Decreto “Cura Italia” il Governo ha istituito un “ Fondo per il reddito di ultima istanza” che prevede l’erogazione di un’indennità anche a sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private. Con Decreto interministeriale del 28 marzo 2020 sono stati definiti i criteri e modalità di attribuzione dell’indennità. Inarcassa si è attivata in tempi record e dal 1° aprile ha messo a disposizione degli iscritti sull’area riservata il modulo di domanda da inviare esclusivamente in via telematica nel periodo 1° aprile – 30 aprile 2020. Alla data del 20 aprile sono state poste pagamento circa 90 mila indennità. Chi sono i beneficiari e quali requisiti sono richiesti per vedersi riconosciuta l’indennità di 600 euro?
 
Beneficiari. L’indennità spetta ai professionisti iscritti in via esclusiva a Inarcassa all’atto della domanda e con decorrenza anteriore al 1° aprile o iscritti al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo). Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno una domanda di iscrizione in corso, a condizione che la decorrenza di iscrizione sia antecedente il 1° aprile 2020. Sono esclusi dal beneficio i titolari di pensione Inarcassa e di altro ente con decorrenza pari o anteriore al 1° aprile 2020.
Requisiti. Possono beneficiare del bonus di 600 euro:
a) i professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione separata, non superiore a 35 mila euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) i professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione separata, compreso tra 35 e 50 mila euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica causata dal nuovo Coronavirus. Per c essazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A questo fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
 
La domanda va accompagnata da una dichiarazione del professionista che attesta i requisiti previdenziali (essere iscritto e non essere titolare di pensione) e i requisiti reddituali prima richiamati. Oltre a indicare le coordinate bancarie, il professionista deve allegare una copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale a pena di inammissibilità della domanda.
Regime fiscale e incumulabilità. L’indennità di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con l’analogo beneficio previsto per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle altre gestioni previdenziali (INPS gestioni autonome, gestione separata, lavoratori dello spettacolo, etc.).
Per ulteriori informazioni sulle misure COVID-19 consultare www.inarcassa.it.
 

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