Dall’abolizione delle tariffe al Decreto Parametri per il Superbonus

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La recente approvazione delle disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali connesse agli ecobonus (art.17 ter inserito nella conversione in Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 del “Decreto Ristori”) ha definito in modo concreto che i soggetti (come banche o altri intermediari finanziari) che acquisiscono il credito - occupandosi di qualsiasi aspetto della pratica - non possono sottopagare i professionisti cui si rivolgono per le attività connesse all’operazione, ma devono attribuire loro un compenso equo, commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione ricevuta e conforme ai parametri ministeriali.
Dopo il traumatico DL. n. 1 del 2012 ( “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) con il quale furono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate, fu introdotta la nuova disciplina del compenso professionale: dal 2012 il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all’importanza dell’opera.
In seguito, vista l’assenza di riferimenti per valutare i compensi delle prestazioni professionali, furono emanati due decreti, il Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e il Decreto dei Ministri della Giustizia e delle Infrastrutture del 17 giugno 2016 ( quest’ultimo in sostituzione del precedente DM. n. 143 del 31 ottobre 2013).
Il DM. n.140/2012, denominato “Parametri giudiziali”, è il regolamento che definisce i parametri dei compensi delle professioni vigilate per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. Il Decreto, in sostanza, fornisce i metodi di calcolo per consentire al giudice di determinare i compensi in caso di controversie per una prestazione che riguardi le professioni tecniche o le altre professioni. Questo decreto è anche utilizzato dagli Ordini per vidimare le parcelle dei professionisti, quando le prestazioni si sono svolte successivamente al 2012 e non sono definite da contratti.
Di altro genere, invece, è il DM del 17 giugno 2016, detto “Decreto Parametri”, che è costituito dalle tabelle dei corrispettivi per le prestazioni professionali che discendono dal DL n. 50 del 18 aprile 2016, il “Codice dei contratti pubblici”. Il Decreto Parametri è utilizzato dalle stazioni appaltanti quale base di riferimento per determinare l’importo della prestazione da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria.
Si tratta, quindi, di un decreto nato e utilizzato solo ed esclusivamente per le prestazioni relative a opere pubbliche.
Con l’introduzione degli incentivi per l’efficienza energetica del DL n. 34 del 19 maggio 2020, e, in particolare, con l’art. 119, comma 15, ( “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11”) si definiscono le condizioni per includere anche le competenze professionali tra i costi deducibili.
Ma la vera novità è quella definita dal Decreto MiSE del 6 agosto 2020 che, nell’allegato A, al punto 13.1 – lettera «C», introduce “ i valori massimi” del Decreto Parametri per calcolare gli oneri professionali relativi alla realizzazione degli interventi, alla redazione dell’APE, nonché per le asseverazioni, “ commisurati al livello qualitativo delle prestazioni”.

Generatori idroelettrici interni di una diga


Questa normativa è successivamente rafforzata dal citato art. 17-bis della Legge n. 176/2020 ( Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali) che introduce l’obbligo, “ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”, dell’osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell’equo compenso nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti. Tale obbligo è legato alla definizione di equo compenso, considerato tale se è “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto”, tenuto conto delle caratteristiche della prestazione. Inoltre, nel caso degli architetti e ingegneri, il compenso è equo se conforme ai parametri di cui al Decreto Parametri.
Le norme sull’equo compenso si applicheranno quindi nella cessione del credito o dello sconto in fattura e, nello specifico, ai cessionari del credito, banche comprese.
Questo percorso tracciato dalle norme legate al Superbonus rende manifesta la volontà legislativa di assimilare i lavori che fruiscono di benefici statali a quelli per opere di interesse pubblico.
L’obbligo dell’equo compenso per il Superbonus, quindi, non nasce solo per tutelare i professionisti sul fronte economico, ma diviene anche garanzia di terzietà e indipendenza di questi rispetto al committente. L’equo compenso, inoltre, permette di segnare un limite e sancisce la terzietà del professionista anche rispetto all’impresa e al General Contractor. In questi giorni, invece, da parte del contribuente che intende cogliere le opportunità derivanti dai vantaggiosi incentivi fiscali del Superbonus, si sta affermando l’errata convinzione di potersi affidare, con una sorta di chiavi in mano, ad un General Contractor che, a fronte dell’esecuzione di interventi a costo zero (con l’opzione dello sconto in fattura), fornisce le ditte esecutrici e le figure professionali necessarie all’esecuzione dell’opera. Tale evenienza può indurre a ipotizzare profili di illegittimità, ove non vi sia la necessaria trasparenza di procedure.
Con la Risoluzione n.34 del 25.06.2020, l’Agenzia delle Entrate ha più volte evidenziato che la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con alcune sentenze sul tema di benefici fiscali derivanti dall’esecuzione di interventi di risparmio energetico e di sisma bonus.
I giudici di legittimità, nel motivare alcuni principi, hanno più volte osservato che “ la ratio legis (…) che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico e di messa in sicurezza dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico e garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio”.
Il Superbonus non persegue pertanto il fine dell’assegnazione di contributi a fondo perduto, da parte dello Stato a favore dei privati, quanto piuttosto la tutela dell’interesse pubblico.
A riscontro di quanto affermato vi sono gli indirizzi che l’Agenzia delle Entrate ha dato riguardo alla congruità dei prezzi (prezzari regionali o prezzi provvisti di analisi in mancanza di voci adeguate) e alla compilazione delle parcelle professionali (DM del 17.06.2016, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice dei contratti pubblici), che rappresentano le considerazioni che lo Stato rivolge all’opera pubblica.
In tal senso si può ritenere che potrebbe costituire una situazione di conflitto di interesse (art. 42 del Codice dei contratti pubblici) il caso in cui, nella esecuzione di interventi con spesa pubblica, controllore e controllato siano scelti e pagati dal soggetto che detiene un interesse finanziario personale passibile di essere percepito come una minaccia per l’imparzialità e l’indipendenza dell’intera procedura.
A vigilare sul rispetto delle norme sull’equo compenso nell’ambito del Superbonus sarà il MiSE e le violazioni saranno segnalate all’Antitrust.
A fine dicembre 2020, al fine di dare indicazioni operative, la Rete delle Professioni Tecniche, composta dai Consigli nazionali, ha trasmesso agli Ordini provinciali le “Linee Guida per la determinazione dei Corrispettivi” che contengono i principi generali per valutare gli importi delle prestazioni professionali connesse al Superbonus, oltre a schemi di contratto tipo e ad alcuni esempi per edifici condominiali e unifamiliari.
Le norme per ricavare compensi adeguati all’impegno e alla responsabilità di architetti e ingegneri sono ormai ben delineate, tocca a ciascuno l’onere di contribuire all’autonomia e all’indipendenza delle nostre categorie, senza porre in essere azioni che possano svalutare la nostra professionalità. <

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