“Quer pasticciaccio brutto …”

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Negli anni ’40 Carlo Emilio Gadda abbandonò la sua attività di ingegnere per svolgere a pieno quella di scrittore, pubblicando, poi, uno dei suoi principali romanzi “ Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” . Il titolo di quel romanzo dello scrittore- ingegnere milanese ritorna attuale per descrivere il continuo e a tratti inestricabile percorso normativo del Superbonus. Un giallo a tutti gli effetti dove fino all’ultima pagina di decreto non si conosce il finale.
In questo articolo cerchiamo di ripercorrere velocemente tutte le tappe, dalla genesi agli ultimi decreti, inclusi colpi di scena, passi avanti, indietro e di lato a cui noi tecnici del comparto edile fino ad oggi abbiamo assistito e dribblato con molto affanno.
Partiamo dagli esordi, siamo nell’ormai lontano 1997 quando per la prima volta si introducono gli incentivi fiscali nel settore dell’edilizia con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 449/1997. Nasce il Bonus Ristrutturazioni.
Da questo momento inizia il balletto delle aliquote, dei massimali di spesa ammissibili e del periodo di “ammortamento” dell’agevolazione. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, dal 41% di aliquota deducibile dei primi anni, si passa nel 2000 al 36% per poi, nel 2005, ritornare all’aliquota del 41% e poi, successivamente, risalire al 50%. Ovviamente anche i massimali di spesa ammissibili subiscono contemporaneamente variazioni: si parte dai € 77.468,53 iniziali, per poi nel 2002, arrivare ai € 48.000, fino a giungere agli attuali € 96.000. Sul periodo di recupero della detrazione all’inizio c’è la possibilità di scegliere, per cui si può optare se recuperare il contributo in 5 o 10 anni. Poi si passa a 10 anni per tutti ad esclusione degli over 70 che continuano a detrarre in 5 anni.
A 10 anni da questo incentivo, con la Legge 296/2006, si aggiungono gli incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici. Anche in questo caso la norma viene modificata più volte.
Completa il già intricato quadro un altro tassello il D.L. n. 63/2013 (articolo 16, comma 1-bis) che introduce una detrazione del 65% per l’adeguamento sismico dei fabbricati destinati a prima casa o attività produttiva in zone ad alto rischio (zone 1 e 2) il cosiddetto “sismabonus”. Naturalmente anche questo incentivo non è esente da mutamenti di condizioni e aliquote.
Da questo groviglio iniziale di questi 3 incentivi (ristrutturazione, ecobonus e sismabonus) nasce l’attuale Superbonus con la maxi detrazione del 110% e, quasi contemporaneamente, il Bonus Facciate al 90%.
I professionisti del settore delle costruzioni sanno bene che, alla base di una struttura solida, ci vogliono solide fondazioni. Se dovessimo paragonare il superbonus ad una costruzione, potremmo certamente affermare che essa si basa da fondazioni precarie, per cui le prospettive sulla base di questo apparato normativo non fanno certo ben sperare.  Ma il peggio doveva ancora venire.  Inizialmente i paletti molto stretti sulla legittimità della preesistenza avevano portato ad un graduale snellimento, derogando prima sulla conformità delle parti esclusive e poi, definitivamente, col decreto semplificazioni bis, permettendo di accedere al Superbonus con l’unica condizione che l’edificio sia stato legittimato da un titolo edilizio di prima edificazione o sia stato edificato ante ’67. Contestualmente si deroga all’isolamento del manto di copertura, anche nel caso in cui al di sotto non vi siano ambienti riscaldati ma, parallelamente, la normativa dell’ex legge 10 esclude queste superfici dal calcolo del 25% minimo di superficie isolata necessario per considerare tale intervento come “trainante”.
Queste e altre modifiche corrono parallele a proroghe a singhiozzo che arrivano in zona Cesarini e che non permettono di organizzare una programmazione degli interventi.
Si naviga a vista. A suon di emendamenti e di interpelli tra un Superbonus potenziato e una proroga al 2025 per i territori del Centro Italia, si aggiungono condizioni sugli stati di avanzamento e sui tetti di reddito Isee, per cui, se per i condomini la proroga è senza condizioni fino al 31 dicembre 2023 al 110% per poi decrescere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, per le abitazioni singole bisogna arrivare al I Sal entro il 30 giugno 2022 per accedere al 110%. Alla fine, scompaiono i limiti Isee per le abitazioni singole e quando tutto sembra ormai fermo, come un fulmine a ciel sereno, arriva il Decreto Antifrodi che limita la cessione del credito e blocca i cantieri di mezza Italia. Anche in questo caso, per scongiurare un maxi default, si torna indietro, fortunatamente.
Sulla cessione del credito si trova una convergenza al limite di 3 cessioni e solo tra istituti preposti e quando sembra risolto o quasi il problema delle cessioni ci pensa il Mite e la tabella dell’allegato A sui prezzi massimi. Il Decreto prezzi di Cingolani circola in bozza, stavolta non si arriva alla Gazzetta Ufficiale per poi correggere il tiro, di nuovo grandissime incertezze con una indicazione di prezzi omnicomprensivi, sono troppo bassi, fuori mercato, e che, se dovessero entrare in vigore, paralizzerebbero nuovamente il Superbonus. Alla fine in Gazzetta Ufficiale viene corretto il tiro, vengono escluse l’iva e la posa in opera, per cui il rischio blocco rientra ma su molte voci se non si presenta CILAS entro la fase transitoria, bisogna aggiornare i computi metrici procedendo per le voci all’allegato A per mezzo di analisi prezzi.
 

Padiglione Regno Unito. Expo 2020 Dubai. Foto di Franco Fietta


 
Arriviamo ad oggi, con l’introduzione in bozza delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici asseveratori. Quello che ci chiediamo a questo punto se queste ultime modifiche saranno le ultime o ancora dovremo continuare a inseguire una norma in continua evoluzione. Guardando indietro a tutto questo caos di norme viene da pensare cosa si sarebbe potuto/ dovuto fare; utilizzando l’analogia a noi cara del fabbricato, sarebbe stato corretto procedere con una “demolizione e ricostruzione” da zero dell’apparato normativo, invece si è innestata una nuova detrazione sul traballante apparato normativo precedente.
Questo è stato il primo errore. Ma non l’ultimo purtroppo, si è sottovalutato il fattore frodi che comunque ha interessato prevalentemente altri bonus e solo nella misura del 3% il Superbonus, dimostrazione che le misure adottate in qualche modo stavano funzionando. Magari quando questo articolo sarà pubblicato ci saranno altre novità, l’unico dato certo di questa normativa è l’incertezza.

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